Cassazione Penale, Sentenza n. 32470/2024 del 09/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la conferma in appello delle condanne per falsità ideologica in atti pubblici (art. 479 c.p.) e per depistaggio (art. 375 c.p.). Il ricorrente denunciava un travisamento della prova e vizio di motivazione: si contestava la eccessiva fiducia accordata alle dichiarazioni del sovrintendente Beltrami (coimputato), la mancata valutazione di elementi a discarico (tra cui la dissociazione pubblica del Punzo, la prassi d'ufficio, le incongruenze nelle identificazioni fotografiche e la localizzazione tramite celle telefoniche), l'errata qualificazione giuridica dei fatti (sussistenza del dolo specifico per l'art. 375) e l'erronea applicazione delle norme penali con possibile riconducibilità ad altri reati meno gravi (es. art. 374-bis). Chiedeva l'annullamento delle condanne ovvero la riforma per difetto di prova e di elemento soggettivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato, nella maggior parte, le censure relative alla valutazione di merito (richiamiando il divieto di riesame dei fatti in sede di legittimità) e ha ritenuto che le prove e gli elementi posti a fondamento delle condanne per falsità ideologica (art. 479 c.p.) rimangano irrevocabili. Tuttavia la Corte ha annullato la condanna per il reato di depistaggio (art. 375 c.p., capo b) per carenza del dolo specifico richiesto dalla norma: la Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, l'agente abbia agito per corroborare/consolidare il corso delle indagini già intrapreso e non con l'intenzione specifica di deviarlo o sviare il procedimento. La Corte ha disposto l'annullamento relativo al capo b) e ha rinviato (ai fini della rideterminazione della pena residua e della definizione degli effetti) secondo quanto indicato nella motivazione. Le condanne per falsità ideologica sono state confermate e dichiarate irrevocabili.
Norme richiamate
art. 375 cod. pen. (depistaggio)
espressa locuzione richiamata: "impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale"; richiamato anche il comma 2 relativo all'aggravante quando il fatto è commesso mediante la formazione o artificiosa alterazione di documenti
La Corte precisa che per la configurazione del reato di depistaggio occorre il dolo specifico di deviare effettivamente il corso delle indagini o del processo rispetto al percorso originario. Non è sufficiente l'intento di "corroborare" o "consolidare" elementi probatori già acquisiti. Inoltre la nozione di 'immutazione materiale' deve essere intesa strettamente (es. contraffazione/alterazione oggettiva), mentre la falsità ideologica rientra più propriamente nelle fattispecie di depistaggio dichiarativo quando sussistono gli specifici presupposti.
art. 479 cod. pen. (falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati)
I fatti relativi alla redazione di verbali falsi rientrano correttamente nella fattispecie di falsità ideologica; la Corte di merito ha valutato congruamente le dichiarazioni e gli altri elementi di riscontro tali da ritenere integrata la fattispecie per i capi a).
art. 374-bis cod. pen. (false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria)
La difesa aveva prospettato, a favore del ricorrente, la riconducibilità delle condotte ad altre ipotesi meno gravi (es. art. 374-bis). La Corte ha discusso la diversa natura delle fattispecie e ha ritenuto che la verbalizzazione falsa, nel caso, sia correttamente qualificata come falsità ideologica (art. 479), mentre il requisito del dolo specifico richiesto dall'art. 375 non è integrato.
art. 114 cod. pen. (circostanza attenuante per contributo causale di minima importanza)
La Corte ha escluso l'applicabilità dell'art. 114 in favore del Punzo, ritenendo che il suo contributo causale non fosse di 'minima importanza' ma essenziale nella realizzazione delle condotte di falsificazione.
art. 192, comma 2, cod. proc. pen. (criteri di valutazione della prova)
La difesa aveva invocato violazione dei criteri di valutazione della prova; la Corte ha ricordato i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione di merito e ha ritenuto che i giudici di merito avessero adeguatamente motivato la valutazione delle dichiarazioni ritenute decisive.
art. 51 cod. pen. (obbedienza gerarchica — richiamata per esclusione)
La Corte osserva che l'art. 51 (esimente per dovere di obbedienza in ordinamenti verticistici militari) non è applicabile al contesto della Polizia di Stato; l'asserito 'assoggettamento' al superiore non esonera da responsabilità per delitti dolosi.
Legge 11 luglio 2016, n. 133 (introduzione art. 375 c.p.)
La Corte richiama l'intento originario del legislatore, che mirava a reprimere condotte gravi volte a occultare responsabilità di pubblici ufficiali (fenomeni di depistaggio di rilievo per ordine pubblico), e usa tale riferimento per sostenere un'interpretazione restrittiva della nozione di depistaggio rispetto alla finalità di deviare il corso delle indagini.
Massime di principio
- Per configurare il reato di depistaggio (art. 375 c.p.) è necessario il dolo specifico avendo lo scopo di deviare effettivamente il corso delle indagini o del processo rispetto a quello originario; non è sufficiente l'intento di rafforzare o corroborare elementi probatori già raccolti.
- La falsità ideologica (art. 479 c.p.) e il depistaggio sono fattispecie distinte: la prima riguarda la dichiarazione o attestazione falsa in atti pubblici; il depistaggio, specie nella sua forma materiale, richiede un intervento sulla realtà o sui documenti finalizzato a sviare il procedimento.
- In sede di Cassazione non è consentito un nuovo apprezzamento del compendio probatorio salvo che non siano indicate puntualmente le incompatibilità decisive tra gli atti processuali e la ricostruzione giudiziale (regole sul travisamento della prova).
- Le dichiarazioni di un coimputato chiamante in correità richiedono valutazione sia dell'attendibilità intrinseca sia di elementi di riscontro estrinseco; la sola ritrattazione o dichiarazione tardiva richiede riscontri per fondare condanne sulla base di tali dichiarazioni.
- Il principio di offensività e il regime sanzionatorio (pene elevate per il depistaggio) impongono, per interpretazione costituzionalmente conforme, una lettura non eccessivamente estensiva della fattispecie penale più grave.
- La presenza di prove potenzialmente contraddittorie o di prassi d'ufficio non invalida automaticamente una valutazione motivata dei giudici di merito; però tali elementi devono essere adeguatamente considerati e motivati quando rilevanti per l'elemento soggettivo.
- La distinzione tra immutazione materiale (alterazione fisica o occultamento di cose/documenti) e falsità ideologica deve essere mantenuta: solo la prima attiene più direttamente al concetto di 'depistaggio materiale'.
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