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Sentenza

Sentenza n. 361/2026 - Bari, Sezione 1

per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo: - del provvedimento di cui al dispaccio prot. CGCCP -OMISSIS- del 19 marzo 2020, notificato il 20.03.2020, avente ad oggetto “Nota di pianificazione”; - del provvedimento di cui al dispaccio n. -OMISSIS-, notificato il 27 marzo 2020, avente ad oggetto “Differimento”; - nonché, per quanto di interesse: - del foglio prot. n. 8800 in data 21.02.2020 della Direzione Marittima di Bari; - della nota del 31.01.2020 a firma del Comandante della Capitaneria di Porto di -OMISSIS-; - del verbale del Comando Generale – 1° Reparto in data 28.04.2020; - di ogni altro atto connesso, presupposto ovvero consequenziale, ancorché non conosciuto; quanto ai primi e ai secondi motivi aggiunti: - del provvedimento di cui alla nota prot. CGCCP 0062484 del 9 giugno 2020 del Comando Generale delle Capitanerie di Porto- 1° Reparto – 2° Ufficio – 1^Sezione.

Giustizia amministrativa202000540

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: trasferimento per incompatibilità ambientale dalla sede di Bari alla Capitaneria di Porto di -OMISSIS-, preceduto dalla nota di pianificazione e dal differimento dell’esecuzione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la nota di pianificazione del 19 marzo 2020, il successivo provvedimento di differimento, l’ordine di trasferimento del 9 giugno 2020 e gli atti presupposti, deducendo violazione della normativa di settore ed eccesso di potere per disparità di trattamento, difetto di istruttoria e difetto di motivazione. Ha sostenuto che i fatti oggetto del procedimento penale erano avvenuti quando prestava servizio presso una diversa Capitaneria di Porto e che, al momento degli atti impugnati, egli era già assegnato temporaneamente alla Capitaneria di Porto di Bari ai sensi dell’art. 42-bis del d.lgs. n. 151/2001, in un’area geografica diversa da quella in cui si sarebbe verificata l’incompatibilità. Secondo il ricorrente, mancava quindi una situazione attuale di incompatibilità ambientale da rimuovere. Ha inoltre lamentato la disparità di trattamento rispetto ad altri militari coinvolti nella medesima indagine, il cui trasferimento sarebbe stato procrastinato, nonché l’assenza di una motivazione puntuale e di un’attenta valutazione della sua situazione personale e familiare, in contrasto con la direttiva del 2017 che esclude automatismi nell’adozione dei trasferimenti per incompatibilità ambientale.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti, annullando gli atti impugnati. Il Collegio ha chiarito che, diversamente da quanto ritenuto nella fase cautelare, il trasferimento aveva prodotto effetti immediati dal 5 luglio 2020, nonostante l’assegnazione temporanea del ricorrente a Bari fosse stata disposta fino all’ottobre 2022. Ha ritenuto fondato il motivo relativo all’insussistenza di un’incompatibilità ambientale attuale. Pur riconoscendo la gravità dei fatti contestati e il loro clamore mediatico, il giudice ha rilevato che l’incompatibilità prospettata dall’Amministrazione riguardava la precedente sede di servizio, mentre il ricorrente era attualmente assegnato a Bari, in un’area geografica diversa. Il trasferimento immediato avrebbe pertanto richiesto una motivazione stringente, che non era stata fornita. L’atto era carente di motivazione sia con riferimento alla sede attuale di Bari, sia con riguardo alla futura sede di rientro, poiché l’eventuale incompatibilità presso quest’ultima avrebbe dovuto essere valutata al momento concreto del rientro, alla luce della situazione allora esistente. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001

    L’assegnazione temporanea del militare presso altra sede, disposta per esigenze familiari, costituiva una situazione attuale e destinata a protrarsi fino all’ottobre 2022; il trasferimento per incompatibilità ambientale, incidendo immediatamente su tale collocazione, richiedeva una motivazione specifica e stringente.

  • artt. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce la base normativa richiamata nel dispositivo per disporre l’oscuramento delle generalità della parte.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati nel dispositivo quale ulteriore fondamento della tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Il trasferimento per incompatibilità ambientale presuppone una situazione attuale riferibile alla sede di servizio dalla quale l’amministrazione intende allontanare il dipendente; non è sufficiente che i fatti posti a fondamento del trasferimento siano avvenuti in una precedente sede ormai abbandonata, collocata in una diversa area geografica.
  • Quando il dipendente è già assegnato temporaneamente a una sede diversa e tale assegnazione è ancora efficace, il trasferimento immediato per incompatibilità ambientale richiede una motivazione puntuale e stringente sull’attuale esigenza di rimozione e sul concreto pregiudizio che continuerebbe a sussistere nella sede di assegnazione.
  • L’eventuale incompatibilità ambientale riferita alla futura sede di rientro non può essere anticipata sulla base della situazione esistente in una sede precedente: deve essere rivalutata al momento effettivo del rientro, tenendo conto delle circostanze allora attuali.
  • La gravità dei fatti contestati e il loro clamore mediatico non esonerano l’amministrazione dall’obbligo di verificare l’attualità dell’incompatibilità e di motivare individualmente il trasferimento, evitando automatismi.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoMotivazione del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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