Regolamento (UE) 2026/1756
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1756 della Commissione, del 20 luglio 2026, relativo all’autorizzazione della L-valina prodotta da Corynebacterium glutamicum KCCM 80366 sotto forma di prodotto di fermentazione inattivato come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza la L-valina prodotta da Corynebacterium glutamicum KCCM 80366, in forma di prodotto di fermentazione inattivato, come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. L’autorizzazione è rilasciata nella categoria degli additivi nutrizionali e nel gruppo funzionale degli aminoacidi, loro sali e analoghi, sulla base della valutazione favorevole dell’EFSA. Il testo impone condizioni d’uso, obblighi di etichettatura e misure di tutela per gli utilizzatori, oltre a prevedere la protezione dalla degradazione ruminale nei ruminanti.
Autorizzazione dell’uso della L-valina prodotta da Corynebacterium glutamicum KCCM 80366, sotto forma di prodotto di fermentazione inattivato, come additivo per mangimi per tutte le specie animali.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi e, in generale, all’immissione sul mercato e all’uso nell’alimentazione animale nell’Unione europea della L-valina identificata come additivo nutrizionale. Riguarda tutte le specie animali e disciplina condizioni tecniche di impiego, etichettatura e misure di protezione per gli utilizzatori; non contiene esclusioni settoriali ulteriori rispetto alle condizioni specifiche fissate nell’allegato. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e si applica a decorrere dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Autorizzazione della L-valina prodotta da Corynebacterium glutamicum KCCM 80366 come additivo per mangimi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1756 autorizza l’impiego della L-valina prodotta da Corynebacterium glutamicum KCCM 80366, in forma di prodotto di fermentazione inattivato, come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. La misura si colloca nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per l’alimentazione animale e prende le mosse dalla domanda presentata ai sensi dell’articolo 7 del medesimo regolamento, nonché dal parere favorevole dell’EFSA del 18 novembre 2025.
Valutazione scientifica e motivi dell’autorizzazione
La Commissione afferma che, sulla base della valutazione scientifica disponibile, la sostanza soddisfa le condizioni dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. L’EFSA ha concluso che la L-valina è sicura per tutte le specie animali, per i consumatori e per l’ambiente, se impiegata come integratore dietetico in quantità adeguate rispetto ai fabbisogni nutrizionali. Ha inoltre ritenuto che il prodotto sia una fonte efficace dell’aminoacido essenziale L-valina per tutte le specie animali, pur precisando che, nei ruminanti, per essere altrettanto efficace, deve essere protetto dalla degradazione ruminale.
Classificazione dell’additivo e identificazione tecnica
L’autorizzazione riguarda un additivo appartenente alla categoria degli "additivi nutrizionali" e al gruppo funzionale "aminoacidi, loro sali e analoghi". Nell’allegato l’additivo è identificato con il numero 3c375 e descritto come prodotto di fermentazione costituito da cellule inattivate di Corynebacterium glutamicum KCCM 80366, con un tenore minimo di L-valina pari al 72 % sulla sostanza secca. Sono inoltre indicati la denominazione IUPAC, la formula chimica C5H11NO2 e il numero CAS 72-18-4.
Condizioni di impiego, etichettatura e avvertenze
Il regolamento non fissa tenori minimo o massimo di impiego per il mangime completo, ma subordina l’uso alle condizioni indicate nell’allegato. Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono riportare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. L’etichetta dell’additivo deve indicare il tasso di umidità e deve essere riportata una specifica avvertenza: in caso di supplementazione con L-valina, occorre considerare tutti gli aminoacidi essenziali e condizionatamente essenziali per evitare squilibri nutrizionali.
Protezione dei ruminanti e sicurezza degli utilizzatori
Per l’utilizzo nei ruminanti, gli operatori del settore dei mangimi devono assicurare che la L-valina sia protetta dalla degradazione ruminale. Inoltre, la Commissione impone misure di tutela per gli utilizzatori: devono essere adottate procedure operative e misure organizzative per prevenire i rischi, e, se tali rischi non possono essere eliminati, l’uso dell’additivo e delle premiscele deve avvenire con dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie. Tali prescrizioni si collocano in coerenza con le indicazioni dell’EFSA, che ha qualificato il prodotto come sensibilizzante cutaneo e delle vie respiratorie.
Metodi di analisi e controlli
L’allegato rinvia a metodi analitici basati su cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rivelazione ottica (IEC-VIS) per la determinazione della valina nell’additivo, nelle premiscele e nei mangimi composti. Per i mangimi composti è richiamato anche il regolamento (CE) n. 152/2009 sui metodi di campionamento e analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per animali.
Durata dell’autorizzazione ed entrata in vigore
Il periodo di autorizzazione termina il 10 agosto 2036. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell’additivo
Ai sensi dell’articolo 1, la sostanza indicata nell’allegato è autorizzata come additivo per l’alimentazione animale nella categoria "additivi nutrizionali" e nel gruppo funzionale "aminoacidi, loro sali e analoghi", alle condizioni riportate nell’allegato.
Presupposti della decisione e valutazione scientifica
La Commissione richiama la domanda presentata ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 e il parere EFSA del 18 novembre 2025, che ha ritenuto la sostanza sicura per tutte le specie animali, per i consumatori e per l’ambiente, nonché efficace come fonte di L-valina. L’EFSA ha inoltre qualificato il prodotto come sensibilizzante per la pelle e le vie respiratorie e ha evidenziato la necessità di protezione dalla degradazione ruminale per i ruminanti.
Condizioni specifiche di impiego e protezione dei ruminanti
Nell’allegato è stabilito che gli operatori del settore dei mangimi devono assicurare che la L-valina sia protetta dalla degradazione ruminale quando è usata nell’alimentazione dei ruminanti. Per l’uso su tutte le specie animali non sono indicati tenori minimo o massimo, ma l’autorizzazione è subordinata alle condizioni tecniche fissate nell’allegato.
Obblighi di etichettatura e informazione
Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Il tasso di umidità deve essere riportato sull’etichetta dell’additivo. Inoltre, l’etichetta dell’additivo e delle premiscele deve contenere l’avvertenza che, in caso di supplementazione con L-valina, occorre tenere conto di tutti gli aminoacidi essenziali e condizionatamente essenziali per evitare squilibri nutrizionali.
Misure di tutela degli utilizzatori
Gli operatori devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie.
Composizione, identificazione e metodi di analisi
L’allegato identifica l’additivo con il numero 3c375 e specifica che si tratta di un prodotto di fermentazione costituito da cellule inattivate di Corynebacterium glutamicum KCCM 80366 con un tenore minimo di L-valina del 72 % sulla sostanza secca. Sono indicati la denominazione IUPAC, la formula chimica C5H11NO2, il numero CAS 72-18-4 e i metodi analitici IEC-VIS per la determinazione della valina nell’additivo, nelle premiscele e nei mangimi composti, con rinvio anche al regolamento (CE) n. 152/2009 per i controlli ufficiali.
Periodo di autorizzazione
L’allegato prevede come fine del periodo di autorizzazione il 10 agosto 2036.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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