Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 85/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia (Sezione terza) n. 1691 del 2023, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202400054

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto regionale di approvazione della revisione del PRG di Favara e del relativo regolamento edilizio, nella parte in cui aveva modificato la destinazione del lotto da zona C2 a verde attrezzato V1

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

Prevale il privato

La controversia

I proprietari impugnavano il decreto regionale di approvazione della revisione del piano regolatore generale, deducendo, sul piano procedimentale, il mancato rispetto dei termini previsti dagli artt. 4 e 19 della l.r. Sicilia n. 71/1978 per l’approvazione regionale del PRG e sostenendo che il decorso del termine di 270 giorni avesse prodotto l’immodificabilità dello strumento urbanistico comunale. In appello hanno contestato la sentenza di primo grado, sostenendo che la censura originaria riguardasse comunque il superamento del complessivo termine legale, indipendentemente dalla sua esatta quantificazione, e che il TAR avesse erroneamente qualificato come mutatio libelli le precisazioni svolte in memoria. Hanno inoltre dedotto l’illegittimità sostanziale della modifica regionale della destinazione urbanistica, ritenendola espressione di un sindacato di merito sulle scelte di politica urbanistica comunale, priva di adeguata motivazione e non giustificata dall’esigenza di adeguare il PRG a specifiche disposizioni di legge. In via subordinata hanno prospettato la sopravvenuta carenza di interesse, in ragione di un successivo accertamento regionale del consolidamento del PRG adottato dal Comune.

La decisione

Il CGARS ha accolto l’appello e riformato la sentenza del TAR. Ha ritenuto tempestiva e rituale la censura relativa al superamento dei termini di legge: il ricorso introduttivo, pur facendo riferimento soprattutto al termine di 270 giorni, denunciava chiaramente il mancato rispetto dell’intero assetto temporale previsto dagli artt. 4 e 19 della l.r. n. 71/1978. La successiva illustrazione del termine complessivo di 540 giorni costituiva quindi una specificazione argomentativa, non una nuova domanda o un nuovo motivo. Nel merito, il Collegio ha ribadito che il termine di 270 giorni determina l’efficacia del PRG comunale per silenzio-assenso, ma non la sua immodificabilità; l’Assessorato può ancora approvare il piano con modifiche entro l’ulteriore termine perentorio di 270 giorni, per un totale di 540 giorni decorrenti dalla presentazione del piano all’autorità regionale. Nel caso concreto, considerando la trasmissione completa degli atti del 17 luglio 2017 e il decreto di approvazione del gennaio 2019, il termine complessivo di 540 giorni era scaduto. Le modifiche regionali sono state pertanto annullate in parte qua per tardività, con assorbimento del motivo relativo ai limiti del sindacato regionale sulle scelte urbanistiche comunali. Il giudice ha inoltre affermato che la caducazione della previsione regionale modificativa comporta il consolidamento della corrispondente previsione contenuta nella delibera comunale di adozione del PRG. Le spese del doppio grado sono state compensate tra le parti costituite e dichiarate irripetibili nei confronti del Comune non costituito.

Norme richiamate

  • art. 4 l.r. Sicilia n. 71/1978

    «il silenzio-assenso che dà luogo all'efficacia degli strumenti urbanistici comunali è di 270 giorni»

    Il decorso del termine di 270 giorni produce l’efficacia del PRG comunale, ma non determina ancora l’immodificabilità dello strumento.

  • art. 19 l.r. Sicilia n. 71/1978

    «potendo ancora intervenire, ai sensi del comma 2 del citato art. 19, la determinazione dell'Assessorato di approvazione con modifiche»

    Dopo il primo termine, l’Assessorato può adottare una determinazione di approvazione con modifiche entro l’ulteriore termine previsto dalla legge.

  • art. 6 l.r. Sicilia n. 9/1993

    «il termine perentorio, prorogato ex art. 6 l.r. n. 9/1993, dei 270 giorni dallo spirare del primo termine, per complessivi 540 giorni»

    Il termine regionale complessivo per l’approvazione definitiva del PRG, decorrente dalla presentazione del piano all’autorità regionale, è di 540 giorni ed è perentorio.

  • art. 5 Cost.

    Richiamato dagli appellanti a sostegno della tesi secondo cui la Regione non potrebbe sostituire le proprie scelte di politica urbanistica a quelle del Comune; la questione è stata assorbita dopo l’accoglimento del motivo relativo alla tardività.

Massime di principio

  • Nel procedimento di approvazione regionale degli strumenti urbanistici comunali disciplinato dalla normativa siciliana, il silenzio-assenso maturato dopo 270 giorni attribuisce efficacia al PRG, ma non ne determina l’immodificabilità definitiva.
  • L’Assessorato regionale può approvare il PRG comunale con modifiche entro il termine complessivo perentorio di 540 giorni, decorrente dalla presentazione del piano all’autorità regionale, secondo il combinato disposto della normativa regionale applicabile.
  • Il superamento del termine perentorio complessivo di 540 giorni rende tardive e illegittime le modifiche apportate dall’autorità regionale allo strumento urbanistico comunale.
  • Nel processo amministrativo, il motivo è ritualmente proposto quando il vizio dedotto e il principio di diritto asseritamente violato risultano individuabili con chiarezza, anche se il ricorrente non indica esattamente tutte le norme applicabili o le richiama in modo parziale o inesatto.
  • La successiva specificazione della scansione temporale prevista dalle norme non costituisce mutatio libelli quando il ricorso introduttivo abbia già denunciato in modo chiaro il superamento complessivo dei termini procedimentali.
  • La caducazione giudiziale della modifica regionale di una previsione del PRG comporta il consolidamento della corrispondente previsione contenuta nella deliberazione comunale di adozione dello strumento urbanistico.

Come è indicizzato

MateriePiani regolatori e variantiTermini del procedimento e silenzioMotivi aggiunti e ricorso incidentale
RamiUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.