Sentenza del 14/12/2022 n. 36694 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia impugnava la sentenza della CTR che aveva accolto l'appello della ME.CO. annullando gli avvisi di accertamento IRES per gli anni 2006 e 2007 (recupero di costi ritenuti derivanti da fatture per operazioni soggettivamente inesistenti con la ditta CBM Trading). L'Agenzia censurava in particolare: (i) la mancata valutazione da parte della CTR di elementi istruttori (movimentazioni bancarie, dichiarazioni di autisti/vettori, raffronto rimanenze) idonei a fondare il convincimento sulla inesistenza soggettiva e sulla mancata prova, a carico della contribuente, dei requisiti di cui all'art. 109 T.U.I.R. (effettività, inerenza, certezza, determinabilità) dei costi dedotti; (ii) omissione/contraddittorietà di motivazione in relazione all'annullamento delle sanzioni IVA e mancata decisione sull'eccezione di inapplicabilità dell'esimente per incertezza normativa (D.Lgs. 546/1992, art. 8).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo (violazione art. 109 T.U.I.R. e difetto di motivazione sull'annullamento delle sanzioni IVA), ha respinto il secondo e dichiarato assorbito il quarto. La Corte ha rilevato che la CTR, pur richiamando i principi stabiliti dalla normativa e dalla giurisprudenza (che consentono la deducibilità dei costi di operazioni soggettivamente inesistenti se i beni non sono stati impiegati direttamente per commettere il reato), non si è pronunciata adeguatamente sulla prova dell'effettivo sostenimento, dell'ammontare e dell'imputazione contabile dei costi (onere probatorio a carico del contribuente). Inoltre la Corte ha ritenuto insufficiente la motivazione con riferimento all'annullamento delle sanzioni IVA. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte regionale di Puglia per nuovo esame in diversa composizione, con istruzioni di valutare i profili probatori omessi.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109 (T.U.I.R.)
I costi sono deducibili solo se rispettano i principi di effettività, inerenza, certezza, determinatezza o determinabilità; l'onere della prova di tali requisiti grava sul contribuente.
L. n. 537 del 1993, art. 14, comma 4-bis (nella formulazione introdotta dal D.L. n. 16/2012, conv. L. n. 44/2012)
Nelle operazioni soggettivamente inesistenti l'acquirente può dedurre i costi quando i beni non siano stati utilizzati direttamente per commettere il reato; la consapevolezza dell'acquirente non è di per sé sufficiente a escludere la deducibilità, salvo contrasto con i principi del T.U.I.R.
Codice Civile, artt. 2697 e 2729
Regole sull'onere della prova e sulle presunzioni: la Corte ha richiamato che l'onere probatorio circa il diritto alla deduzione grava sul contribuente e che le presunzioni rilevanti devono essere valutate dal giudice.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 8
Norma sull'esenzione dalle sanzioni per incertezza della legge: la questione è stata sollevata dall'Agenzia in relazione alle sanzioni IVA, ma la CTR non ha dato una motivazione adeguata sulla sua applicabilità.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 6, comma 9-bis
Norma che disciplina la sanzione contestata in materia di adempimenti connessi all'inversione contabile (reverse charge): la sentenza regionale aveva annullato la sanzione senza sufficiente motivazione.
Codice di Procedura Civile, art. 360 c.p.c. e artt. 112, 132 c.p.c. (richiamati in relazione ai vizi del giudizio di cassazione)
Norme processuali utilizzate per censurare violazioni di diritto e omessa/contraddittoria motivazione della decisione impugnata.
Massime di principio
- Dopo le modifiche normative del 2012, in tema di imposte dirette l'acquirente di beni riconducibili a operazioni soggettivamente inesistenti può in linea di principio dedurre i relativi costi se i beni non sono stati utilizzati direttamente per commettere il reato; la sola consapevolezza della frode non è di per sé idonea a escludere la deducibilità.
- L'onere della prova dell'effettivo sostenimento, dell'ammontare e dell'imputazione dei costi dedotti grava sul contribuente: fatture risultano insufficienti se l'amministrazione dimostra elementi contrari (es. attività di cartiera del fornitore, movimentazioni anomale).
- Elementi istruttori come movimentazioni bancarie, dichiarazioni di vettori/autisti, riscontri sulle rimanenze e documentazione di consegna sono rilevanti e devono essere valutati dal giudice; se non valutati adeguatamente la decisione è viziata e può essere annullata.
- La deducibilità ai fini delle imposte dirette e la regolare detrazione/irrogazione di sanzioni in materia di IVA sono questioni distinte: il giudice deve motivare separatamente su ciascun regime fiscale e non può limitarsi a dichiarare un 'assorbimento' privo di adeguata argomentazione.
- Nel contenzioso tributario la Corte di merito deve dare una motivazione compiuta sia sull'esistenza dei presupposti che sul complesso delle sanzioni impugnate; omissioni o contraddizioni nella motivazione costituiscono motivo di cassazione e rinvio.
- Se l'amministrazione produce elementi investigativi (anche derivanti da indagini penali) che mettono in dubbio la realtà sostanziale delle operazioni, il giudice di merito deve confrontare tali elementi con la prova documentale e contabile offerta dal contribuente prima di riconoscere la deducibilità dei costi.
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