Cassazione Penale, Ordinanza n. 24398/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I ricorsi sono stati proposti nell'interesse di due imputati condannati per cessioni di sostanze stupefacenti. Per il primo ricorrente si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, sostenendosi che la condotta dovesse essere riqualificata in senso più favorevole. Per il secondo ricorrente si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, lamentando una dosimetria della pena ritenuta eccessiva. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché la Corte territoriale aveva escluso la lieve entità sulla base di una valutazione complessiva dei dati quantitativi e qualitativi, delle modalità dell'azione, della pluralità delle cessioni di droga c.d. pesante e del ruolo concreto svolto dall'imputato come procacciatore di clienti ed esecutore dei trasporti. Il secondo motivo è stato giudicato generico e comunque manifestamente infondato, poiché la pena era stata determinata dalla Corte di appello tenendo conto dei precedenti penali, collocandosi non oltre la linea mediana del trattamento edittale, ed era stata già ridotta per il massimo riconoscimento delle attenuanti generiche, con ulteriore aumento per la continuazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, confermando quindi la decisione di merito. Ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo il primo motivo manifestamente infondato sulla mancata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e il secondo motivo generico e manifestamente infondato sulla dosimetria della pena.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
La lieve entità del fatto richiede una valutazione complessiva e concreta della condotta, considerando dati qualitativi e quantitativi, mezzi, modalità e circostanze dell'azione, per verificare se la condotta abbia minima offensività penale; in presenza di pluralità di cessioni di droga pesante e di un ruolo significativo nell'organizzazione del traffico, la fattispecie non è configurabile.
art. 73 d.P.R. 309/1990
La sentenza richiama la disciplina dei reati in materia di stupefacenti con riferimento alla sanzione per cessioni di droga e alla possibile riqualificazione nel comma 5.
Massime di principio
- La qualificazione del fatto come di lieve entità in materia di stupefacenti non può essere affermata in astratto, ma richiede una valutazione globale della concreta offensività della condotta, comprensiva di quantità, qualità della sostanza, modalità esecutive e ruolo dell'agente.
- La presenza di numerose cessioni di droga pesante e di un ruolo operativo significativo nell'attività di spaccio è incompatibile, di regola, con il riconoscimento della lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990.
- Censure di legittimità sulla dosimetria della pena devono confrontarsi con la motivazione del giudice di merito e non possono limitarsi a formule generiche, specie quando la pena sia stata determinata entro il range edittale e già mitigata da attenuanti generiche e continuità criminosa.
- Quando entrambi i motivi di ricorso risultano manifestamente infondati o generici, la Corte di cassazione può dichiarare l'inammissibilità del ricorso con conseguente condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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