Sentenza n. 14688/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento: - dell'Ordinanza del Responsabile di Settore, Registro generale n. 28 del 16/02/2023, prot. n. 0006519 del 16/02/2023, avente ad oggetto “Ordinanza di sgombero e richiesta indennità per occupazione sine titulo di immobile abusivo acquisito trascritto al patrimonio comunale a carico dei signori CIANFROCCA ENNIO nato ad Alatri (FR) il 05.12.1951 ed ivi residente in Via Basciano n. 9/B e LEMMA IRENE nata ad Alatri (FR) il 24.02.1956 e residente in Alatri in Via Circonvallazione Basciano n. 9”, notificato ad entrambi il 21.2.23; - di tutti gli atti presupposti e consequenziali, connessi e/o collegati, antecedenti o conseguenti, ancorché non conosciuti dai ricorrenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza di sgombero dell'immobile abusivo acquisito al patrimonio comunale, con richiesta di corresponsione di un'indennità per l'occupazione sine titulo
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza comunale di sgombero notificata il 21 febbraio 2023, deducendo tre motivi. Con il primo hanno contestato la violazione degli artt. 3 e 21-octies l. 241/1990, il difetto di istruttoria e dei presupposti, il travisamento dei fatti, l'illogicità manifesta e l'erronea individuazione dei destinatari, sostenendo di non avere più la disponibilità dell'immobile: il primo ricorrente lo avrebbe trasferito alla coniuge in sede di separazione e la seconda lo avrebbe concesso in locazione, sicché nessuno dei due sarebbe stato in grado di procedere allo sgombero. Con il secondo motivo hanno dedotto la violazione degli artt. 823 c.c., 21-septies l. 241/1990 e 27 ss. e 31 d.P.R. 380/2001, sostenendo che il Comune, non avendo destinato specificamente il bene, non avrebbe potuto esercitare l'autotutela esecutiva e avrebbe dovuto agire davanti al giudice civile; in subordine hanno contestato l'insufficiente motivazione sulle ragioni dell'intervento e la loro individuazione quali destinatari. Con il terzo motivo hanno censurato la violazione degli artt. 31 e 36 d.P.R. 380/2001 e dell'art. 3 l. 241/1990, lamentando che, dopo il diniego della sanatoria, il Comune non avrebbe riattivato il procedimento sanzionatorio, non avrebbe assegnato un nuovo termine per la demolizione spontanea e avrebbe proceduto illegittimamente all'acquisizione del bene, senza notificare gli atti alla seconda ricorrente, divenuta proprietaria. Il TAR ha rilevato d'ufficio la possibile tardività di tale motivo, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
La decisione
Il ricorso è stato in parte rigettato e in parte dichiarato irricevibile. Il primo motivo è stato respinto perché dagli atti della separazione e dalle trascrizioni catastali risultava che gli immobili trasferiti erano identificati con particelle diverse da quelle relative alle opere abusive oggetto dell'ordinanza. Inoltre, il contratto di locazione era stato stipulato dalla seconda ricorrente con una società rappresentata dal primo ricorrente, il quale aveva anche sottoscritto la comunicazione relativa alla sospensione dei canoni; tale quadro escludeva che l'ordinanza fosse rivolta a soggetti privi della possibilità giuridica di attivarsi per il rilascio dell'immobile. Il secondo motivo è stato respinto. Il TAR ha affermato che lo sgombero costituisce il terminale esecutivo dei precedenti provvedimenti di demolizione e acquisizione dell'opera abusiva, espressione dei poteri comunali di vigilanza e repressione urbanistico-edilizia e dotati di esecutorietà, sicché l'amministrazione può procedere coattivamente senza dover previamente adire il giudice ordinario. Tale conclusione vale anche quando, in astratto, l'autotutela esecutiva ex art. 823, comma 2, c.c. richiederebbe l'accertamento della natura indisponibile del bene, poiché l'ordinanza di sgombero si colloca nella sequenza esecutiva urbanistico-edilizia. Sono state respinte anche le censure sulla motivazione dell'interesse pubblico, ritenuto in re ipsa nell'esigenza di rimuovere gli abusi edilizi, nonché quelle sull'individuazione dei destinatari, per le ragioni già esposte. Il terzo motivo è stato dichiarato irricevibile per tardività, poiché sostanzialmente rivolto contro l'acquisizione gratuita del bene al patrimonio comunale e contro i suoi atti presupposti. Quanto al primo ricorrente, la piena conoscenza dell'acquisizione risultava dalla notificazione del 10 settembre 2014. Quanto alla seconda, la piena conoscenza emergeva dalla stessa narrativa del ricorso e dalla comunicazione del 15 dicembre 2014, con cui aveva informato la società conduttrice delle contestazioni insorte con il Comune. Le spese sono state poste a carico solidale dei ricorrenti e liquidate in euro 1.500, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
I provvedimenti di demolizione e acquisizione dell'opera abusiva, in quanto espressione dei poteri di vigilanza e repressione urbanistico-edilizia, sono dotati di esecutorietà; l'ordinanza di sgombero ne costituisce il terminale esecutivo.
