Cassazione Penale, Sentenza n. 13089/2026 del 09/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto del Tribunale di Caltanissetta che, nell'incidente di esecuzione promosso dall'A.N.B.S.C., ha esteso la confisca all'intero immobile del quale la sig.ra Crocifissa Liardo era comproprietaria per il 50%. I ricorrenti chiedevano l'annullamento della confisca estesa, la riconsiderazione della buona fede della comproprietaria e della provenienza lecita del bene, denunciando carenza di motivazione (in particolare l'uso del criterio di "inscindibilità" dei beni senza valutare adeguatamente la perizia e la successione ereditaria), violazione dei principi di proporzionalità e dei diritti convenzionali (CEDU), ne bis in idem e principio di irretroattività, nonché la scelta, anziché della divisione del manufatto, di estendere l'ablazione all'intero immobile sulla base di elementi già noti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché manifestamente infondati. Ha qualificato i gravami come ricorsi per cassazione ai sensi dell'art. 666, comma 6, c.p.p., e ha ritenuto corretta la decisione del Tribunale che, avendo escluso la buona fede della sig.ra Liardo sulla base di precedenti provvedimenti e degli accertamenti peritali (che hanno evidenziato la fusione delle unità immobiliari utile ad eludere la confisca), ha disposto l'acquisizione del bene al patrimonio dello Stato. La Corte ha inoltre ritenuto non pertinenti le doglianze fondate su proporzionalità, ne bis in idem e irretroattività, avendo la confisca di prevenzione natura non sanzionatoria. Ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., alla somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende per profili di colpa nella proposizione dei ricorsi. Decisione resa il 19/03/2026 (deposito 04/04/2026).
Norme richiamate
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, art. 48, comma 7-ter
"l'Agenzia o il partecipante alla comunione promuove incidente di esecuzione ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale. Il tribunale, disposti i necessari accertamenti tecnici, adotta gli opportuni provvedimenti per ottenere la divisione del bene"
Attribuisce al tribunale, dopo accertamenti tecnici e previa instaurazione del contraddittorio, le opzioni di divisione, assegnazione con conguagli, vendita o acquisizione gratuita al patrimonio dello Stato; l'acquisizione è legittima se non viene dimostrata la buona fede del partecipante alla comunione.
codice di procedura penale, art. 666, comma 6
Consente il ricorso per cassazione contro l'ordinanza del giudice dell'esecuzione senza limitazioni dei motivi, giustificando la competenza della Corte a sindacare l'atto dell'esecuzione.
codice di procedura penale, artt. 676, comma 1 e 667, comma 4
Impongono che il provvedimento relativo all'incidente di esecuzione sia adottato nel contraddittorio delle parti e che il relativo provvedimento sia opponibile avanti lo stesso giudice dell'esecuzione.
codice di procedura penale, art. 616
Consente la condanna alle spese e, in presenza di colpa nella proposizione di impugnazioni manifestamente infondate, l'imposizione di ammende in favore della Cassa delle ammende; applicata per la misura di euro 3.000 ciascuno.
giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 4880/2014 e pronunce successive)
Conferma la natura non sanzionatoria della confisca di prevenzione; da ciò deriva che censure tipicamente penali (irretroattività, ne bis in idem) sono inidonee a contrastare le misure di prevenzione adottate correttamente.
giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 7567 del 27/01/2026, Chiarolanza)
Definisce i parametri della "buona fede" del comproprietario: estraneità a collusione o compartecipazione, inconsapevolezza credibile rispetto all'attività criminosa o prova di errore scusabile; la mancata dimostrazione autorizza l'adozione delle misure estreme previste dall'art. 48, comma 7-ter.
Massime di principio
- Se il giudice dell'esecuzione, dopo accertamenti tecnici e contraddittorio, esclude la buona fede del comproprietario di un bene oggetto di confisca preventiva, può disporre l'acquisizione del bene al patrimonio dello Stato ai sensi dell'art. 48, comma 7-ter, D.Lgs. 159/2011.
- La mera intitolazione a titolo successorio non è automaticamente idonea a provare la buona fede: è necessario dimostrare l'assenza di collusione, di partecipazione all'attività illecita o un errore scusabile credibile; le risultanze peritali che indicano una fusione o manomissione dell'immobile per eludere la confisca possono smentire la buona fede.
- Le censure fondate su principi tipicamente penali (irretroattività delle leggi penali, ne bis in idem, proporzionalità in senso penalistico) sono spesso inconferenti nelle opposizioni a misure di prevenzione, posto che la confisca di prevenzione è qualificata come misura non sanzionatoria dalla giurisprudenza.
- Proceduralmente, l'incidente di esecuzione ex art. 48, comma 7-ter, richiede la preventiva instaurazione del contraddittorio; le decisioni adottate in tale sede sono impugnabili con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 666, comma 6, c.p.p.
- Le conclusioni peritali e la documentazione tecnica sull'assetto materiale degli immobili (es. fusione di unità, aperture murate) hanno elevato valore probatorio nel sindacato sulla buona fede e possono giustificare l'estensione della confisca.
- La proposizione di ricorsi infondati e non ragionati in materia di misure di prevenzione può comportare, oltre al rigetto, la condanna alle spese e l'imposizione di ammende per responsabilità nella proposizione del ricorso (art. 616 c.p.p.).
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 9 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 13007/2026 del 09/04/2026
- Sentenza penale · 9 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 13014/2026 del 09/04/2026
- Sentenza penale · 9 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 13017/2026 del 09/04/2026
- Sentenza penale · 9 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 13031/2026 del 09/04/2026
- Sentenza penale · 9 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 13041/2026 del 09/04/2026
- Sentenza penale · 9 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 13046/2026 del 09/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →