Cassazione Civile, Ordinanza n. 26653/2023 del 15/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento emesso dal Comune di Guidonia Montecelio in relazione a tre terreni destinati all'estrazione di travertino. In origine la contribuente aveva dedotto la tardività della pretesa tributaria, il difetto di motivazione, la violazione dello statuto del contribuente, oltre a contestare la soggezione dei beni al tributo e l'applicazione delle sanzioni. Il ricorso era stato accolto in primo grado e respinto in appello; la società ha quindi proposto ricorso per cassazione. Nel corso del giudizio di legittimità è stata però depositata istanza di definizione agevolata della controversia ai sensi della l. n. 197 del 2022 e del regolamento comunale adottato con delibera n. 8 del 23 marzo 2023, con allegata prova del versamento della prima e unica rata. Non risultava ancora adottato un provvedimento di diniego dell'ente impositore.
La decisione
La Corte ha rilevato la presenza di una valida istanza di definizione agevolata della lite fiscale, presentata con la relativa documentazione di pagamento, e l'assenza, allo stato, di un diniego dell'ente impositore. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi della disciplina sulla definizione agevolata delle controversie tributarie. Le spese sono state poste a carico di chi le ha sostenute. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione del doppio contributo unificato, richiamando la natura eccezionale della misura e la sua riferibilità ai soli casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Norme richiamate
L. n. 197 del 2022, art. 1, commi 194 e 198
La definizione agevolata della controversia comporta l'estinzione del giudizio quando risulti perfezionata secondo la disciplina applicabile.
L. n. 197 del 2022, art. 1, comma 197
Le spese restano a carico di chi le ha sostenute in caso di definizione agevolata della lite.
L. n. 197 del 2022, art. 1, comma 201
L'eventuale diniego dell'ente impositore può ancora intervenire ed essere impugnato unitamente al provvedimento definitorio.
Regolamento del Comune di Guidonia Montecelio, delibera n. 8 del 23 marzo 2023, artt. 5, 6 e 7
Il regolamento locale disciplina il perfezionamento del condono e la possibile adozione del diniego da parte dell'ente.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13
La Corte richiama la disciplina del doppio contributo unificato per escluderne l'applicazione nel caso di estinzione per definizione agevolata.
Massime di principio
- Quando la controversia tributaria è definita mediante una valida istanza di definizione agevolata, corredata dalla prova del versamento dovuto, il giudizio di legittimità deve essere dichiarato estinto se non risulta un diniego dell'ente impositore già adottato.
- La disciplina della definizione agevolata prevale sulla prosecuzione del processo e determina la chiusura della lite senza decisione sul merito delle doglianze originarie.
- In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese restano normalmente compensate nel senso che ciascuna parte sopporta le proprie.
- Il c.d. doppio contributo unificato non è applicabile fuori dai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso, e non può essere esteso in via analogica a ipotesi di estinzione del giudizio.
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