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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14460/2024 del 23/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine dalla domanda di un medico specializzato negli anni 1984-1987 che chiedeva il risarcimento del danno per la mancata tempestiva attuazione delle direttive comunitarie 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE in materia di formazione specialistica. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendola prescritta; la Corte d'appello di Roma aveva confermato il rigetto, ritenendo che il termine di prescrizione, decorrente dal 27 ottobre 1999, fosse stato interrotto certamente il 2 agosto 2001 ma non da una successiva raccomandata del 15 giugno 2011, della quale non era stata provata la ricezione. Il ricorrente ha proposto nove motivi di cassazione, tutti incentrati, in sostanza, sulla censura dell'accertamento relativo alla mancata prova della ricezione della raccomandata del 15 giugno 2011 e quindi dell'interruzione della prescrizione: ha invocato, tra l'altro, il giudicato interno sulla spedizione della lettera, la violazione delle norme sulla prescrizione e sulla prova, la rilevanza della spedizione dell'avvocato munito di procura, la sufficienza della distinta postale e dell'estratto web di Poste Italiane, nonché l'asserita mancata contestazione da parte delle amministrazioni intimate.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati, esaminandoli congiuntamente, i motivi dal sesto al nono, osservando che il tema decisivo non era la conoscenza del contenuto della raccomandata ma la prova della sua ricezione; ha affermato che, in caso di contestazione specifica della ricezione di un atto recettizio inviato per raccomandata, la sola prova della spedizione non è sufficiente a fondare la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., occorrendo altri elementi idonei a dimostrare l'avvenuta consegna. Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva correttamente escluso che la distinta di spedizione e l'estratto del servizio web di Poste Italiane provassero la ricezione da parte del destinatario, e aveva altresì rilevato che la ricezione era stata specificamente contestata. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti perché presupponevano comunque la prova della ricezione della raccomandata. Nessuna statuizione sulle spese, poiché le amministrazioni intimate non si erano costituite.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    norma richiamata per i vizi denunciabili in cassazione nei singoli motivi

  • art. 2909 c.c.

    invocato dal ricorrente per sostenere l'efficacia del giudicato interno sulla spedizione della raccomandata

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso

  • art. 115 c.p.c.

    la non contestazione rileva come relevatio ad onere probandi, ma l'apprezzamento della sua esistenza spetta al giudice di merito

  • art. 167 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla contestazione dei fatti

  • art. 702-bis c.p.c.

    norma del rito sommario in base al quale era stata proposta la domanda

  • art. 2943 c.c.

    richiamato per la disciplina dell'interruzione della prescrizione mediante atto stragiudiziale

  • art. 1219 c.c.

    richiamato nei motivi relativi alla costituzione in mora

  • art. 1335 c.c.

    la presunzione di conoscenza dell'atto opera solo se sia provato che esso sia giunto all'indirizzo del destinatario o comunque che la ricezione sia dimostrata con prova anche presuntiva grave, precisa e concordante

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di riparto dell'onere della prova della ricezione della raccomandata

  • art. 2727 c.c.

    richiamato per il ragionamento presuntivo sulla ricezione

  • art. 2729 c.c.

    la presunzione di ricezione richiede requisiti di gravità, precisione e concordanza

  • art. 1387 c.c.

    richiamato nei motivi sul potere rappresentativo dell'avvocato

  • art. 1392 c.c.

    richiamato nei motivi sul potere rappresentativo dell'avvocato

  • art. 1399 c.c.

    richiamato nei motivi sul potere rappresentativo e la ratifica

  • art. 1704 c.c.

    richiamato nei motivi sulla spedizione della lettera da parte del difensore

  • art. 2230 c.c.

    richiamato nei motivi sul mandato/professione forense

  • art. 36 D.P.R. 29 maggio 1982, n. 655

    richiamato per il valore probatorio della consegna presso l'ufficio postale

  • art. 37 D.P.R. 29 maggio 1982, n. 655

    richiamato per il valore probatorio della consegna presso l'ufficio postale

  • art. 13 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    prevista la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228

    richiamata quale fonte dell'introduzione del comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002

  • artt. 375 c.p.c. e 380-bis.1 c.p.c.

    norme sul rito camerale in cassazione

  • artt. 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE

    direttive comunitarie la cui tardiva attuazione è posta a fondamento della domanda risarcitoria

Massime di principio

  • Quando la domanda si fonda sull'interruzione della prescrizione mediante atto stragiudiziale inviato per raccomandata, la sola prova della spedizione non basta, se il destinatario contesta specificamente la ricezione: il mittente deve fornire elementi idonei a dimostrare che la missiva sia effettivamente giunta all'indirizzo o nella sfera di conoscibilità del destinatario.
  • La presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. presuppone una prova, anche presuntiva, dell'arrivo dell'atto al destinatario; tale prova può essere tratta da avviso di ricevimento o da altri elementi concreti, ma non da documentazione che attesti soltanto l'avvenuta spedizione o la mera presa in carico del plico da parte del servizio postale.
  • In presenza di contestazione specifica della ricezione di una raccomandata, il giudice di merito può escludere l'operatività della presunzione di conoscenza valorizzando l'assenza dell'avviso di ricevimento e la inidoneità di documenti surrogatori che non attestino la consegna al destinatario finale.
  • L'apprezzamento sulla sussistenza di una non contestazione ai sensi dell'art. 115 c.p.c. è riservato al giudice di merito e, in cassazione, è censurabile solo nei limiti del vizio motivazionale radicale o apparente; inoltre il motivo deve rispettare il canone di specificità, indicando e localizzando gli atti processuali rilevanti.
  • Se l'accertamento decisivo sulla ricezione della raccomandata è negativo, restano assorbite le ulteriori questioni che presuppongono comunque la prova dell'interruzione della prescrizione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMora
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneBuona fede e correttezza

Testo integrale

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