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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13371/2024 del 15/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

Una impresa che svolge attività di rimozione, trasporto e custodia di veicoli sottoposti a sequestro amministrativo aveva agito per ottenere il pagamento delle indennità di custodia maturate per numerosi veicoli affidatile dalla pubblica amministrazione, deducendo in via principale il diritto al compenso ai sensi dell'art. 38 d.l. n. 269/2003, ovvero degli artt. 11 e 12 d.P.R. n. 571/1982, e in subordine il risarcimento del danno o l'indebito arricchimento. Il Tribunale aveva ritenuto nullo il contratto richiamante la normativa poi dichiarata incostituzionale, ma aveva comunque riconosciuto il compenso secondo le tariffe del d.P.R. n. 571/1982. La Corte d'appello aveva confermato, rilevando che la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 38 d.l. n. 269/2003 faceva rivivere il regime previgente e che la disciplina introdotta nel 2013 non era applicabile retroattivamente a rapporti cessati e a veicoli già rottamati. In cassazione l'Amministrazione ha dedotto: 1) violazione degli artt. 11 e 12 d.P.R. n. 571/1982, sostenendo che la caducazione della norma incostituzionale non comportasse l'automatica applicazione delle tariffe previgenti e che dovesse invece applicarsi il criterio forfettario introdotto dalla L. n. 147/2013; 2) violazione dell'art. 2041 c.c., assumendo che, in mancanza di provvedimento di liquidazione, il custode potesse agire solo per indebito arricchimento; 3) omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che il compenso dovesse essere ridotto per lo stato di degrado dei veicoli e invocando anche un'applicazione analogica del D.M. n. 265/2005 relativo al sequestro penale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la declaratoria di incostituzionalità della disciplina speciale comporta la riespansione della normativa previgente e che i criteri liquidatori introdotti dalla L. n. 147/2013 non si applicano ratione temporis a custodie e rottamazioni già esaurite. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, chiarendo che le Sezioni Unite avevano riconosciuto al custode la facoltà di adire il giudice civile per il compenso anche senza provvedimento amministrativo di liquidazione, senza limitare la tutela all'azione di indebito arricchimento. Ha ritenuto il terzo motivo in parte inammissibile e in parte infondato, osservando che la Corte d'appello aveva esaminato la questione dello stato dei veicoli e che spettava all'Amministrazione provare le condizioni dei beni al momento dell'affidamento; ha inoltre escluso la pertinenza di accertamenti e documenti relativi a mezzi diversi o a epoca non riferibile ai veicoli in causa. Il Ministero ricorrente è stato condannato alle spese.

Norme richiamate

  • art. 702 bis c.p.c.

    richiamato come rito introduttivo del giudizio di primo grado.

  • art. 38 d.l. n. 269/2003

    la disciplina è stata dichiarata costituzionalmente illegittima; la sua caducazione comporta il ritorno alla disciplina previgente.

  • artt. 11 e 12 d.P.R. n. 571/1982

    costituiscono il regime previgente applicabile al compenso del custode dopo la declaratoria di incostituzionalità; il custode può far valere il diritto al compenso anche in giudizio civile.

  • art. 1, commi 444 e 447, L. n. 147/2013

    non applicabili ai rapporti di custodia già cessati e alle rottamazioni antecedenti; operano per i veicoli ancora giacenti o custoditi alla data di entrata in vigore della norma.

  • art. 2041 c.c.

    l'azione di indebito arricchimento non è l'unico rimedio esperibile dal custode; essa non è pertinente quando il diritto al compenso trova titolo nella disciplina previgente riemergente.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    il motivo è scrutinato alla luce del vizio di omesso esame di fatto decisivo, ma è respinto perché il fatto risultava comunque valutato o non decisivo.

  • D.M. n. 265/2005

    richiamato dal ricorrente in via analogica, ma ritenuto non pertinente perché relativo alla custodia di veicoli sottoposti a sequestro penale.

Massime di principio

  • La declaratoria di incostituzionalità di una disciplina speciale può determinare la riespansione della normativa previgente, che torna a regolare i rapporti sorti sotto il vigore della norma caducata, salvo diversa disciplina transitoria effettivamente applicabile ratione temporis.
  • Quando il legislatore interviene dopo una pronuncia di incostituzionalità con nuovi criteri di liquidazione o compensazione, tali criteri non si applicano automaticamente ai rapporti già esauriti o a fattispecie diverse da quelle espressamente considerate dalla norma sopravvenuta.
  • Il custode di veicoli sottoposti a sequestro amministrativo può agire dinanzi al giudice civile per ottenere il compenso anche in assenza del provvedimento amministrativo di liquidazione, purché esista un titolo normativo alla prestazione.
  • L'azione di indebito arricchimento ha carattere sussidiario e non sostituisce i rimedi tipici quando il credito trova base nella disciplina positiva applicabile; non è quindi il solo strumento azionabile in mancanza di liquidazione amministrativa.
  • In tema di vizi motivazionali, il fatto storico è decisivo solo se realmente non esaminato dal giudice di merito e se, ove considerato, avrebbe potuto condurre a un esito diverso; non è sufficiente la mera contestazione della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • Chi invoca la riduzione del compenso per la negligente custodia o per il degrado del bene deve provare le condizioni dei beni al momento dell'affidamento e il nesso tra tali condizioni e la richiesta di riduzione del corrispettivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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