Cassazione Penale, Sentenza n. 38037/2023 del 18/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Lecce del 10/03/2023 che aveva respinto l'appello avverso l'ordinanza del GIP del 08/04/2022. Il ricorrente chiedeva la declaratoria di inefficacia della misura cautelare custodiale applicata dall'08/04/2022 per i reati associativi (art. 416-bis c.p. e art. 74 DPR 309/1990) e reati di estorsione, cessione di stupefacenti e detenzione di armi, invocando la disciplina delle contestazioni a catena e sostenendo la sussistenza di una connessione qualificata fra la prima ordinanza cautelare (23/11/2020, relativa a estorsione e incendio) e la successiva ordinanza per reati associativi. Il ricorrente deduceva la violazione dell'art. 297, comma 3, c.p.p. e vizio di motivazione, sostenendo che i fatti della seconda ordinanza fossero desumibili dagli atti già prima del rinvio a giudizio disposto con decreto di giudizio immediato del 24/12/2020.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati. Ha ritenuto decisiva la carenza del requisito della desumibilità preventiva dagli atti delle fonti indiziarie relative ai fatti oggetto della seconda ordinanza prima del rinvio a giudizio (l'informativa conclusiva relativa ai fatti della seconda ordinanza è stata depositata il 06/10/2021, dopo il decreto di giudizio immediato del 12/2020). La Corte ha confermato che la mera conoscibilità storica o la precedente esecuzione di attività tecnica non equivale alla conoscenza desumibile dagli atti necessaria per la retrodatazione della misura cautelare. Ha inoltre ritenuto non fondata la comparazione con la posizione del coimputato Capone per assenza di allegazioni specifiche della difesa. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa per le ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.). Non è disposta la remissione in libertà; si dispone quanto previsto dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 416-bis codice penale
La norma sull'associazione di tipo mafioso è richiamata in relazione alla contestazione dei reati associativi che fondano la seconda ordinanza cautelare; la Corte valuta se i fatti estorsivi potessero essere considerati delitti fine dell'associazione
art. 74 D.P.R. n. 309/1990
Richiamato come norma relativa all'aggravante/contestazione in materia di stupefacenti collegata all'associazione dedita al traffico
art. 297, comma 3, codice di procedura penale
Il ricorrente denunciava violazione di norme sul procedimento cautelare e motivazione; la Corte ha ritenuto le censure manifestamente infondate considerando la corretta valutazione della desumibilità degli atti
art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020
Richiamato come norma procedurale relativa al trattamento scritto del ricorso con contraddittorio, applicato al procedimento
art. 8, D.L. n.198/2022
Richiamato come norma procedurale integrativa relativa alle modalita' di trattazione del ricorso
art. 616 codice di procedura penale
Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa per le ammende in caso di ricorso infondato
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Richiamato per le conseguenze pratiche dato che l'adozione del provvedimento non ha comportato la remissione in libertà dell'indagato
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 48034 del 25/10/2019 (Rv. 277351 - 02)
Precedente di legittimità richiamato per il principio secondo cui la nozione di anteriore 'desumibilità' dagli atti non coincide con la mera conoscibilità storica dei fatti, ma richiede un compendio documentale o dichiarativo che consenta al PM una valutazione prognostica degli indizi
Corte Costituzionale, sent. 13 giugno 2000 n. 186
Richiamata in relazione ai criteri per l'applicazione di sanzioni pecuniarie per ricorsi manifestamente infondati
Massime di principio
- Per ottenere la retrodatazione o l'inefficacia di una misura cautelare per effetto delle "contestazioni a catena" è necessario provare che le fonti indiziarie a fondamento della successiva misura fossero desumibili dagli atti del procedimento precedente prima del rinvio a giudizio; la sola conoscenza anteriore dei fatti non è sufficiente
- La desumibilità richiede un compendio probatorio documentale o dichiarativo che consentisse al pubblico ministero un meditato apprezzamento prognostico sulla gravità e concludenza degli indizi, idoneo a fondare una richiesta cautelare
- La mera esecuzione di attività tecnica (intercettazioni, acquisizioni) antecedente non vale automaticamente come prova della conoscenza se non è stata elaborata e riassunta in informativa o atti che dimostrino che il PM aveva valutato quegli elementi prima delle determinazioni processuali
- Le confrontazioni con la posizione di altri imputati (es. coimputati scarcerati per motivi formali) non devono essere assunte meccanicamente: occorrono allegazioni specifiche per dimostrare che la stessa ragione debba applicarsi al ricorrente
- I motivi vaghi, generici o privi di specifiche allegazioni probatorie sulla desumibilità degli atti sono destinati a essere dichiarati manifestamente infondati e il ricorrente può essere condannato alle spese e a sanzioni pecuniarie ex art.616 c.p.p.
- In fase di impugnazione cautelare è essenziale documentare temporalmente e documentariamente quando il pubblico ministero abbia effettivamente avuto a disposizione gli elementi indiziari in modo da configurare una conoscenza desumibile dagli atti
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