Cassazione Penale, Sentenza n. 14226/2026 del 20/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la confisca disposta in relazione a una condanna ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per reati collegati al d.lgs. n.74/2000. I motivi principali sono: (1) violazione e/o errata applicazione dell'art. 12-bis d.lgs. n.74/2000 in relazione all'art. 322-ter c.p., per avere disposto la confisca per equivalente senza aver verificato e/o reso possibile la confisca diretta nei confronti dell'ente beneficiario del profitto (la società BELK-MOBIL GmbH); (2) inosservanza dell'art. 12-bis, comma 2, nella versione novellata dal d.lgs. n.87/2024, che vieterebbe il sequestro finalizzato alla confisca quando il debito tributario è in corso di estinzione mediante rateizzazione e il contribuente risulti in regola; (3) in via subordinata, erronea determinazione della misura della confisca, non tenendo conto dei pagamenti rateali già effettuati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto legittima la confisca per equivalente perché il G.i.p. aveva previamente disposto, con decreto del 30/3/2021, il sequestro finalizzato alla confisca in via diretta sui beni della società (BELK-MOBIL GmbH) e, in esecuzione, non erano state reperite disponibilità finanziarie a carico dell'ente, giustificando così il ricorso alla confisca per equivalente sul patrimonio dell'imputato. La Corte ha interpretato l'art. 12-bis, comma 1, come imponendo la confisca del profitto o prezzo del reato in via prioritaria e riservando la confisca per equivalente a ipotesi residuali di impossibilità di esecuzione sulla persona giuridica. Quanto alla novella del 2024 (d.lgs. n.87/2024, art.12-bis comma 2), la Corte ha precisato che essa incide sulla possibilità di disporre il sequestro (preventivo) quando il debito è rateizzato e il contribuente è in regola, salvo concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale; tuttavia non elimina l'obbligo di disporre la confisca in sentenza. La Corte ha inoltre considerato corretta la soluzione del giudice di merito che ha reso l'efficacia della confisca condizionata al mancato adempimento dei piani rateali, valorizzando i versamenti effettuati. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 12-bis, d.lgs. n. 74/2000
comma 1 e comma 2, come novellato dal d.lgs. n. 87/2024
Comma 1: la confisca del profitto o del prezzo del reato è obbligatoria in caso di condanna o applicazione della pena su richiesta, con la confisca per equivalente ammessa solo in via residuale quando la confisca diretta non sia possibile per incapacità patrimoniale dell'ente beneficiario. Comma 2 (novella 2024): limita la possibilità di disporre il sequestro finalizzato alla confisca se il debito tributario è in corso di estinzione mediante rateizzazione e il contribuente è in regola, salvo concreto pericolo di dispersione della garanzia; non elimina l'obbligo di pronunciare la confisca in sentenza
art. 322-ter c.p.
presente nel testo come norma di riferimento per il reato contestato
Rilevante come reato cui si riferisce il profitto illecito oggetto di confisca; la confisca viene disposta in relazione al profitto derivante da detta fattispecie
art. 444 c.p.p.
richiamato come fondamento dell'applicazione della pena su richiesta delle parti
L'applicazione della pena ex art. 444 comporta, ove previsto dalla normativa speciale (art.12-bis), l'obbligo di disporre la confisca del profitto/ prezzo del reato
d.lgs. n. 87/2024
modifica dell'art. 12-bis d.lgs. n.74/2000 (comma 2)
Introduce la disciplina che impedisce il sequestro finalizzato alla confisca in presenza di rateazione regolare del debito tributario, salvo rischio concreto di dispersione della garanzia patrimoniale; non incide sull'obbligatorietà della confisca in sentenza
artt. 81 c.p. e 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n.74
richiamati nella sentenza di merito come norme relative al reato contestato
Indicazione della norma penale applicata per individuare il reato da cui deriva il profitto oggetto di confisca
Massime di principio
- La confisca per equivalente è misura residua: deve essere disposta solo dopo aver tentato e verificato l'impossibilità di esecuzione della confisca diretta sui beni dell'ente che ha conseguito il profitto
- L'art. 12-bis comma 1 d.lgs. n.74/2000 impone la confisca del profitto/ prezzo del reato in caso di condanna o applicazione della pena su richiesta; il giudice non può evitare la confisca in sentenza invocando la sola esistenza di un piano rateale
- La novella del 2024 (d.lgs. n.87/2024) limita l'adozione del sequestro cautelare quando il debito è in corso di estinzione e il contribuente è in regola, salvo il concreto pericolo di dispersione della garanzia, ma non impedisce la pronuncia di confisca in sede di condanna
- Se esistono pagamenti rateali regolari, il giudice può modulare l'esecuzione della confisca (es. rendendone l'efficacia condizionata al mancato adempimento), ma ciò non equivale a eliminare o ridurre automaticamente l'ordine di confisca previsto dalla legge
- In procedure di sequestro/confisca è cruciale documentare l'esito delle attività esecutive preliminari (es. verbali di esecuzione che attestino l'assenza di disponibilità sull'ente) per giustificare il ricorso alla confisca per equivalente
- Nel contesto di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) il giudice deve comunque attenersi agli obblighi imposti dalle norme speciali in materia di confisca
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