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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21455/2025 del 06/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando il difetto di abilitazione del difensore alla sottoscrizione dei motivi di ricorso per cassazione. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Con sentenza del 30/11/2020 il Tribunale di Torre Annunziata aveva dichiarato l'imputato colpevole della contravvenzione prevista dall'art. 5 del d.lgs. 4 dicembre 2015, n. 204, condannandolo alla sola pena dell'ammenda di 3.000 euro. L'interessato proponeva un atto di appello, poi convertito in ricorso per cassazione, chiedendo l'assoluzione dal reato. La Corte ha però rilevato che l'impugnazione era stata sottoscritta da un difensore non iscritto nell'albo speciale della Cassazione, con conseguente inammissibilità del ricorso ex art. 613, comma 1, c.p.p. Inoltre, la Corte ha precisato che non rileva che l'atto fosse stato originariamente presentato come appello, pur essendo tale mezzo inammissibile ai sensi dell'art. 593, comma 3, c.p.p. perché la sentenza di condanna aveva applicato la sola pena dell'ammenda.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. 4 dicembre 2015, n. 204

    disposizione incriminatrice posta a fondamento della condanna di merito, qualificata come contravvenzione.

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    la sottoscrizione dei motivi di ricorso per cassazione da parte di un difensore non iscritto nell'albo speciale determina l'inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 593, comma 3, c.p.p.

    le sentenze di condanna alla sola pena dell'ammenda sono inappellabili; la proposizione dell'appello non incide però sulla diversa causa di inammissibilità del successivo ricorso per cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, quale effetto dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi siano sottoscritti da un difensore non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, poiché l'abilitazione speciale è requisito formale imprescindibile per la validità dell'impugnazione di legittimità.
  • La conversione di un atto di appello in ricorso per cassazione non sana il vizio derivante dalla sottoscrizione da parte di un difensore non cassazionista: la causa di inammissibilità opera ugualmente.
  • L'inappellabilità della sentenza di condanna alla sola ammenda non elide, ma semmai conferma, l'errore nel mezzo di impugnazione scelto; tuttavia, nel giudizio di legittimità, la decisiva ragione di inammissibilità resta il difetto di legittimazione del difensore alla sottoscrizione.
  • In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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