Cassazione Civile, Ordinanza n. 04200/2024 del 15/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso da parte del ricorrente e dell'accettazione della rinuncia da parte della controricorrente. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione e, in presenza dell'adesione della controparte, non ha pronunciato condanna alle spese ai sensi dell'art. 391 c.p.c.
Esito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Il giudizio di cassazione riguardava il ricorso proposto avverso un'ordinanza del Tribunale di Parma, ma dal testo della decisione non emerge la natura sostanziale della controversia originaria né i motivi specifici del ricorso. In sede di legittimità, il ricorrente ha poi rinunciato al ricorso e la controparte ha dichiarato di accettare la rinuncia.
Norme richiamate
art. 391 c.p.c.
La rinuncia al ricorso, quando accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del giudizio di cassazione e impedisce la pronuncia sulle spese.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla parte costituita, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, la Corte non pronuncia la condanna alle spese.
- Quando la decisione si limita a prendere atto della rinuncia e della relativa accettazione, non è possibile ricavare principi ulteriori sulla fondatezza delle censure proposte.
Come è indicizzato
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