Sentenza n. 1265/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Brescia – Sezione Lavoro n. 774 del 9 luglio 2024, in materia di Carta del Docente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inerzia dedotta nell’esecuzione della sentenza del Tribunale di Brescia, Sezione Lavoro, n. 774 del 9 luglio 2024, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del Docente per gli anni scolastici 2018/19-2022/23
Esito
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza, deducendo che la sentenza del Tribunale di Brescia, Sezione Lavoro, n. 774 del 9 luglio 2024, passata in giudicato e notificata al Ministero il 29 agosto 2024, non era stata eseguita. Ha chiesto che il Ministero fosse condannato ad accreditare le somme riconosciute per la Carta del Docente relativa agli anni scolastici 2018/19-2022/23, con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e rifusione delle spese. Ha inoltre sostenuto, ai fini delle spese, che l’adempimento sarebbe avvenuto solo dopo la notifica del ricorso per ottemperanza. Il Ministero ha dichiarato che l’accredito nel borsellino elettronico era stato effettuato il 23 agosto 2024. Nonostante l’ordine istruttorio volto a chiarire documentalmente la data, nessuna delle parti ha fornito riscontri.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché entrambe le parti hanno dato atto che la sentenza del giudice del lavoro è stata integralmente eseguita mediante accredito delle somme dovute. Quanto alle spese, ha ritenuto incontestata, ai sensi dell’art. 64, comma 2, c.p.a., la dichiarazione del Ministero secondo cui il pagamento era avvenuto il 23 agosto 2024, prima della notifica della sentenza (29 agosto 2024) e prima dell’introduzione del giudizio di ottemperanza. La ricorrente non aveva contestato tale data né prodotto chiarimenti dopo lo specifico invito istruttorio; il TAR ha quindi compensato integralmente le spese. Non è stata disposta la nomina del commissario ad acta.
Norme richiamate
artt. 112 e 114 c.p.a.
Con ricorso notificato in data 11 settembre 2025 e ritualmente depositato, la ricorrente ha adito questo TAR, ai sensi degli articoli 114 e ss. c.p.a., per ottenere la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Brescia, sezione lavoro n. 774 del 9 luglio 2024
Il giudizio di ottemperanza è stato utilizzato per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato; il riferimento all’art. 112 c.p.a. è ricavabile dal giudizio di ottemperanza e dalla disciplina richiamata, mentre il testo cita espressamente gli artt. 114 e seguenti.
art. 64, comma 2, c.p.a.
Alla luce di tale circostanza, quanto dichiarato dall’amministrazione deve ritenersi “fatto incontestato”, ai sensi dell’art. 64 comma 2 c.p.a., idoneo, nel caso di specie, a giustificare l’integrale compensazione delle spese di lite.
La dichiarazione dell’amministrazione sulla data del pagamento, non contestata dalla ricorrente nonostante lo specifico invito istruttorio, è stata trattata come fatto incontestato e posta a fondamento della compensazione integrale delle spese.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Il Ministero intimato, tuttavia, è rimasto totalmente inerte, omettendo di corrispondere alla ricorrente le somme liquidate dal giudice, nonostante sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
La disposizione è richiamata dalla ricorrente per sostenere che fosse decorso il termine dilatorio prima della proposizione dell’ottemperanza; il TAR non decide autonomamente una questione interpretativa relativa a tale termine.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’integrale esecuzione del giudicato sopravvenuta rispetto alla proposizione del ricorso determina la cessazione della materia del contendere.
- Ai fini della regolazione delle spese, la dichiarazione dell’amministrazione relativa all’avvenuto adempimento può essere considerata fatto incontestato ai sensi dell’art. 64, comma 2, c.p.a. quando la controparte, pur specificamente invitata dal giudice a fornire chiarimenti documentati sulla data dell’adempimento, non la contesti né produca riscontri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 24 set 2026Sentenza n. 1267/2026 - Brescia, Sezione 1
- Sentenza · 24 set 2026Sentenza n. 1049/2026 - Bari, Sezione 2
- Sentenza · 24 set 2026Sentenza n. 15196/2026 - Roma, Sezione 1
- Sentenza · 24 set 2026Sentenza n. 15211/2026 - Roma, Sezione 1
- Sentenza · 24 set 2026Sentenza n. 1493/2026 - Bologna, Sezione 1
- Sentenza · 24 set 2026Sentenza n. 1494/2026 - Bologna, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →