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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9632/2025 del 10/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno del 09/07/2024 che aveva dichiarato la nullità della sentenza di primo grado e, ritenuto che il fatto fosse diverso da quello di ricettazione, lo aveva qualificato come falso per soppressione e riciclaggio disponendo la trasmissione degli atti al Pubblico ministero presso il Tribunale di Nocera Inferiore. Il ricorrente denunciava inosservanza di norme processuali e difetto di motivazione (art. 606, comma 1, lett. c ed e, cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 597 e 598 cod. proc. pen.) e contestava inoltre la declaratoria ex officio di nullità relativa richiamando gli artt. 178 e 181 cod. proc. pen.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di concreto interesse, ritenendo che l'impugnazione mirava a rimuovere un effetto favorevole per l'imputato (l'annullamento della condanna di primo grado) e che la decisione di trasmettere gli atti per diversa qualificazione non produce immediato pregiudizio. La sentenza richiama giurisprudenza consolidata secondo cui provvedimenti ordinatori non decisionali che non arrecano un concreto pregiudizio all'imputato non danno luogo a interesse concreto all'impugnazione. Per conseguenza il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. c ed e, Codice di procedura penale

    Usata dal ricorrente per dedurre inosservanza di norme processuali e difetto di motivazione della decisione impugnata; la Corte ha valutato che, pur richiamata, la tutela prevista da queste norme non trova ostacolo all'inammissibilità del ricorso per mancanza di interesse concreto

  • artt. 597 e 598, Codice di procedura penale

    Richiamati dal ricorrente in relazione a presunte nullità/processuali; la Corte non entra nel merito della qualificazione delle norme sostanziali/procedurali posto che il motivo è viziato da mancanza di interesse concreto

  • art. 178, Codice di procedura penale

    Richiamato per contestare la dichiarazione ex officio di nullità relativa: la Corte osserva che la contestazione di vizi rilevati ex officio non supera il vizio di ammissibilità quando manca l'interesse concreto all'impugnazione

  • art. 181, Codice di procedura penale

    Richiamato in relazione alla rilevabilità d'ufficio di nullità: la Corte conferma che la mera declaratoria di nullità relativa, se non produce immediato pregiudizio, non legittima il ricorso per cassazione per difetto di interesse

  • art. 568, comma 4, Codice di procedura penale

    Richiamato per il principio dell'interesse a impugnare: la Corte applica questo criterio per escludere l'ammissibilità del ricorso quando la rimozione del provvedimento impugnato non eliminerebbe effetti sfavorevoli immediati per il ricorrente

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è ammissibile solo se sussiste un interesse concreto: l'annullamento del provvedimento impugnato deve essere idoneo a rimuovere effetti giuridici sfavorevoli immediati per il ricorrente
  • Una decisione di secondo grado che dispone la trasmissione degli atti per diversa qualificazione, senza definire il giudizio di merito, è spesso considerata 'ordinatoria' e non cagiona di per sé un pregiudizio immediato tale da autorizzare il ricorso in Cassazione
  • La rilevazione ex officio di nullità relative da parte del giudice d'appello può essere contestata, ma tale censura non è sufficiente a fondare il ricorso in Cassazione se manca l'interesse concreto dell'impugnante
  • Se la qualificazione diversa dei fatti comporta soltanto l'avvio di nuove indagini o di un futuro processo, l'imputato potrà esercitare la propria difesa nelle fasi successive (indagini preliminari o futuro giudizio) e ciò riduce l'urgenza o la necessità di impugnare immediatamente la decisione di trasmissione
  • Il ricorso inammissibile espone il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo elementi che escludano colpa, a una sanzione (ammenda) a favore della Cassa delle ammende

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