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Sentenza

Sentenza n. 1538/2026 - Firenze, Sezione 1

Giustizia amministrativa202601078

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Verbale di disposizione che intimava la liquidazione del trattamento di fine rapporto a due ex dipendenti, nonché il rigetto del ricorso gerarchico

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione emanante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il provvedimento di disposizione adottato dall'Ispettorato ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 124/2004, con il quale le era stato ordinato di liquidare il trattamento di fine rapporto in favore di due ex dipendenti, nominativamente indicati nell'atto. Sono stati dedotti: violazione e falsa applicazione dell'art. 2120 c.c., con eccesso di potere per erronea presupposizione e sviamento; difetto assoluto di istruttoria e travisamento dei fatti quanto alla sussistenza di una causa di forza maggiore, anche in relazione agli artt. 3 e 4 l. 689/1981; violazione e falsa applicazione delle norme sull'efficacia probatoria del libro unico del lavoro e dei verbali ispettivi. Nel corso della camera di consiglio, il Collegio ha rilevato d'ufficio la possibile inammissibilità del ricorso per mancata notifica ad almeno uno dei controinteressati, dando avviso alle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile senza esaminare i motivi di merito. Ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a., l'azione di annullamento deve essere notificata, a pena di decadenza, sia all'amministrazione che ha emanato l'atto sia ad almeno uno dei controinteressati individuati nell'atto stesso. I due ex dipendenti erano controinteressati perché ricorrevano entrambi gli elementi richiesti: erano nominativamente indicati nel provvedimento e vantavano un interesse qualificato, uguale e contrario a quello della società ricorrente, alla conservazione dell'atto che attribuiva loro il vantaggio di ottenere il pagamento del TFR. Poiché il ricorso era stato notificato soltanto all'Ispettorato, senza notifica ad almeno uno dei controinteressati, esso è stato dichiarato inammissibile. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della controversia e la costituzione meramente formale dell'amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 14 d.lgs. 124/2004

    Costituisce la base normativa del provvedimento di disposizione adottato dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    Qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell’atto stesso entro il termine previsto dalla legge, decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge.

    La mancata notifica del ricorso ad almeno uno dei controinteressati individuati nell'atto impugnato determina l'inammissibilità dell'azione di annullamento.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Ha consentito al Collegio di sottoporre al contraddittorio delle parti la possibile causa di inammissibilità non rilevata nei motivi originari.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione della controversia mediante sentenza in forma semplificata nella camera di consiglio fissata per la domanda cautelare.

  • art. 2120 c.c.

    È stato invocato dalla ricorrente in relazione alla spettanza e alla liquidazione del trattamento di fine rapporto, ma il relativo motivo non è stato esaminato per l'inammissibilità del ricorso.

  • artt. 3 e 4 l. 689/1981

    Sono stati richiamati dalla ricorrente in relazione alla dedotta forza maggiore, ma il relativo motivo non è stato esaminato per l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio amministrativo di annullamento, il ricorso deve essere notificato, a pena di inammissibilità, all'amministrazione emanante e ad almeno uno dei controinteressati individuati nell'atto impugnato.
  • La qualità di controinteressato richiede la simultanea presenza di un elemento formale, costituito dall'indicazione del soggetto nel provvedimento impugnato in modo da consentirne l'individuazione, e di un elemento sostanziale, costituito dalla titolarità di un interesse qualificato e contrario a quello del ricorrente, diretto alla conservazione dell'atto.
  • È controinteressato il soggetto nominativamente indicato in un provvedimento amministrativo che gli attribuisca una posizione di vantaggio e che abbia quindi interesse alla sua conservazione.
  • La mancata notificazione del ricorso ad almeno uno dei controinteressati individuati nell'atto impedisce l'esame dei motivi di merito e comporta la declaratoria di inammissibilità dell'azione di annullamento.

Come è indicizzato

MaterieLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

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