art. 823, comma 2, c.c.
L'autotutela esecutiva sui beni pubblici presuppone ordinariamente l'accertamento della natura indisponibile del bene; tale necessità non impedisce lo sgombero quando esso costituisce l'atto esecutivo finale della sequenza sanzionatoria urbanistico-edilizia.
art. 3 l. 241/1990
L'ordinanza di sgombero non necessita di una specifica motivazione ulteriore sull'interesse pubblico alla rimozione dell'abuso edilizio, poiché tale interesse è ritenuto in re ipsa.
art. 21-octies l. 241/1990
Richiamato dai ricorrenti in relazione ai vizi dell'ordinanza, senza che il giudice ne faccia applicazione autonoma decisiva.
art. 21-septies l. 241/1990
Richiamato dai ricorrenti per sostenere la nullità dell'ordinanza per carenza di potere, tesi respinta dal giudice.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Ha consentito al giudice di rilevare d'ufficio e sottoporre al contraddittorio la questione della tardività del terzo motivo.
Massime di principio
- L'ordinanza di sgombero di un'opera abusiva acquisita al patrimonio comunale costituisce il terminale esecutivo dei precedenti provvedimenti di demolizione e acquisizione e può essere portata coattivamente a esecuzione direttamente dall'amministrazione, senza necessità di ricorrere previamente al giudice ordinario.
- La possibilità di adottare lo sgombero quale atto conclusivo della sequenza sanzionatoria urbanistico-edilizia non dipende dalla previa dimostrazione che il bene acquisito sia entrato nel patrimonio indisponibile dell'ente, poiché l'esecutorietà deriva dai poteri di vigilanza e repressione urbanistico-edilizia esercitati ai sensi dell'art. 31 d.P.R. 380/2001.
- Nell'ordinanza diretta a dare esecuzione alla demolizione e all'acquisizione di un abuso edilizio, l'interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione dell'abuso è in re ipsa; non è quindi necessaria una specifica motivazione sulla comparazione tra tale interesse e gli interessi privati sacrificati.
- Le censure sostanzialmente dirette contro l'acquisizione gratuita dell'immobile al patrimonio comunale devono essere proposte entro il termine di decadenza decorrente dalla piena conoscenza dell'acquisizione; la loro proposizione tardiva rende il motivo irricevibile, anche quando sia formulato nell'impugnazione dell'atto successivo di sgombero.
- La piena conoscenza dell'acquisizione può risultare, oltre che dalla notificazione del relativo provvedimento, anche da comportamenti e dichiarazioni del soggetto dai quali emerga la conoscenza effettiva dell'avvenuto trasferimento del bene al patrimonio comunale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 8 set 2026Sentenza n. 1010/2026 - Bari, Sezione 2
- Sentenza · 8 set 2026Sentenza n. 2611/2026 - Palermo, Sezione 4
- Sentenza · 8 set 2026Sentenza n. 2613/2026 - Palermo, Sezione 4
- Sentenza · 8 set 2026Sentenza n. 2614/2026 - Palermo, Sezione 4
- Sentenza · 8 set 2026Sentenza n. 2612/2026 - Palermo, Sezione 4
- Sentenza · 8 set 2026Sentenza n. 14686/2026 - Roma, Sezione 1T
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →