Sentenza del 19/07/2024 n. 249 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento relativo all'anno 2014 per maggiori imposte (IRES €25.741 e IRAP €724 oltre sanzioni e interessi) derivanti da: (1) ripresa a tassazione di costi di addestramento/ formazione per €1.435,85 ritenuti non inerenti; (2) indeducibilità di compensi corrisposti all'amministratore per €7.163,84 (contestata l'inerenza/competenza e l'inclusione di contributi previdenziali); (3) quote di ammortamento ritenute non deducibili per €17.447,42 per variazione non giustificata dei coefficienti di ammortamento. La contribuente sostenne l'inerenza del rilievo sul corso di inglese (necessario per rapporti con l'estero), che i compensi riguardavano anni precedenti ma pagati nel 2014 e che le variazioni di ammortamento erano basate su criteri tecnico-economici decisi dall'organo amministrativo e documentati negli scritture e nel libro cespiti.
La decisione
La Corte d'appello (Friuli Venezia Giulia) ha rigettato l'appello principale della società e l'appello incidentale dell'Ufficio, confermando la sentenza di primo grado (CTP di Gorizia). Confermata la deducibilità dei costi di formazione/lingua inglese (fatture BS, metodo 'full immersion' e rapporto con attività estera) per €1.435,85; respinti i rilievi della società sui compensi all'amministratore (la contribuente non ha prodotto documentazione idonea a comprovare la deducibilità o la competenza ad esercizi antecedenti) e sulle quote di ammortamento (variazione dei coefficienti non adeguatamente giustificata nella nota integrativa, incongruenze con il libro cespiti e assenza di criteri tecnico/economici probatori). Pertanto le riprese a tassazione relative a compensi e ammortamenti sono confermate. Sulle spese di lite: il primo grado aveva compensato in misura del 50% e liquidato €1.000 a favore dell'Ufficio; il secondo grado ha compensato le spese del giudizio di appello.
Norme richiamate
art. 2426 cod. civ.
Stabilisce il principio che l'ammortamento deve seguire criteri di sistematicità e quote rapportate in modo tendenzialmente uniforme alla durata normale di utilizzazione dei beni; le variazioni richiedono adeguata esposizione e giustificazione nella nota integrativa
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 102
Vincola la gestione degli ammortamenti anche ai fini fiscali, richiamando parametri quantitativi e di competenza e impedendo al contribuente discrezionalità non giustificata nella ripartizione delle quote
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 109
Riferimento al principio di competenza fiscale: la determinazione delle quote incide sulla base imponibile di ciascun esercizio e richiede correttezza temporale
Giurisprudenza di Cassazione
es. Cass. nn. 22016/2014; 20680/2015; 16478/2014; 25758/2014; 451/2015
Costante orientamento che richiede giustificazioni documentali per variazioni di ammortamento e riconoscimento limitato della discrezionalità del contribuente nella determinazione delle quote annuali
Massime di principio
- Spese di formazione sono deducibili se documentate (fatture) e se risulta un collegamento logico con l'attività d'impresa (es. rapporti commerciali esteri che rendono necessaria la conoscenza della lingua straniera); la mera affermazione di esigenza personale non è sufficiente.
- Compensi corrisposti all'amministratore sono deducibili solo se risultano documentati e imputabili alla corretta competenza d'esercizio; se si dichiara che si riferiscono ad anni precedenti ma sono pagati nell'anno, il contribuente deve fornire documentazione probativa che giustifichi la competenza e la deducibilità.
- Le quote di ammortamento devono rispettare i criteri civilistici (art. 2426 c.c.) e le regole fiscali (TUIR): non possono essere variate discrezionalmente anno per anno senza adeguata giustificazione tecnica/economica esposta nella nota integrativa e documentata nei libri cespiti.
- La nota integrativa al bilancio è documento fondamentale: incongruenze tra quanto dichiarato nella nota e i libri contabili comportano il rigetto della giustificazione delle variazioni contabili ai fini fiscali.
- Onere della prova a carico del contribuente: in caso di contestazioni fiscali il contribuente deve produrre documentazione probatoria sufficiente (fatture, libri cespiti, motivazioni tecniche) per ottenere l'accoglimento delle proprie deduzioni.
- Quando le parti ottengono successi parziali, il giudice può disporre compensazione totale o parziale delle spese; in appello la compensazione delle spese di grado è possibile se vi è reciproca soccombenza parziale.
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