Cassazione Penale, Ordinanza n. 28075/2025 del 31/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato e lo ha condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda esclusivamente sulla genericita' dei motivi di impugnazione, reputati non specifici ai sensi degli artt. 581, lett. c), e 591, lett. c), c.p.p., senza esame del merito della sentenza di appello.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso e' stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 13/12/2024. Il provvedimento di legittimita non entra nel merito della vicenda sostanziale o dei capi di imputazione, ma rileva che i motivi di ricorso erano assolutamente generici e privi della specificita' richiesta dall'art. 581, lett. c), in relazione all'art. 591, lett. c), c.p.p., perche' formulati senza alcun riferimento al caso concreto e alla motivazione della sentenza impugnata; la Corte li definisce utilizzabili per qualsiasi ricorso e quindi aspecifici, con conseguente inammissibilita'.
Norme richiamate
art. 581, lett. c), c.p.p.
I motivi di ricorso devono essere specifici; la loro genericita' e l'assenza di riferimento al caso concreto comportano inammissibilita'.
art. 591, lett. c), c.p.p.
La mancanza di specificita' dei motivi integra causa di inammissibilita' del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e riferiti alla motivazione della decisione impugnata; formule astratte, ripetitive o astrattamente spendibili in qualsiasi processo non soddisfano tale requisito.
- La genericita' radicale dei motivi, quando impedisce di individuare il punto critico della sentenza di merito, determina l'inammissibilita' del ricorso senza necessità di esame del merito.
- In sede di legittimita' la Corte puo' limitarsi a rilevare l'aspecificita' dell'impugnazione e dichiararne l'inammissibilita', con le conseguenze economiche previste dalla legge.
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