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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10707/2023 del 20/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce dalla notifica, nel 2021, di un atto di precetto unitamente a un decreto di trasferimento, richiesto da due creditori per ottenere il rilascio di un immobile adibito a casa coniugale e assegnato alla opponente dopo la separazione. La destinataria del precetto propose opposizione esecutiva davanti al Tribunale, chiedendo in via cautelare la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e del precetto e, nel merito, la declaratoria di nullità, annullabilità, inefficacia o comunque illegittimità del precetto. Il Tribunale rigettò sia la sospensione sia l'opposizione di merito; successivamente, in sede di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., il Tribunale in composizione collegiale confermò il rigetto, valorizzando il fatto che l'ipoteca del creditore pignorante era stata iscritta anteriormente alla trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa familiare. Con il ricorso per cassazione la soccombente dedusse, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 337-sexies c.c. e 586 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 111 Cost.; con il secondo motivo, censurò l'ordinanza per una pretesa interpretazione costituzionalmente orientata, in relazione agli artt. 1599 c.c. e 337-sexies c.c. e agli artt. 3 e 111 Cost.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata, emessa dal Tribunale in sede di reclamo avverso il provvedimento reso nel giudizio di opposizione esecutiva sulla sospensione dell'esecuzione, non avesse carattere decisorio idoneo al giudicato, perché resta sempre possibile per le parti introdurre il giudizio di merito sull'opposizione esecutiva. Per questo il provvedimento non è stato considerato suscettibile di ricorso straordinario per cassazione. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 669-terdecies c.p.c.

    il reclamo avverso i provvedimenti cautelari non rende il provvedimento reclamato automaticamente ricorribile per cassazione se manca il carattere della decisorietà

  • art. 624 c.p.c.

    l'ordinanza che decide sull'istanza di sospensione dell'esecuzione nel processo esecutivo è priva di decisorietà quando resta sempre esperibile il giudizio di merito sull'opposizione

  • art. 337-sexies c.c.

    richiamato nei motivi di ricorso, ma non esaminato nel merito per l'inammissibilità del ricorso

  • art. 586 c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso, ma non esaminato nel merito per l'inammissibilità del ricorso

  • art. 1599 c.c.

    richiamato nei motivi di ricorso, ma non esaminato nel merito per l'inammissibilità del ricorso

  • art. 111 Cost.

    invocato per sostenere la ricorribilità del provvedimento, ma la Corte esclude la decisorietà dell'ordinanza

  • art. 3 Cost.

    richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo, senza esame di merito

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di inammissibilità del ricorso va dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale base del raddoppio del contributo unificato

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione contro l'ordinanza resa in sede di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. avverso il provvedimento che decide sulla sospensione dell'esecuzione ex art. 624 c.p.c., quando il provvedimento sia privo di decisorietà perché le parti possono ancora introdurre il giudizio di merito sull'opposizione esecutiva.
  • Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, non basta che il provvedimento incida in concreto sulla posizione processuale della parte: occorre che esso sia idoneo a definire con carattere di stabilità la controversia o un suo segmento autonomamente decisorio.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il soccombente è tenuto alle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, all'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dalla normativa speciale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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