Ordinanza n. 383/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima) n. 00854/2025,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza breve del TAR Umbria che aveva accolto il ricorso di primo grado in una procedura di gara
Esito
Favorevole al resistente (impresa concorrente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Regione Lazio ha proposto appello contro la sentenza breve del TAR Umbria e, in via incidentale, ha chiesto la sospensione della sua efficacia ai sensi dell'art. 98 c.p.a. Il testo non specifica i motivi di censura della sentenza né le questioni sostanziali dedotte, limitandosi a evidenziare che la controversia presenta problematiche complesse da approfondire nella fase di merito. La domanda cautelare era diretta a evitare gli effetti esecutivi della sentenza di accoglimento del ricorso dell'impresa concorrente.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare. Pur riconoscendo la complessità delle questioni, ha ritenuto insussistente il requisito del pregiudizio grave e irreparabile per l'amministrazione derivante dall'esecuzione della sentenza. La Regione può proseguire la gara ammettendo con riserva l'impresa originaria ricorrente e odierna appellata; la valutazione della relativa offerta non comporta un aggravio esagerato o sproporzionato rispetto agli interessi coinvolti, anche considerando la partecipazione di numerosi operatori economici. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base processuale della domanda incidentale di sospensione dell'efficacia della sentenza appellata; l'istanza è stata respinta per l'insussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile per l'amministrazione.
Massime di principio
- In sede cautelare d'appello, la complessità delle questioni da esaminare nel merito non è di per sé sufficiente a sospendere l'efficacia della sentenza impugnata, se non risulta un pregiudizio grave e irreparabile derivante dalla sua esecuzione.
- Quando l'esecuzione di una sentenza relativa a una procedura di gara consente alla stazione appaltante di proseguire il procedimento ammettendo con riserva l'operatore interessato e valutandone l'offerta, tale soluzione può escludere la configurabilità di un aggravio esagerato o sproporzionato per l'amministrazione.
- La partecipazione alla gara di numerosi operatori economici costituisce un elemento rilevante nella valutazione cautelare della proporzionalità degli effetti derivanti dalla prosecuzione della procedura e dall'ammissione con riserva dell'operatore interessato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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