Cassazione Penale, Sentenza n. 09921/2026 del 16/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli del 30/09/2025 che aveva annullato il decreto di sequestro preventivo del 14/07/2025 relativo al compendio immobiliare "Antica Pagliarella" in Vico Equense (via C. Colombo n.3). Il Tribunale aveva riqualificato il fatto da lottizzazione abusiva a costruzione abusiva in zona vincolata (art. 44, lett. c), seconda parte, D.P.R. 380/2001) e aveva escluso il sequestro limitatamente all'immobile catastalmente al foglio 7, particella 1294 ritenendo le opere prescritte e priva di aggravio della lesione del bene giuridico. Il Procuratore deduceva manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione: a suo avviso il Tribunale non aveva dimostrato che l'area fosse già altamente urbanizzata, non aveva valutato gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria e il loro incidenza sul carico urbanistico e aveva scorporato illegittimamente l'immobile 1294 dal complesso sostenendo una presunta prescrizione mentre si trattava di un unicum con lavori ancora in corso al 21/03/2025. Chiedeva l'annullamento con rinvio dell'ordinanza.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 325 c.p.p., il ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari reali sia ammissibile solo per motivi attinenti alla violazione di legge; la censura proposta dal ricorrente mirava invece alla valutazione di merito e alla motivazione (illogicità manifesta e presunto travisamento del fatto), profili non sindacabili in cassazione in questa sede. La Corte ha inoltre confermato che il Tribunale aveva fornito motivazione sufficiente e congrua sul punto centrale: per integrare il reato di lottizzazione abusiva è necessaria una trasformazione urbanistica/idonea ad incidere rilevantemente sull'assetto territoriale, cosa che doveva essere verificata caso per caso. Le censure del Procuratore si risolvevano in rilievi di fatto e di merito non ammissibili; perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile e l'ordinanza di riesame è rimasta confermata.
Norme richiamate
D.P.R. 380/2001 (Testo unico dell'edilizia), art. 30
Richiamato in relazione al reato di lottizzazione abusiva come norma quadro che disciplina le fattispecie edilizie e urbanistiche cui riferire la qualificazione del fatto
D.P.R. 380/2001, art. 44, lett. c) (prima e seconda parte)
Distinzione operata tra le fattispecie punibili: la prima parte richiamata per la lottizzazione abusiva; la seconda parte utilizzata per la riqualificazione in costruzione abusiva in zona vincolata. La Corte del merito ha valutato che le opere non avessero rilevanza tale da integrare la lottizzazione
Codice di procedura penale, art. 325
Stabilisce che il ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari reali è ammesso solo per motivi attinenti alla violazione di legge: è la norma processuale che ha portato alla declaratoria di inammissibilità del ricorso
Codice di procedura penale, art. 606, lett. e)
Richiamata implicitamente per distinguere i motivi di cassazione consentiti: l'illogicità manifesta e il travisamento del fatto sono rimessi a specifici motivi previsti dall'art. 606 c.p.p. e non alla nozione di violazione di legge prevista dall'art. 325 c.p.p.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U. e sezioni penali)
Sez. U. n. 25932 del 29.5.2008; Sez. U. n. 5876 del 28.01.2004; Sez. U. n. 25080 del 28/05/2003; Sez.3, n. 44946 del 25/01/2017
Utilizzata per precisare i limiti del sindacato di legittimità sui provvedimenti cautelari reali: la mancanza assoluta di motivazione o motivazione meramente apparente rientrano nella violazione di legge, mentre l'illogicità manifesta e il travisamento del fatto non sono censurabili in cassazione al di fuori dei motivi specifici di cui all'art. 606
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari reali è ammissibile principalmente per violazioni di legge formali o per assoluta mancanza di motivazione; censure che riguardano la logica o la valutazione del fatto sono, di regola, inammissibili in questa sede.
- Se si intende contestare la motivazione di merito (illogicità manifesta, travisamento del fatto), occorre utilizzare gli specifici motivi previsti dall'art. 606 c.p.p. e, nei limiti consentiti, predisporre adeguata impugnazione secondo le forme previste, avendo cura di non ridursi a semplici rilievi di fatto.
- Nelle controversie tra "lottizzazione abusiva" e "mero abuso edilizio" la valutazione centrale è se le opere abbiano prodotto una trasformazione urbanistica apprezzabile e un significativo aggravio del carico urbanistico: questo profilo è essenzialmente di merito e va dimostrato nel giudizio di merito con elementi tecnici e probatori.
- Quando si contesta lo scorporo di un bene da un complesso unitario (unicum), è necessario provare la connessione funzionale e fattuale dell'intervento al fine di impedire che venga riconosciuta una prescrizione o una autonomia artificiosa; tuttavia tali questioni attengono alla valutazione delle prove e non sono facilmente sindacabili in cassazione.
- Per impugnare con efficacia un provvedimento cautelare reale, conviene concentrarsi su profili di diritto (violazioni di norme procedurali, difetto assoluto di motivazione) oppure predisporre un livello di appello/riassunto che consenta di sollevare correttamente i dubbi di fatto e di diritto nei gradi di merito.
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