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Sentenza

Sentenza del 04/04/2019 n. 9416 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Alepacking ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, che aveva ritenuto fondata la pretesa fiscale relativa a IRES, IVA e IRAP, basata sugli studi di settore. La società ha dedotto, da un lato, la violazione delle norme sugli accertamenti fondati sugli studi di settore e sulla natura delle presunzioni e, dall'altro, l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza, evidenziando che lo scostamento rispetto agli studi era contenuto, pari a circa il 5%, e che non erano stati adeguatamente valutati gli elementi giustificativi addotti, tra cui il fallimento di due clienti, la trasformazione di un rapporto di lavoro e i costi di leasing e assicurazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei limiti indicati, ritenendo fondato il primo motivo e parzialmente fondato il secondo. Ha chiarito che, per le annualità anteriori al 2007, il semplice scostamento dagli studi di settore non costituisce automaticamente una presunzione grave, precisa e concordante: l'accertamento deve essere preceduto dal contraddittorio con il contribuente e deve dimostrare concretamente l'applicabilità dello standard e le ragioni per cui sono state disattese le giustificazioni offerte. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia fornendo una motivazione congrua e provveda anche sulle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d

    Disciplina l'accertamento induttivo e analitico-induttivo dei redditi. Nel caso esaminato, il suo utilizzo doveva essere coordinato con i presupposti e le garanzie proprie degli accertamenti fondati sugli studi di settore.

  • D.L. n. 331 del 1993, artt. 62-bis e 62-sexies

    Gli studi di settore costituiscono strumenti statistici per individuare ricavi e compensi normalmente attribuibili a determinate categorie di attività. Per i periodi anteriori al 2007, il solo scostamento non era sufficiente: erano necessarie "gravi incongruenze" e una concreta verifica della situazione del contribuente.

  • Codice civile, artt. 2728 e 2729

    Riguardano il valore e i requisiti delle presunzioni. La Corte ha ribadito che gli studi di settore, prima delle modifiche applicabili dal 2007, non producevano automaticamente presunzioni legali, ma potevano costituire presunzioni semplici solo se accompagnati da gravità, precisione e concordanza, valutate anche alla luce del contraddittorio.

  • Legge n. 296 del 2006, art. 1, comma 3

    Ha eliminato, con effetto dal 1° gennaio 2007, il riferimento alle "gravi incongruenze". La norma è stata considerata innovativa e non retroattiva, quindi non applicabile all'annualità oggetto della controversia.

  • Codice di procedura civile, art. 360, nn. 3 e 5

    Individua i motivi di ricorso per cassazione relativi alla violazione o falsa applicazione di legge e ai vizi della motivazione su fatti controversi e decisivi.

Massime di principio

  • Per gli accertamenti basati sugli studi di settore relativi a periodi anteriori al 2007, il semplice scostamento tra reddito dichiarato e risultato statistico non basta, soprattutto se contenuto: l'amministrazione deve dimostrare la presenza di gravi incongruenze e l'applicabilità concreta dello standard.
  • Il contraddittorio con il contribuente è essenziale: l'ufficio deve considerare le spiegazioni ricevute e motivare specificamente perché le ritiene non idonee. Il contribuente può fornire qualsiasi prova utile, anche presuntiva, per dimostrare la peculiarità della propria situazione economica.
  • Il giudice tributario non può limitarsi ad affermare che le giustificazioni non sono convincenti; deve illustrare il percorso logico attraverso cui ha valutato ciascun elemento rilevante prodotto dal contribuente.
  • La mancata partecipazione al contraddittorio amministrativo non rende automaticamente legittimo l'accertamento, ma può essere valutata negativamente nel complesso probatorio. Il contribuente può comunque presentare nuove difese e prove durante il giudizio.
  • Per le annualità dal 2007 in poi, il requisito delle "gravi incongruenze" non opera più nello stesso modo, ma l'accertamento deve comunque essere concretamente motivato e fondato su una corretta applicazione dello studio di settore al caso specifico.

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