Cassazione Civile, Ordinanza n. 10707/2023 del 20/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce dalla notifica, nel 2021, di un atto di precetto unitamente a un decreto di trasferimento, richiesto da due creditori per ottenere il rilascio di un immobile adibito a casa coniugale e assegnato alla opponente dopo la separazione. La destinataria del precetto propose opposizione esecutiva davanti al Tribunale, chiedendo in via cautelare la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e del precetto e, nel merito, la declaratoria di nullità, annullabilità, inefficacia o comunque illegittimità del precetto. Il Tribunale rigettò sia la sospensione sia l'opposizione di merito; successivamente, in sede di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., il Tribunale in composizione collegiale confermò il rigetto, valorizzando il fatto che l'ipoteca del creditore pignorante era stata iscritta anteriormente alla trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa familiare. Con il ricorso per cassazione la soccombente dedusse, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 337-sexies c.c. e 586 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 111 Cost.; con il secondo motivo, censurò l'ordinanza per una pretesa interpretazione costituzionalmente orientata, in relazione agli artt. 1599 c.c. e 337-sexies c.c. e agli artt. 3 e 111 Cost.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata, emessa dal Tribunale in sede di reclamo avverso il provvedimento reso nel giudizio di opposizione esecutiva sulla sospensione dell'esecuzione, non avesse carattere decisorio idoneo al giudicato, perché resta sempre possibile per le parti introdurre il giudizio di merito sull'opposizione esecutiva. Per questo il provvedimento non è stato considerato suscettibile di ricorso straordinario per cassazione. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 669-terdecies c.p.c.
il reclamo avverso i provvedimenti cautelari non rende il provvedimento reclamato automaticamente ricorribile per cassazione se manca il carattere della decisorietà
art. 624 c.p.c.
l'ordinanza che decide sull'istanza di sospensione dell'esecuzione nel processo esecutivo è priva di decisorietà quando resta sempre esperibile il giudizio di merito sull'opposizione
art. 337-sexies c.c.
richiamato nei motivi di ricorso, ma non esaminato nel merito per l'inammissibilità del ricorso
art. 586 c.p.c.
richiamato nei motivi di ricorso, ma non esaminato nel merito per l'inammissibilità del ricorso
art. 1599 c.c.
richiamato nei motivi di ricorso, ma non esaminato nel merito per l'inammissibilità del ricorso
art. 111 Cost.
invocato per sostenere la ricorribilità del provvedimento, ma la Corte esclude la decisorietà dell'ordinanza
art. 3 Cost.
richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo, senza esame di merito
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di inammissibilità del ricorso va dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale base del raddoppio del contributo unificato
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione contro l'ordinanza resa in sede di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. avverso il provvedimento che decide sulla sospensione dell'esecuzione ex art. 624 c.p.c., quando il provvedimento sia privo di decisorietà perché le parti possono ancora introdurre il giudizio di merito sull'opposizione esecutiva.
- Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, non basta che il provvedimento incida in concreto sulla posizione processuale della parte: occorre che esso sia idoneo a definire con carattere di stabilità la controversia o un suo segmento autonomamente decisorio.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il soccombente è tenuto alle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, all'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dalla normativa speciale.
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