Sentenza n. 100/2026 - Napoli, Sezione 3
per l’accertamento del diritto del ricorrente di accesso ed estrazione di copia dei documenti chiesti con l’istanza inviata al Comune di Torre del Greco a mezzo pec del 7 maggio 2025; e per la condanna dell’Amministrazione resistente all’esibizione dei documenti ivi indicati;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dal Comune sull’istanza di accesso documentale del 7 maggio 2025, relativa a documentazione tecnica edilizia e sanitaria concernente il fabbricato del ricorrente
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, tramite un tecnico incaricato in relazione a infiltrazioni attribuite alla rottura di un tratto della rete fognaria, ha chiesto al Comune di Torre del Greco la visione e l’estrazione di copia della documentazione tecnica relativa a una licenza edilizia del 1958, delle relazioni favorevoli dell’Ufficiale sanitario concernenti l’abitabilità del 1958 e del 1967 e della documentazione allegata a pratiche edilizie del 1957 e del 1964-1967. L’istanza, sollecitata il 12 giugno 2025, è rimasta senza riscontro. Il Comune, costituitosi in giudizio, ha sostenuto che i documenti non fossero necessari per individuare l’origine del guasto e i responsabili del danno, precisando che nelle pratiche edilizie non risultavano né un impianto fognario dettagliato né le relazioni sanitarie richieste, ma soltanto il riferimento a un parere favorevole espresso a seguito di sopralluogo. L’Amministrazione ha inoltre depositato alcune pratiche edilizie, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Il ricorrente ha insistito, rilevando che il deposito era solo parziale e che la documentazione residua era utile a verificare se l’immobile fosse collegato alla fogna comunale oppure dotato di pozzo nero a perfetta tenuta, chiedendo in alternativa una formale attestazione dell’eventuale inesistenza degli atti negli archivi comunali.
La decisione
Il TAR ha dichiarato solo in parte cessata la materia del contendere, limitatamente alla documentazione resa disponibile dal Comune nel corso del giudizio. Per la documentazione non ancora esibita, ha accolto in parte il ricorso e ha ordinato al Comune di Torre del Greco di consegnare gli atti richiesti ancora disponibili oppure di rilasciare al ricorrente una formale dichiarazione attestante la loro mancanza negli archivi dell’Amministrazione, entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione se anteriore. In caso di inerzia, il TAR ha nominato commissario ad acta il Responsabile della Direzione Pianificazione Territoriale-Urbanistica della Città Metropolitana di Napoli, con facoltà di delega, ponendo a carico del Comune inottemperante il compenso commissariale, liquidato preventivamente in 500 euro. Il Comune è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in 1.500 euro, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
esibizione dei documenti richiesti
La tutela giurisdizionale in materia di accesso consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esibizione dei documenti richiesti e di adottare misure per assicurare l’esecuzione dell’ordine.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio in materia di accesso, l’amministrazione deposita soltanto una parte dei documenti richiesti, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata esclusivamente con riferimento agli atti effettivamente messi a disposizione, mentre il giudizio prosegue per la documentazione residua.
- L’interesse all’accesso non viene meno se i documenti richiesti possono essere utili a ricostruire la configurazione tecnica di un immobile e la sua eventuale connessione a una rete fognaria, anche ai fini dell’individuazione dell’origine di infiltrazioni e dei soggetti responsabili.
- Quando l’amministrazione non dispone degli atti richiesti, l’ordine giudiziale di accesso può essere adempiuto mediante il rilascio di una formale attestazione della loro mancanza negli archivi dell’ente; l’amministrazione non può limitarsi a un diniego generico o al silenzio.
- In caso di mancata esecuzione dell’ordine di esibizione entro il termine fissato, il giudice amministrativo può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, ponendo a carico dell’amministrazione inottemperante il relativo compenso.
Come è indicizzato
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