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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32415/2023 del 22/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria)

La controversia

Una società che gestiva una struttura sanitaria privata accreditata conveniva in giudizio l'azienda sanitaria locale e l'ente regionale per ottenere l'accertamento dell'appropriatezza di una serie di ricoveri di riabilitazione effettuati in due semestri del 2009 e nel primo semestre del 2010, e quindi il riconoscimento del diritto alla relativa remunerazione. A seguito dei controlli di appropriatezza effettuati dall'ente sanitario, erano state contestate numerose prestazioni ritenute inappropriate; la struttura aveva attivato la procedura prevista dalla disciplina regionale, con intervento di una commissione di esperti che aveva confermato l'esito dei controlli preliminari. Il tribunale aveva declinato la giurisdizione ritenendo che venisse in rilievo un potere amministrativo discrezionale e una posizione di interesse legittimo; la corte d'appello aveva confermato. Nel ricorso per cassazione la struttura denunciava: violazione dell'art. 7, comma 1, d.lgs. n. 104/2010; violazione degli artt. 24 e 103 Cost.; violazione dell'art. 8-quinquies, comma 2, d.lgs. n. 502/1992. Sosteneva che le prestazioni erano rese in regime di accreditamento e dunque in un ambito contrattuale/paritario, con conseguente devoluzione della controversia al giudice ordinario, poiché l'oggetto reale della lite era l'adempimento delle obbligazioni e il diritto alla remunerazione tariffaria, non la legittimità di un provvedimento amministrativo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto errata la decisione della corte d'appello sul difetto di giurisdizione, affermando che le controversie aventi ad oggetto l'esito dei controlli di appropriatezza eseguiti dalle ASL sulle strutture private accreditate, quando si discuta solo dell'esito del controllo, dell'eventuale inadempimento della struttura e delle conseguenti pretese economiche o sanzionatorie, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario. Nel caso concreto la causa petendi era qualificabile come inadempimento contrattuale nell'ambito del rapporto concessorio di accreditamento, mentre il profilo amministrativo veniva in rilievo solo incidentalmente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla corte d'appello di Roma anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, d.lgs. n. 104/2010

    richiamato per censurare la decisione sulla giurisdizione; la Corte, in linea con la giurisprudenza evocata, ha ritenuto che la controversia non ricadesse nella giurisdizione amministrativa ma in quella ordinaria

  • art. 24 Cost.

    invocato dalla ricorrente a sostegno della tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario

  • art. 103 Cost.

    invocato dalla ricorrente per contestare la sottrazione della controversia al giudice ordinario

  • art. 8-quinquies, comma 2, d.lgs. n. 502/1992

    richiamato per sostenere la natura contrattuale del rapporto di accreditamento e il diritto alla remunerazione delle prestazioni rese

  • art. 133, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 104 del 2010

    norma richiamata dalla Corte insieme alla giurisprudenza delle Sezioni Unite per affermare la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie sull'esito dei controlli di appropriatezza e sulle conseguenze patrimoniali del rapporto concessorio

  • L. n. 502/1992

    richiamata quale disciplina del rapporto di accreditamento e dei controlli sulle prestazioni sanitarie

  • d.r. 58/09

    disciplinava la procedura regionale con commissione di esperti per la valutazione dei ricoveri

Massime di principio

  • Le controversie relative all'esito dei controlli di appropriatezza sulle prestazioni sanitarie rese da strutture private accreditate appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario quando si discuta soltanto dell'esito del controllo, dell'eventuale inadempimento della struttura e delle conseguenze economiche o sanzionatorie del rapporto.
  • Nel rapporto di accreditamento sanitario, la contestazione dell'inappropriatezza delle prestazioni non trasforma automaticamente la lite in una controversia sulla legittimità dell'azione amministrativa: occorre verificare se il petitum sostanziale riguardi un potere autoritativo ovvero l'adempimento di obbligazioni derivanti dal rapporto concessorio.
  • Se la pretesa ha causa petendi nell'inadempimento contrattuale e la valutazione amministrativa è solo presupposta o incidentale, la posizione della struttura privata è di diritto soggettivo e la giurisdizione spetta al giudice ordinario.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione
RamiProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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