Sentenza n. 169/2026 - Perugia, Sezione 1
per l’annullamento - dell’atto di notifica prot. 0026375 del 29 agosto 2024, sottoscritto dalla responsabile dell’Area governo del territorio, SUAPE e cultura del Comune di Magione e notificato all’odierna ricorrente il 16 settembre 2024, dell’ordinanza di demolizione e remissione in pristino n. 78 del 19 maggio 2021 e dell’ordinanza di demolizione e remissione in pristino n. 79 del 19 maggio 2021; e per quanto occorrer possa: 1) dell’ordinanza n. 78 del 19 maggio 2021 del Comune di Magione, avente ad oggetto “Rimozione, demolizione e remissione in pristino di opere edilizie eseguite in assenza di permesso a costruire e autorizzazione paesaggistica in Località Monte del Lago (FG. 35 P.lle 261) Sig. Belli Massimo”, notificata con raccomandata AG 78776631887-7 del 4 giugno 2021; 2) dell’ordinanza n. 79 del 19 maggio 2021 del Comune di Magione, avente ad oggetto “Rimozione, demolizione e remissione in pristino di opere edilizie eseguite in assenza di permesso a costruire e autorizzazione paesaggistica in Località Monte del Lago (FG. 35 P.lle 261, 275) Sig. Belli Massimo e Luca Ciarapica”, notificata con raccomandata AG 78778027820-7 del 4 giugno 2021; 3) di ogni altro atto, provvedimento, verbale o comunicazione comunque connesso e/o presupposto e/o consequenziale al decreto e alla nota anzidetti, ancorché ignoto a parte ricorrente, e, in particolare, per quanto occorrer possa, dell’art. 25 della N.T.A., parte strutturale del P.R.G. del Comune di Magione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atto di notifica e diffida del 29 agosto 2024, con cui il Comune ha notificato all’erede le ordinanze di demolizione e remissione in pristino nn. 78 e 79 del 19 maggio 2021, nonché le ordinanze medesime e, in via derivata, l’art. 25 delle N.T.A. del P.R.G. comunale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, quale erede del precedente proprietario destinatario delle ordinanze di demolizione, ha contestato anzitutto la notificazione del 2024, deducendo la mancata comunicazione di avvio del procedimento, difetto di istruttoria, violazione del principio di tipicità, errore di fatto e di diritto, difformità, illogicità ed eccesso di potere. Ha inoltre censurato, in via derivata, l’art. 25 delle N.T.A. del P.R.G., sostenendo il contrasto con la disciplina regionale e statale relativa al parco e alle aree protette, nonché l’insufficienza dell’istruttoria e della motivazione. Con ulteriori motivi ha dedotto vizi propri delle ordinanze nn. 78 e 79 del 2021, tra cui violazione delle N.T.A. del P.R.G., della normativa sul parco e delle norme paesaggistiche, difetto di istruttoria e motivazione, mancata considerazione dei valori ambientali. Infine ha lamentato violazione dei principi di buon andamento e correttezza, degli artt. 29 e 31 del d.P.R. n. 380 del 2001, dell’art. 143 della l.r. Umbria n. 1 del 2015 e del giudicato formatosi sulla precedente sentenza del TAR Umbria n. 528 del 2020. Ha sostenuto che alcune opere fossero state rimosse nelle more e che il Comune avrebbe dovuto adottare un nuovo provvedimento nei suoi confronti. È stata inoltre contestata la mancata reiterazione della notifica nei confronti di altro destinatario dell’ordinanza n. 79.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibili il secondo, il terzo e il quarto motivo, nonché la parte del primo motivo diretta a contestare la legittimità sostanziale delle ordinanze nn. 78 e 79 del 2021. Il precedente giudizio promosso dal dante causa contro le medesime ordinanze era stato interrotto per il suo decesso e poi estinto per mancata riassunzione; l’erede, subentrata a titolo derivativo nella proprietà, non aveva proposto opposizione ai sensi dell’art. 85, comma 3, c.p.a. Ne deriva la preclusione di ogni ulteriore impugnazione delle ordinanze già gravate dal dante causa, divenute inoppugnabili. Anche la contestazione dell’art. 25 delle N.T.A. è stata ritenuta inammissibile, perché proposta solo quale atto presupposto delle ordinanze ormai non più impugnabili. Il residuo motivo relativo alla mancata comunicazione di avvio del procedimento è stato respinto. L’atto del 2024 non aveva natura provvedimentale, limitandosi a notificare e diffidare l’erede all’esecuzione di ordinanze già adottate. Inoltre, l’ordine di demolizione di opere abusive ha natura vincolata e non richiede la previa comunicazione di avvio, poiché la partecipazione non potrebbe condurre a un diverso esito. La trasmissibilità agli eredi dell’obbligazione ripristinatoria escludeva l’obbligo di adottare una nuova ordinanza nei confronti dell’erede. L’eventuale rimozione di alcune opere rileva soltanto nella fase di verifica dell’ottemperanza, non sulla validità o necessità di rinnovare l’ordine demolitorio. È stata infine dichiarata inammissibile per difetto di interesse la censura relativa alla mancata reiterazione della notifica nei confronti dell’altro destinatario dell’ordinanza n. 79. Il ricorso è stato quindi dichiarato in parte inammissibile e per il resto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di lite, liquidate in euro 2.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 85, comma 3, c.p.a.
