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Sentenza

Sentenza n. 1615/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600135

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo che imponeva l’emissione della carta del docente e l’accredito di euro 1.500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, oltre interessi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, passata in giudicato, con cui era stata ordinata l’emissione della carta del docente e l’assegnazione sulla stessa di euro 1.500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, oltre agli interessi. L’amministrazione non aveva provveduto integralmente al pagamento delle spettanze. Il ricorrente ha documentato il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 dalla notificazione del titolo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti dell’art. 114 c.p.a., in particolare il passaggio in giudicato della sentenza azionata e l’inutile decorso del termine legale per l’adempimento. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo, provvedendo al pagamento delle spettanze entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale pro tempore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, da attivarsi su istanza della parte interessata entro ulteriori sessanta giorni. Il giudice ha precisato che l’incarico di ausiliario è obbligatorio, che il compenso sarà liquidato successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002 e che gli atti del commissario dovranno essere depositati esclusivamente tramite il Processo amministrativo telematico. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 552,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di assicurare l’esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie, compresa la nomina di un commissario ad acta in caso di inerzia dell’amministrazione.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il decorso infruttuoso del termine previsto per l’adempimento delle amministrazioni alle obbligazioni pecuniarie risultanti da titoli esecutivi costituisce, nel caso concreto, presupposto per l’attivazione del giudizio di ottemperanza.

  • art. 26 c.p.a.

    La soccombenza giustifica la condanna dell’amministrazione al pagamento delle spese del giudizio.

  • art. 91 c.p.c.

    Applicato ai fini della regolazione delle spese secondo il principio della soccombenza.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Disciplina la determinazione, la liquidazione e la richiesta del compenso e delle spese spettanti al commissario ad acta.

  • art. 71 d.P.R. n. 115/2002

    Il termine per la presentazione della parcella del commissario decorre, secondo la precisazione del TAR, dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione e non dal deposito della relazione sull’attività svolta.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale passato in giudicato non sia stato integralmente eseguito e sia inutilmente decorso il termine previsto dalla legge per l’adempimento dell’amministrazione.
  • In sede di ottemperanza il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di eseguire puntualmente e integralmente il titolo entro un termine fissato e, in caso di ulteriore inerzia, nominare un commissario ad acta incaricato dell’esecuzione sostitutiva.
  • L’incarico di commissario ad acta quale ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato né impedito da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
  • Il compenso del commissario ad acta può essere liquidato successivamente con decreto collegiale secondo la disciplina del d.P.R. n. 115/2002; il termine per presentare la parcella decorre dal compimento dell’ultimo atto esecutivo dell’incarico.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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