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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48543/2022 del 21/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello per vizi della motivazione e errata applicazione della legge: contestano la qualificazione dei fatti come ricettazione (art. 648 c.p.) anziché come furto (art. 624 c.p.), deducendo che vi fosse un accordo preventivo tale da integrare concorso nel reato presupposto; denunciano la violazione dell'art. 125, comma 3, c.p.p. per motivazione insufficiente e meccanica (copia-incolla della sentenza di primo grado); contestano inoltre la valutazione delle attenuanti/aggravanti e la determinazione della pena, nonché la valutazione probatoria relativa al dolo specifico per la ricettazione e la recidiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi. Ha ritenuto fondate le censure relative alla violazione dell'art. 125, comma 3, c.p.p., constatando che la sentenza di appello riproduceva pedissequamente la motivazione di primo grado senza rispondere specificamente ai motivi di gravame; per tale carenza ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per un nuovo giudizio. Inoltre la Corte ha evidenziato che la qualificazione dei fatti come ricettazione è da riesaminare, richiamando il principio secondo cui un accordo preventivo volto ad agevolare o rafforzare la volontà criminosa degli autori materiali può integrare concorso nel reato presupposto e dunque escludere la responsabilità per ricettazione; le altre censure sono state dichiarate assorbite.

Norme richiamate

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    La sentenza di appello deve rispondere puntualmente alle doglianze di parte; la mera riproduzione della motivazione di primo grado, senza un originale esame critico dei motivi d'impugnazione, determina nullità per carenza assoluta di motivazione.

  • art. 648 cod. pen.

    La norma sulla ricettazione è stata richiamata quale contestazione originaria; la Corte osserva che la ricettazione non è riconoscibile se emerge un concorso preventivo che abbia agevolato o rafforzato la volontà criminale degli autori del furto.

  • art. 624 cod. pen.

    Norma sul furto: i ricorrenti sostenevano che i fatti dovessero essere qualificati come furto per applicazione del principio di preferenza in caso di dubbio (favor rei) e per l'esistenza di un accordo preventivo che integrerebbe concorso nel reato presupposto.

  • art. 379 cod. pen.

    Richiamata nel quadro fattuale per taluni imputati (es. Claudio Bruno) come riferimento a diverse qualificazioni e profili di responsabilità; la Corte di legittimità distingue le posizioni e i profili personali degli imputati.

  • art. 133 cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti e aggravanti e sul giudizio di comparazione: era oggetto di censura la mancata applicazione delle attenuanti generiche e la comparazione con le aggravanti; la Corte ha ritenuto assorbite tali censure dopo l'annullamento per carenza motivazionale.

  • art. 587 cod. proc. pen.

    Richiamata la disciplina dell'estensione dell'impugnazione: l'annullamento per motivi non esclusivamente personali di un ricorrente può giovare anche al coimputato presente in cassazione che non abbia proposto specifica censura sul medesimo punto.

  • art. 609 cod. proc. pen.

    La cognizione della Corte di legittimità è limitata ai motivi effettivamente proposti nel ricorso; salvo le eccezioni tassative previste dallo stesso articolo.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Richiamata come esempio di nullità rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo; la Corte segnala che vizi rilevabili d'ufficio possono far parte delle eccezioni alla regola della limitazione dei motivi in cassazione.

  • art. 648 bis cod. pen.

    Menzi one della originaria imputazione modificata in corso di processo; la Corte ordina nuovo esame della qualificazione giuridica dei fatti.

Massime di principio

  • La sentenza d'appello deve rispondere puntualmente ai motivi di impugnazione: la mera riproduzione della sentenza di primo grado senza un esame originale delle censure costituisce vizio per carenza di motivazione ai sensi dell'art. 125, comma 3, c.p.p. e può determinare annullamento.
  • Quando vi sia un accordo preventivo tra autore materiale del furto e altro soggetto volto a organizzare o garantire la destinazione post-delictum dei beni, occorre valutare se quell'accordo abbia avuto efficacia determinatrice, istigatrice o rafforzativa della volontà criminosa: se sì, si configura concorso nel furto e non soltanto ricettazione.
  • In caso di dubbio sulla qualificazione tra furto e ricettazione, deve applicarsi il principio del favor rei e privilegiare la qualificazione più favorevole all'imputato, previa accurata valutazione probatoria.
  • L'annullamento di una pronuncia per vizi non esclusivamente personali proposti da un ricorrente può giovare anche ai coimputati (istituto dell'estensione dell'impugnazione), per cui il giudice di rinvio dovrà riesaminare le posizioni di tutti i coimputati interessati dallo stesso vizio.
  • Il giudice del merito deve svolgere il corretto iter logico-giuridico nella determinazione della pena: prima valutare l'eventuale riconoscimento delle attenuanti generiche, poi procedere alla comparazione con eventuali aggravanti e infine quantificare la pena; omissioni procedurali in tale iter possono essere oggetto di censura.
  • La valutazione della responsabilità penale richiede un esame puntuale delle prove specifiche (es. intercettazioni, conversazioni, compiti svolti al momento del fatto) e non può basarsi su inferenze generiche o su riprograzione meccanica di precedenti motivazioni.

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