nessuna citazione testuale riportata
La mancata opposizione dell’erede, dopo l’interruzione del giudizio promosso dal dante causa, ha comportato la preclusione della prosecuzione della contestazione delle ordinanze già impugnate.
artt. 7 ss. l. 241/1990
nessuna citazione testuale riportata
La comunicazione di avvio non è necessaria per l’attività repressiva degli abusi edilizi, avente natura vincolata, né per la mera notificazione all’erede di ordini demolitori già adottati.
art. 21-octies l. 241/1990
nessuna citazione testuale riportata
È richiamato il carattere vincolato dell’ordine di demolizione, rispetto al quale l’apporto partecipativo non può incidere sull’esito.
art. 31 d.P.R. 380/2001
nessuna citazione testuale riportata
La repressione dell’abuso edilizio mediante demolizione è collegata alla natura reale e ripristinatoria dell’illecito e può operare nei confronti del proprietario attuale, anche se non autore dell’abuso.
artt. 167 e 181 d.lgs. 42/2004
nessuna citazione testuale riportata
Sono richiamati quali disposizioni poste a fondamento delle ordinanze per opere eseguite in assenza di autorizzazione paesaggistica.
art. 25 N.T.A. del P.R.G. del Comune di Magione
nessuna citazione testuale riportata
La disposizione urbanistica, posta a tutela delle aree ricadenti nel Parco del Lago Trasimeno, era stata già considerata nella precedente sentenza, ma la sua contestazione derivata è stata dichiarata inammissibile perché collegata a ordinanze ormai inoppugnabili.
Massime di principio
- Quando il giudizio promosso dal destinatario di un’ordinanza di demolizione viene interrotto per il suo decesso e si estingue per mancata riassunzione, l’erede che subentra a titolo derivativo nella proprietà non può successivamente contestare le medesime ordinanze, ove non abbia proposto l’opposizione prevista dall’art. 85, comma 3, c.p.a.
- L’atto con cui l’amministrazione notifica all’erede le ordinanze di demolizione già adottate nei confronti del dante causa e lo diffida a eseguirle non costituisce una nuova ordinanza demolitoria e non richiede una rinnovata comunicazione di avvio del procedimento.
- L’ordine di demolizione di opere abusive ha natura vincolata e ripristinatoria; pertanto, non richiede una specifica ponderazione dell’interesse pubblico, una comparazione con gli interessi privati o una motivazione ulteriore sul decorso del tempo e sull’affidamento del proprietario.
- L’obbligazione ripristinatoria derivante da un ordine di demolizione può trasmettersi agli eredi del destinatario originario; non è quindi necessario adottare una nuova ordinanza nei confronti dell’erede subentrato nella proprietà.
- La rimozione spontanea o comunque intervenuta di alcune opere abusive non incide, di per sé, sulla validità dell’ordine demolitorio già adottato, ma rileva nella successiva verifica dell’ottemperanza e nell’eventuale adozione delle conseguenti misure sanzionatorie o acquisitive.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 24 apr 2026Sentenza n. 906/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 24 apr 2026Sentenza n. 907/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 24 apr 2026Sentenza n. 908/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 24 apr 2026Sentenza n. 911/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 24 apr 2026Sentenza n. 912/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 24 apr 2026Sentenza n. 913/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →