Cassazione Penale, Sentenza n. 49496/2023 del 13/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 125 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115: Buonopane, con istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato del 8 marzo 2017, aveva autocertificato la situazione reddituale e familiare (dichiarando di non aver percepito redditi nel 2016 e di non avere familiari conviventi). Dalle risultanze anagrafiche e fiscali e dalle testimonianze è emerso che negli anni 2015-2016 l'imputato risultava convivere con la madre, la quale aveva redditi superiori al limite per l'ammissione; in alternativa la corte ha ritenuto che, anche se la convivenza fosse stata con il padre e la compagna del padre, l'imputato comunque non aveva indicato i conviventi di fatto e il relativo reddito, rendendo così non veritiera l'autocertificazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la valutazione di merito secondo cui la falsità dell'autocertificazione era provata sia dalla documentazione anagrafica e fiscale sia, comunque, dalle testimonianze. I motivi di ricorso (contestazione della valutazione delle prove testimoniali e della rilevanza della residenza anagrafica; allegata variazione reddituale negativa successiva; dedotta buona fede e assenza dell'elemento soggettivo) sono stati ritenuti infondati. La Corte ha ricordato che ai fini del patrocinio rileva il reddito risultante dall'ultima dichiarazione e la somma dei redditi del richiedente e dei familiari conviventi; il giudice deve valutare la convivenza anche con accertamenti di fatto e l'onere della prova spetta a chi invoca difformità favorevole. È stata quindi confermata la condanna per il reato di cui all'art. 125 d.P.R. n.115/2002 e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali (ex art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 125
Punisce chi, al fine di ottenere o mantenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, formula istanze corredate da dichiarazioni sostitutive attestanti falsamente la sussistenza o il mantenimento delle condizioni di reddito. La Corte ha ritenuto che l'omissione dei conviventi e del loro reddito integri la falsità rilevante ai fini dell'art. 125.
d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 76
Stabilisce che il reddito rilevante è quello risultante dall'ultima dichiarazione e costituito dalla somma dei redditi del soggetto istante e del coniuge o altri familiari conviventi. La Corte ha confermato che il patrimonio reddituale del nucleo convivente deve essere computato ai fini dell'ammissione.
d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 79 lett. b)
Prevede l'obbligo, nell'istanza, di indicare le generalità dei componenti della famiglia anagrafica; la giurisprudenza e la Corte distinguono fra dato anagrafico e convivenza di fatto, ma richiedono che il richiedente giustifichi eventuali difformità favorevoli risultanti dallo stato di famiglia.
d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 127
Norma che disciplina le verifiche dell'ufficio finanziario; la Corte ha ritenuto che l'omissione dei conviventi ostacoli tali verifiche e contribuisca alla falsità sostanziale della dichiarazione.
codice di procedura penale, art. 192
Riguarda la valutazione della prova testimoniale; la Corte di Cassazione ha ritenuto legittima la valutazione di merito sulla credibilità e incisività delle testimonianze contestate.
codice di procedura penale, art. 196
Regola l'incapacità a testimoniare; la Corte ha escluso che i giudici di merito abbiano introdotto nuove ipotesi di incapacità, confermando la valutazione sulla inattendibilità dedotta per motivi specifici.
codice di procedura penale, art. 616
Prevede la condanna alle spese processuali per il ricorso rigettato; la sentenza ha applicato tale disposizione condannando l'imputato al pagamento delle spese.
Massime di principio
- Per le istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato rileva il reddito risultante dall'ultima dichiarazione e la somma dei redditi del richiedente e dei familiari conviventi: occorre indicare sia la famiglia anagrafica sia, se difforme, la convivenza di fatto e i relativi redditi.
- Se lo stato di fatto (convivenza) è difforme dallo stato di famiglia favorevole al richiedente, l'onere di provare la non convivenza grava sul richiedente stesso; l'omissione di conviventi che producono reddito può integrare la falsità rilevante ai fini penali.
- La valutazione della credibilità delle testimonianze è rimessa ai giudici di merito: per ottenere l'annullamento della valutazione probatoria in Cassazione è necessario dimostrare vizi logico-giuridici nella motivazione, non la mera contrapposizione di versioni alternative.
- Un equivoco circa l'anno di riferimento dei redditi (es. dichiarare la situazione al momento della domanda anziché l'anno di riferimento) non esclude automaticamente il dolo se dall'istanza emergono omissioni sostanziali (es. mancata indicazione di conviventi) che rendono la dichiarazione non verificabile o inesatta.
- In caso di possibile variazione negativa delle condizioni economiche successive all'anno di riferimento, è necessario documentare concretamente la perdita di reddito o la nuova situazione economica; mere affermazioni non sono sufficienti a giustificare omissioni nell'autocertificazione originaria.
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