Cassazione Penale, Ordinanza n. 09065/2025 del 04/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
In un procedimento definito con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., un imputato è stato condannato dal Tribunale alla pena di otto mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, commesso nei giorni 3-4 ottobre 2024. Con il ricorso per cassazione, proposto a mezzo difensore, deduceva un unico motivo di violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando l'omessa pronuncia/omessa verifica da parte del giudice ai sensi dell'art. 129 c.p.p. circa l'eventuale sussistenza di cause di proscioglimento.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto contro una sentenza di patteggiamento al di fuori dei casi tassativi di ricorribilità previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. La doglianza relativa alla mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. è stata ritenuta non deducibile in cassazione in questo tipo di impugnazione. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
richiama il rito applicato, ossia la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza
limita in modo tassativo la ricorribilità per cassazione delle sentenze di patteggiamento ai soli motivi espressamente indicati
art. 129 c.p.p.
la dedotta omessa verifica delle cause di proscioglimento non è motivo deducibile nel ricorso avverso sentenza di patteggiamento, fuori dai casi tassativi di cui all'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
art. 616 c.p.p.
alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e, in difetto di colpa nella causa di inammissibilità, della somma in favore della Cassa delle ammende
legge 23 giugno 2017 n. 103
ha introdotto l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., restringendo le impugnazioni avverso il patteggiamento
sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
richiamata per la regola sulla condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità, salvo assenza di colpa
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni altro motivo è inammissibile.
- La deduzione della mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è proponibile con ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento, perché esula dai motivi tipizzati dal codice.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 4 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08938/2025 del 04/03/2025
- ordinanza_penale · 4 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08939/2025 del 04/03/2025
- ordinanza_penale · 4 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08940/2025 del 04/03/2025
- ordinanza_penale · 4 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08942/2025 del 04/03/2025
- ordinanza_penale · 4 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08943/2025 del 04/03/2025
- ordinanza_penale · 4 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08944/2025 del 04/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →