Sentenza n. 3836/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l'annullamento della delibera del Consiglio dell’ANAC - Autorità Nazionale Anti Corruzione -n. 3600/21 relativa all’attribuzione di scatti di progressione carriera e di tutti gli atti presupposti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera dell'ANAC relativa all'attribuzione degli scatti di progressione di carriera, nonché gli atti presupposti
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, dipendente dell'ANAC, aveva ricevuto due scatti stipendiali nell'ambito della procedura annuale di progressione di carriera, mentre la dirigente dell'ufficio aveva inizialmente proposto tre scatti per ciascun componente della segreteria, indicando un ordine di priorità, e successivamente aveva indicato un altro dipendente quale destinatario dei tre scatti massimi. La ricorrente ha dedotto l'omessa motivazione della scheda valutativa, del provvedimento di attribuzione dei due scatti e del rigetto dell'istanza di riesame, lamentando che non fossero state esplicitate le ragioni della preferenza accordata agli altri dipendenti né fossero state considerate le mansioni specifiche da lei svolte. Nel procedimento di riesame la dirigente aveva giustificato la scelta facendo riferimento a un criterio di turnazione basato sugli scatti attribuiti nelle annualità precedenti.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento impugnato. Ha qualificato la progressione come procedura interna a ruolo chiuso, comparativa e selettiva, soggetta ai criteri stabiliti dall'art. 32 del regolamento ANAC: attività svolta, professionalità raggiunta e potenzialità di crescita, nel rispetto delle percentuali di distribuzione degli scatti e del divieto di attribuire tre scatti a tutti i dipendenti dello stesso ufficio. Il regolamento costituiva un autovincolo per l'Amministrazione. La Commissione aveva ridotto la proposta dirigenziale da tre a due scatti senza esplicitare le ragioni della modifica e senza dimostrare di avere effettuato il necessario confronto comparativo. La motivazione successivamente fornita dalla dirigente nel riesame, fondata sulla turnazione in relazione agli scatti pregressi, non era riconducibile ai criteri regolamentari vincolanti e non poteva sanare il vizio dell'atto impugnato. L'annullamento comporta l'obbligo dell'ANAC di rinnovare la valutazione dei tre dipendenti interessati e di decidere nuovamente a chi attribuire il massimo degli scatti nel rispetto del regolamento. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 32 del Regolamento ANAC relativo alla progressione di carriera
“la valutazione utile per la progressione di carriera è proposta per ciascun dipendente in comparazione con i colleghi di pari qualifica all’interno dell’ufficio [...] in nessun caso è possibile attribuire tre livelli a tutti i dipendenti di uno stesso ufficio”
La disposizione impone una procedura comparativa e selettiva, vincola l'Amministrazione quanto ai soggetti e ai criteri di valutazione e richiede il rispetto delle percentuali di distribuzione degli scatti.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in epigrafe in relazione allo svolgimento dell'udienza con modalità da remoto; il testo non ne sviluppa ulteriormente l'interpretazione.
art. 73 c.p.a.
Richiamato per il deposito di documenti e memorie in vista dell'udienza; il testo non ne sviluppa ulteriormente l'interpretazione.
Massime di principio
- Quando un'amministrazione disciplina con regolamento una procedura comparativa interna per l'attribuzione di progressioni economiche o di carriera, i criteri e i limiti percentuali previsti costituiscono un autovincolo e devono essere rispettati nella valutazione dei candidati.
- La modifica peggiorativa della proposta valutativa formulata dal dirigente, nell'ambito di una procedura selettiva interna, deve essere specificamente motivata mediante il confronto comparativo richiesto dalla disciplina regolamentare, con riferimento all'attività svolta, alla professionalità raggiunta e alle potenzialità di crescita.
- Non è sufficiente, per giustificare la preferenza accordata a un dipendente nell'attribuzione degli scatti massimi, il richiamo a un criterio di turnazione fondato sulle progressioni ottenute nelle annualità precedenti, quando tale criterio non è previsto dalla disciplina regolamentare e non sostituisce la comparazione dei meriti attuali.
- La motivazione fornita soltanto nel procedimento di riesame non sana il vizio dell'originaria valutazione priva di motivazione, quando essa introduce un criterio estraneo a quelli ai quali l'amministrazione si era autovincolata.
- L'annullamento della valutazione illegittima per difetto di motivazione comporta la riedizione del potere e impone all'amministrazione di procedere a una nuova valutazione comparativa nel rispetto dei criteri regolamentari.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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