Cassazione Civile, Sentenza n. 3576/2020 del 13/02/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente aveva chiesto il rimborso dell’agevolazione sull’accisa relativa al gasolio fornito per il trasporto ferroviario di merci e passeggeri nel periodo gennaio 2009-dicembre 2010. L’Amministrazione aveva negato il rimborso, limitatamente alla fornitura del 16 febbraio 2009, perché la relativa richiesta, presentata l’8 marzo 2011, era tardiva. La contribuente impugnò il diniego deducendo l’inesistenza della notifica e la tempestività dell’istanza; la Commissione tributaria provinciale di Napoli accolse il ricorso e la Commissione tributaria regionale della Campania confermò la decisione. L’Agenzia propose due motivi di ricorso per cassazione: con il primo, denunciò la violazione dell’art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992, sostenendo che il ricorso di primo grado fosse tardivo perché proposto il 26 gennaio 2015 contro un provvedimento autorizzativo del pagamento parziale del 24 novembre 2014, mentre il diniego era stato emesso e, secondo l’Agenzia, notificato via PEC il 29 settembre 2014; con il secondo, denunciò la violazione degli artt. 14 e 24 TUA e del punto 4 della Tabella A, contestando che il termine biennale per chiedere l’agevolazione decorresse dal pagamento o dall’effettivo utilizzo del carburante anziché dalla sua fornitura.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza: l’Agenzia non aveva trascritto il diniego né la relativa notifica, non ne aveva indicato l’esatta collocazione nel fascicolo e non aveva documentato che la questione della tardività fosse stata dedotta in appello. Ha accolto il secondo motivo. Per la richiesta di pagamento dell’agevolazione, il termine biennale previsto dall’art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992 decorre dal momento in cui sorge il diritto al beneficio, individuato, in questa fattispecie, nell’uscita del prodotto dal deposito petrolifero e nella sua fornitura al destinatario per la specifica destinazione ferroviaria, non dal pagamento né dalla materiale erogazione del carburante nei serbatoi. Poiché la richiesta dell’8 marzo 2011 riguardava anche la fornitura del 16 febbraio 2009, essa era tardiva per tale fornitura. La Corte ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario della contribuente. Ha compensato integralmente le spese di tutti i gradi.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 per non aver la CTR dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado.
La disposizione è indicata quale parametro per la denuncia in cassazione della violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
art. 19 D.Lgs. n. 546/1992
Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 per non aver la CTR dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado.
La censura relativa all’ammissibilità del ricorso introduttivo è stata dichiarata inammissibile non per una decisione interpretativa sull’art. 19, ma perché il ricorso per cassazione non riportava gli elementi documentali necessari a verificare la tardività dedotta.
art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992
Ne deriva che, con riguardo alla fattispecie in esame, il momento di uscita del prodotto dal deposito petrolifero, ossia di immissione in consumo e di fornitura al destinatario, identifica anche quello in cui sorge, per quest’ultimo, il diritto a fruire del beneficio dell’aliquota agevolata e da cui, pertanto, decorre il termine biennale per la richiesta di pagamento della somma pari alla maggior imposta versata.
Il termine biennale per domandare il pagamento di un’agevolazione decorre dal momento in cui si realizza il presupposto costitutivo del beneficio. Per l’agevolazione sul carburante destinato al trasporto ferroviario, tale momento coincide con la fornitura dal deposito al destinatario.
art. 14 TUA
Si tratta, tuttavia, di elemento che non rileva per l’insorgenza del diritto di agevolazione ma, come sopra evidenziato, incide solo come presupposto in fatto della pretesa (se il titolare del deposito non ha esercitato la rivalsa nei confronti del destinatario è evidente che non sussiste neppure l’agevolazione), e il cui apprezzamento rivela una non chiara distinzione tra richiesta di rimborso d’indebito (per la quale è decisiva la data di versamento) e di pagamento dell’agevolazione (che sorge per l’effettivo impiego del bene).
La disciplina dell’art. 14 TUA relativa al rimborso del versamento indebito non determina il dies a quo della distinta domanda di pagamento dell’agevolazione, il cui diritto nasce al realizzarsi del relativo presupposto.
art. 24 TUA
Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del TUA, artt. 14 e 24 e Tabella A, punto 4, per aver la CTR ritenuto che il termine biennale di decadenza per la domanda di rimborso dell’aliquota d’accisa versata decorresse dal “momento effettivo del pagamento” ovvero “dell’effettivo utilizzo”, anzichè dalla fornitura ed emissione del documento di scorta dei prodotti petroliferi (DAS).
La norma è richiamata quale oggetto della censura; la motivazione risolve la controversia individuando il dies a quo nell’insorgenza del diritto all’agevolazione, senza attribuire all’art. 24 una specifica interpretazione autonoma.
Tabella A, punto 4, TUA
Il diritto all’agevolazione de quo è riconosciuto per l’impiego dei carburanti “nei trasporti ferroviari di merci e passeggeri” (Tab. A, n. 4), impiego che, come precisato dalla Corte di Giustizia, deve essere effettivo.
L’agevolazione spetta per i carburanti destinati ai trasporti ferroviari di merci e passeggeri. La destinazione specifica si considera realizzata quando il prodotto è acquistato in funzione di tale impiego; la successiva erogazione materiale nei serbatoi costituisce esecuzione del vincolo di destinazione e può avere funzione probatoria.
art. 10 TUA
Va infine sottolineato che il Documento di Accompagnamento Semplificato (DAS), previsto dall’art. 10 TUA in attuazione del Reg. n. 3649/92/CEE (e disciplinato dal regolamento n. 210 del 1996), è l’atto che deve accompagnare il trasporto e la circolazione del bene soggetto ad accisa e, per le caratteristiche e funzioni che lo denotano, ha un rilievo probatorio sull’avvenuta fornitura ed immissione in consumo del bene.
Il DAS accompagna il trasporto e la circolazione del prodotto soggetto ad accisa e prova l’avvenuta fornitura e immissione in consumo; non è identificato dalla Corte come il fatto costitutivo del diritto, che è segnato dalla fornitura.
Massime di principio
- Quando si deduce in cassazione una violazione processuale fondata sulla mancata valutazione di atti o documenti, il ricorrente deve riportarne il contenuto integrale o almeno quello essenziale e indicarne, quando rilevante, la collocazione processuale, così da consentire alla Corte di verificare la decisività della censura sulla base del solo ricorso.
- La censura in cassazione relativa a una questione che avrebbe dovuto essere dedotta in appello deve indicare e documentare che la questione è stata effettivamente proposta nel giudizio di secondo grado.
- Per le domande di pagamento di un’agevolazione, il termine biennale dell’art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992 decorre dal momento in cui si realizza il presupposto costitutivo del beneficio e non dalla data del pagamento dell’imposta, quando non si chieda la restituzione di un versamento indebito.
- Per l’agevolazione sull’accisa relativa a carburanti destinati al trasporto ferroviario, il diritto sorge con la fornitura dal deposito al destinatario, effettuata in funzione della specifica destinazione; la materiale erogazione nei serbatoi costituisce adempimento del vincolo di destinazione e può assumere rilievo probatorio, ma non sposta il dies a quo.
- Il Documento di Accompagnamento Semplificato prova la fornitura e l’immissione in consumo del prodotto soggetto ad accisa; il momento rilevante per la decorrenza del termine dell’istanza agevolativa è quello della fornitura al destinatario.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 13 feb 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 3696/2020 del 13/02/2020
- Sentenza civile · 13 feb 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 3692/2020 del 13/02/2020
- Sentenza civile · 13 feb 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 3691/2020 del 13/02/2020
- Sentenza civile · 13 feb 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 3694/2020 del 13/02/2020
- Sentenza civile · 13 feb 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 3690/2020 del 13/02/2020
- Sentenza civile · 13 feb 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 3654/2020 del 13/02/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →