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Ordinanza

Ordinanza n. 1234/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Prima) n. 588/2026, resa tra le parti,

Giustizia amministrativa202601845

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'appello cautelare è stato respinto. Il Consiglio di Stato ha escluso la sussistenza del periculum in mora, poiché l'eventuale accoglimento della domanda cautelare non avrebbe prodotto un'utilità apprezzabile nella sfera giuridica della società appellante, in assenza di impugnazione dell'atto presupposto di ritiro in autotutela della targa. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Consiglio di Stato, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di restituzione della carta di circolazione e della targa del veicolo, presupponente il ritiro in autotutela della targa e del relativo atto di consegna

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione dei trasporti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha appellato l'ordinanza cautelare del TAR Campania, Sezione I, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro il diniego dell'amministrazione di restituire la carta di circolazione e la targa del veicolo di sua proprietà. Il Consiglio di Stato ha rilevato che non era stato impugnato il precedente provvedimento del 28 dicembre 2022, con il quale la Motorizzazione civile di Napoli aveva disposto in autotutela il ritiro della targa e del relativo atto di consegna. Tale provvedimento costituiva il presupposto del diniego successivamente contestato.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte appellante.

  • Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il periculum in mora non sussiste quando la misura richiesta non può procurare al ricorrente un'utilità concreta e apprezzabile, perché l'atto presupposto della situazione lesiva non è stato impugnato ed è quindi idoneo a impedire comunque il conseguimento del bene della vita.
  • Quando un diniego amministrativo presuppone un precedente provvedimento lesivo autonomo, l'impugnazione del solo diniego può non consentire di ottenere una tutela cautelare utile se il provvedimento presupposto resta inoppugnato.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelarePatenti e abilitazioni alla guida
RamiProcesso amministrativoTrasporti e circolazione
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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