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Sentenza

Sentenza n. 978/2026 - Palermo, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400766

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza sindacale di annullamento di una precedente ordinanza e acquisizione al patrimonio comunale di un immobile, con ordine di trascrizione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'associazione aveva stipulato con il Comune una convenzione del 28 maggio 1988, avente ad oggetto la concessione gratuita di un diritto di superficie per la costruzione di una casa protetta per anziani. La convenzione prevedeva una durata trentennale decorrente dall'ultimazione dei lavori e l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale del manufatto e dell'area di sedime alla scadenza del termine. Dopo l'adozione di una prima ordinanza di acquisizione, il Sindaco ha adottato l'ordinanza impugnata, annullando la precedente e disponendo nuovamente l'acquisizione dell'immobile e la relativa trascrizione. La ricorrente ha dedotto, con un'unica articolata censura, la violazione dell'art. 823 c.c., dell'art. 21-ter e degli artt. 1 e 3 l. n. 241/1990, degli artt. 2643 e seguenti, con particolare riferimento all'art. 2657 c.c., dell'art. 107 TUEL, nonché il difetto di competenza. In particolare, ha sostenuto che il bene appartenesse al patrimonio disponibile del Comune e che l'amministrazione non potesse utilizzare i poteri pubblicistici di autotutela previsti per i beni demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibile, dovendo ricorrere agli ordinari strumenti di tutela civilistica. In via subordinata, ha contestato la competenza del Sindaco, ritenendo che il potere di autotutela esecutiva possessoria sui beni pubblici spettasse ai dirigenti.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione comunale di difetto di giurisdizione, ritenendo che la ricorrente non contestasse il diritto di proprietà del Comune, ma l'esercizio di poteri pubblicistici riconducibili all'art. 823, comma 2, c.c. L'esercizio dell'autotutela da parte dell'ente proprietario incide su una posizione di interesse legittimo ed è quindi sindacabile dal giudice amministrativo. Nel merito, il ricorso è stato ritenuto infondato. Il bene era stato espropriato per una specifica finalità pubblicistica, consistente nella realizzazione di ricoveri per terremotati, e la convenzione ne aveva ulteriormente vincolato la destinazione a casa di ricovero per anziani, prevedendo la revoca in caso di sottrazione a tale destinazione. Tale destinazione pubblicistica escludeva il regime del patrimonio disponibile e legittimava il Comune ad avvalersi dei poteri di autotutela esecutiva previsti dall'art. 823 c.c. Il TAR ha inoltre ritenuto legittima la trascrizione dell'acquisizione, poiché l'art. 2645 c.c. assoggetta a pubblicità gli atti o provvedimenti che producono, in relazione a beni immobili o diritti immobiliari, effetti corrispondenti a quelli dei contratti indicati dall'art. 2643 c.c., anche quando la trascrizione sia richiesta a effetti diversi. È stata respinta anche la censura di incompetenza: la prima ordinanza, adottata dal Sindaco, si era consolidata e, in applicazione del principio del contrarius actus, il relativo annullamento non poteva che essere disposto dal medesimo organo. Il ricorso è stato quindi rigettato, con compensazione delle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 823, comma 2, c.c.

    L'ente proprietario può esercitare poteri pubblicistici di autotutela esecutiva per la tutela dei beni demaniali e dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile; la presenza di una specifica destinazione pubblicistica può sottrarre il bene al regime del patrimonio disponibile.

  • art. 2645 c.c.

    ogni altro atto o provvedimento che produce in relazione a beni immobili o a diritti immobiliari taluno degli effetti dei contratti menzionati nell’art. 2643 c.c.

    La trascrizione può riguardare anche atti o provvedimenti autoritativi che producano effetti immobiliari corrispondenti a quelli degli atti soggetti a trascrizione ai sensi dell'art. 2643 c.c., in virtù della clausola di salvezza relativa agli effetti diversi.

  • art. 2643 c.c.

    Rileva come parametro per individuare gli effetti immobiliari degli atti soggetti a trascrizione, cui l'art. 2645 c.c. estende la pubblicità anche per altri atti o provvedimenti.

  • art. 107 d.lgs. 267/2000

    È stato invocato dalla ricorrente per sostenere la competenza dirigenziale, ma il TAR ha escluso il vizio di incompetenza applicando il principio del contrarius actus.

  • art. 8 l. 31 dicembre 1991, n. 433

    Richiamato in relazione alla disciplina che aveva inciso sull'art. 14 del d.l. n. 79/1968 e alla vicenda dell'acquisizione dei terreni al patrimonio comunale.

  • art. 21-ter l. 241/1990

    Invocato dalla ricorrente tra i parametri di legittimità dell'azione esecutiva amministrativa; la censura è stata ritenuta infondata.

  • art. 1 l. 241/1990

    Richiamato dalla ricorrente tra i parametri generali dell'azione amministrativa; la censura è stata ritenuta infondata.

  • art. 3 l. 241/1990

    Richiamato dalla ricorrente tra i parametri di legittimità del provvedimento; la censura è stata ritenuta infondata.

Massime di principio

  • La contestazione dell'esercizio, da parte dell'ente proprietario, dei poteri pubblicistici di autotutela previsti dall'art. 823, comma 2, c.c. appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, poiché l'atto autoritativo incide sulla sfera giuridica del destinatario determinando una posizione di interesse legittimo; diverso è il caso in cui venga contestato direttamente il diritto di proprietà dell'ente, spettante al giudice ordinario.
  • Un bene formalmente appartenente a un ente pubblico può essere sottratto al regime del patrimonio disponibile quando risulti gravato da una specifica e attuale destinazione pubblicistica desumibile dall'atto di provenienza, dalla normativa applicabile e dalla convenzione che ne disciplina l'utilizzazione.
  • La destinazione pubblicistica del bene, anche se attuata mediante una convenzione con un privato e accompagnata da un vincolo funzionale alla realizzazione di un servizio di interesse pubblico, legittima l'ente proprietario ad avvalersi dell'autotutela esecutiva prevista dall'art. 823, comma 2, c.c.
  • La trascrizione nei registri immobiliari è ammissibile anche per un provvedimento amministrativo che produca effetti su beni immobili o diritti immobiliari corrispondenti a quelli degli atti indicati dall'art. 2643 c.c., in applicazione dell'art. 2645 c.c., anche quando la pubblicità sia richiesta a effetti diversi.
  • In applicazione del principio del contrarius actus, l'annullamento di un precedente provvedimento amministrativo spetta, di regola, allo stesso organo che lo aveva adottato, quando il provvedimento originario si sia consolidato e non risulti una diversa attribuzione di competenza.

Come è indicizzato

MateriePatrimonio e alienazioniAutotutelaGiurisdizione e riparto
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneAutotutela decisoriaPrincipio di legalità e tipicitàIncompetenza

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