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Sentenza

Sentenza n. 10976/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento 1. Del diniego di riconoscimento del titolo estero m_pi.AOODGOSC. REGISTRO_ UFFICIALE. U.0002442.21-01-2025.h.09:20 notificato a mezzo e-mail in data 21.1.2025; 2. per quanto di ragione, del parere non noto del Ministero dell''''Università e Ricerca datato 5 giugno 2024 prot. n. 8644, acquisito dalla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione con nota prot. DGOSV n. 24607 del 6.6.2024, sfavorevole al riconoscimento del titolo conseguito all''''estero da parte ricorrente; 3. di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale, anche odiernamente non conosciuto;

Giustizia amministrativa202501436

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del riconoscimento del titolo di formazione conseguito in Spagna ai fini dell'insegnamento di sostegno nella classe di concorso ADAA

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale con cui era stata respinta la domanda di riconoscimento del titolo conseguito in Spagna. L'Amministrazione aveva ritenuto ostativo il fatto che il titolo fosse un «titolo proprio» dell'università spagnola, non ufficiale né abilitante nell'ordinamento spagnolo, e aveva inoltre concluso, sulla base di un raffronto tra i percorsi formativi spagnolo e italiano, per la loro sostanziale diversità e per l'impossibilità di colmare le differenze. Sono state dedotte censure relative alla violazione della disciplina procedimentale, all'eccesso di potere e alla contrarietà ai principi nazionali ed europei in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali. In particolare, è stata contestata l'omessa o inadeguata valutazione concreta dell'intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, nonché l'omessa considerazione di misure compensative idonee a colmare eventuali differenze formative.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto illegittimo il diniego perché il Ministero non poteva considerare automaticamente ostativa la natura di «titolo proprio» e non ufficiale del titolo spagnolo, dovendo verificare concretamente, mediante adeguata istruttoria e motivazione e previo parere del Ministero dell'Università e della Ricerca, il contenuto del percorso formativo e la sua comparabilità con la formazione richiesta in Italia. Anche il raffronto svolto dall'Amministrazione è stato ritenuto apodittico e scarsamente argomentato: non era stato spiegato perché eventuali differenze non potessero essere colmate mediante misure compensative, quali ore aggiuntive di didattica, tirocinio o laboratorio, previste dall'art. 14 della direttiva 2005/36/CE. Il giudice ha richiamato i principi delle sentenze dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 18-22 del 2022 e la successiva giurisprudenza della Corte di giustizia, secondo cui le autorità devono valutare l'insieme dei titoli e dell'esperienza dell'interessato comparando le competenze possedute con quelle richieste dall'ordinamento nazionale; anche un titolo non ufficiale o non riconosciuto nello Stato d'origine può essere preso in considerazione nell'ambito della valutazione comparativa. Il provvedimento è stato annullato ai fini del riesame dell'istanza e dell'eventuale assegnazione di misure compensative. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206

    Disciplina nazionale di attuazione della direttiva 2005/36/CE, applicata alla domanda di riconoscimento del titolo professionale conseguito all'estero.

  • direttiva 2005/36/CE

    Impone una valutazione concreta dell'intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite e consente l'adozione di misure compensative proporzionate quando sussistano differenze tra la formazione estera e quella nazionale.

  • art. 14 direttiva 2005/36/CE

    Costituisce la base per l'adozione di misure compensative, anche consistenti in attività aggiuntive di didattica, tirocinio o laboratorio, ove necessarie a colmare le carenze formative.

  • art. 45 TFUE

    Tutela la libera circolazione dei lavoratori e, anche fuori dall'ambito diretto della direttiva 2005/36/CE, impone una valutazione comparativa delle qualifiche e dell'esperienza pertinenti.

  • art. 49 TFUE

    Tutela la libertà di stabilimento e richiede, nei casi pertinenti, il confronto tra le competenze attestate dai titoli e dall'esperienza e le qualifiche richieste dall'ordinamento nazionale.

  • L. n. 517 del 1977

    Richiamata per individuare la funzione dell'insegnante di sostegno e le competenze didattiche e psico-pedagogiche che caratterizzano tale professionalità.

Massime di principio

  • Nel procedimento di riconoscimento di un titolo di formazione sul sostegno conseguito in un altro Stato membro, l'Amministrazione non può negare il riconoscimento per il solo fatto che il titolo sia qualificato come titolo proprio dell'università straniera e non come titolo ufficiale o abilitante dello Stato d'origine; deve procedere a una valutazione concreta del percorso e delle competenze effettivamente acquisite.
  • La valutazione della formazione estera deve considerare l'intero compendio di competenze, conoscenze e capacità dell'interessato e compararlo con i requisiti formativi nazionali, mediante un'istruttoria adeguata e una motivazione puntuale.
  • L'accertamento di differenze tra il percorso formativo estero e quello nazionale non giustifica automaticamente il diniego quando tali differenze possano essere colmate mediante misure compensative proporzionate; l'Amministrazione deve motivare specificamente anche l'eventuale impossibilità o inidoneità delle misure compensative.
  • Anche quando la direttiva 2005/36/CE non sia direttamente applicabile, gli artt. 45 e 49 TFUE impongono alle autorità nazionali una valutazione comparativa dei diplomi, certificati, altri titoli ed esperienze pertinenti rispetto alle conoscenze e qualifiche richieste dall'ordinamento interno.
  • Lo Stato ospitante non è obbligato a riconoscere automaticamente un titolo non rilasciato o non riconosciuto dallo Stato membro d'origine, ma può e deve tenerne conto nell'ambito della valutazione comparativa delle qualifiche e dell'esperienza dell'interessato.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioMotivazione del provvedimento
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrimato del diritto UE e disapplicazione

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