Cassazione Civile, Ordinanza n. 25229/2023 del 24/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una contribuente aveva ricevuto avvisi di accertamento Irpef e addizionali per gli anni d’imposta 2006 e 2007, conseguenti a una verifica svolta nei confronti della società di capitali della quale era socia al 75%, insieme al coniuge titolare del restante 25%. L’Ufficio aveva rideterminato in capo alla socia il reddito di partecipazione, assumendo la distribuzione di utili extracontabili occultati dalla società, in ragione della ristretta base partecipativa. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente e la decisione era stata confermata in appello. L’Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione solo apparente; 2) violazione delle regole sull’accertamento e sulla prova, sostenendo che la CTR aveva erroneamente richiesto all’Ufficio di dimostrare circostanze che, in tema di società a ristretta base sociale, gravano invece sul contribuente quale prova contraria alla presunzione di distribuzione degli utili extracontabili; 3) omesso esame di fatti decisivi e documentazione prodotta.
La decisione
La Corte ha rigettato l’eccezione di tardività del ricorso, ritenendo tempestiva la rinnovazione della notifica dopo l’esito negativo della prima consegna. Nel merito ha rigettato il primo motivo, escludendo che la motivazione della sentenza regionale fosse meramente apparente. Ha accolto il secondo motivo, affermando che, nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, opera la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati e che spetta al contribuente provare che tali utili non siano stati distribuiti ma accantonati o reinvestiti; nella specie la CTR aveva erroneamente addossato all’Ufficio la prova del mancato controllo, del mancato reinvestimento e delle modalità di distribuzione. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, anche per le spese del giudizio di legittimità, affinché riesamini la controversia attenendosi ai principi enunciati.
Norme richiamate
art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546/1992
La censura di motivazione apparente è infondata quando la sentenza espone un percorso logico-giuridico, anche se discutibile o eventualmente errato nel merito.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il vizio processuale dedotto per la motivazione apparente della sentenza.
art. 39 D.P.R. n. 600/1973
Nel giudizio di accertamento fiscale viene richiamato quale base normativa dell’accertamento del reddito imponibile.
art. 2697 c.c.
La prova dei fatti rilevanti segue il criterio dell’onere probatorio; nel caso di utili extracontabili di società a ristretta base, l’onere di provare il mancato ristoro/distribuzione grava sul contribuente.
art. 2727 c.c.
Le presunzioni semplici sono ammissibili se fondate su elementi gravi, precisi e concordanti.
art. 2729 c.c.
La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nei confronti dei soci di società a ristretta base partecipativa è ricondotta alle presunzioni semplici.
art. 5 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Viene esclusa la sua applicazione alle società di capitali; il richiamo è limitato alle società di persone.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il motivo fondato sull’omesso esame di fatti decisivi resta assorbito dall’accoglimento del secondo motivo.
art. 325 c.p.c.
È richiamato quale parametro temporale per la tempestiva riattivazione del procedimento notificatorio dopo esito negativo non imputabile al notificante.
Massime di principio
- Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa è legittima la presunzione che gli utili extracontabili accertati siano stati distribuiti ai soci, salvo prova contraria del contribuente.
- La prova contraria può consistere nella dimostrazione che i maggiori ricavi siano stati accantonati o reinvestiti dalla società; non basta allegare la sola esistenza di perdite contabili.
- La ristrettezza della compagine sociale, di per sé, consente di inferire un vincolo di reciproco controllo e di conoscenza degli affari sociali, sufficiente a fondare la presunzione semplice di attribuzione degli utili.
- In presenza di una presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, non spetta all’Amministrazione provare il controllo del socio sulla gestione, la mancata distribuzione o la percentuale esatta di riparto, essendo tali elementi oggetto di prova contraria da parte del contribuente.
- Il divieto di doppie presunzioni non opera come regola assoluta: un fatto noto accertato anche per presunzioni può costituire base per ulteriori inferenze, purché ciascun passaggio sia sorretto da gravità, precisione e concordanza.
- La motivazione è soltanto apparente quando manca del tutto l’indicazione del percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non lo è quando la sentenza espone, pur sinteticamente, le ragioni della decisione.
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