Sentenza del 02/09/2015 n. 6985 - Comm. Trib. Prov. Milano
IRPEF - Assegno divorzile - Onere della Prova - Deduzione da parte dell'ex coniuge - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva inteso assoggettare a IRPEF l'assegno divorzile ritenendo sufficiente, per dimostrarne la percezione da parte del beneficiario, il fatto che l'ex coniuge obbligato lo avesse indicato in deduzione nella propria dichiarazione dei redditi. La questione riguardava quindi l'onere della prova dell'effettiva corresponsione e percezione dell'assegno.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. È stato stabilito che la mera deduzione dell'assegno da parte dell'ex coniuge obbligato non costituisce, di per sé, prova attendibile della sua effettiva corresponsione al beneficiario. L'Amministrazione finanziaria deve fornire ulteriori elementi probatori idonei a dimostrare che il pagamento sia realmente avvenuto; in mancanza, la ripresa a tassazione non può essere fondata soltanto sulla dichiarazione del soggetto che ha portato l'importo in deduzione.
Norme richiamate
Norme IRPEF sulla deducibilità degli assegni periodici corrisposti al coniuge
La deduzione riconosciuta al coniuge obbligato presuppone, sul piano sostanziale, la corresponsione dell'assegno, ma la sua indicazione in dichiarazione non dimostra automaticamente che il pagamento sia stato effettuato né che il beneficiario lo abbia percepito.
Principio generale sull'onere della prova nel procedimento tributario
Quando l'Amministrazione finanziaria pretende di tassare un reddito assumendo che sia stato percepito, deve provare il presupposto impositivo. Non può limitarsi a un elemento unilaterale e non necessariamente attendibile, quale la deduzione dichiarata dall'ex coniuge obbligato.
Massime di principio
- La deduzione fiscale effettuata da un soggetto non prova automaticamente che la somma dedotta sia stata effettivamente pagata e percepita dal destinatario.
- In caso di contestazione di un reddito, l'Amministrazione deve dimostrare concretamente il suo conseguimento con elementi ulteriori, come bonifici, ricevute, quietanze, movimentazioni bancarie o altri documenti coerenti.
- Il contribuente può contestare una ripresa a tassazione quando essa si fonda esclusivamente su una dichiarazione o deduzione proveniente da un terzo, soprattutto se manca la prova dell'effettivo trasferimento di denaro.
- La deducibilità di una spesa per il soggetto che la dichiara e la tassabilità della corrispondente somma per il beneficiario sono profili distinti: il riconoscimento del primo non dimostra automaticamente il secondo.
- Nei rapporti tra ex coniugi, è opportuno conservare documentazione dei pagamenti e delle eventuali somme non corrisposte, poiché la prova dell'effettivo pagamento può essere decisiva in sede tributaria.
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