Regolamento (UE) 2020/685
Regolamento (UE) 2020/685 della Commissione del 20 maggio 2020 che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di perclorato in alcuni alimenti (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna la disciplina UE sui contaminanti alimentari introducendo nuovi limiti massimi per il perclorato in alcune categorie di alimenti. La misura si fonda sulle valutazioni scientifiche EFSA/CONTAM che evidenziano possibili rischi per la salute, soprattutto per gruppi vulnerabili come lattanti e bambini piccoli. È previsto un regime transitorio per i prodotti già immessi lecitamente sul mercato prima del 1o luglio 2020.
Modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 introducendo tenori massimi di perclorato in specifici alimenti.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore alimentare che immettono sul mercato dell’Unione i prodotti alimentari elencati nell’allegato del regolamento, con particolare riguardo a frutta e ortaggi, tè essiccato, infusioni a base di erbe e frutta essiccate, formule per lattanti e di proseguimento, alimenti a fini medici speciali per lattanti e bambini nella prima infanzia, alimenti per l’infanzia e alimenti trasformati a base di cereali. Riguarda l’intero territorio dell’Unione ed è direttamente applicabile negli Stati membri. Sono esclusi dal valore massimo di 0,01 mg/kg le "formule per la prima infanzia" nella misura in cui il testo precisa che tali prodotti non rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 609/2013; inoltre è prevista una clausola transitoria per i prodotti legalmente immessi sul mercato prima del 1o luglio 2020, che possono restare commercializzati fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza.
Tenori massimi di perclorato in alcuni alimenti
Il regolamento modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari, introducendo limiti specifici per il perclorato in diverse categorie di alimenti. La misura è adottata alla luce delle valutazioni scientifiche EFSA/CONTAM, che hanno evidenziato potenziali rischi per la salute pubblica connessi all’esposizione alimentare al perclorato, soprattutto per lattanti, bambini nella prima infanzia e altri consumatori vulnerabili.
Contesto scientifico e ratio della disciplina
I considerando richiamano il parere scientifico del gruppo CONTAM dell’EFSA del 30 settembre 2014, che ha individuato una dose giornaliera tollerabile pari a 0,3 microgrammi per chilogrammo di peso corporeo al giorno, basata sull’inibizione dell’assunzione di iodio da parte della tiroide. Il parere e la successiva relazione scientifica EFSA del 2017 hanno concluso che l’esposizione cronica e a breve termine al perclorato può destare preoccupazioni per la salute umana, in particolare nei consumatori molto esposti delle fasce di età più giovani e nei lattanti allattati al seno o nei bambini nella prima infanzia con bassa assunzione di iodio. La Commissione sottolinea inoltre che la raccomandazione (UE) 2015/682 aveva già avviato il monitoraggio della presenza di perclorato negli alimenti, specialmente nei campioni prelevati dopo il 1o settembre 2013.
Ambito di applicazione materiale
La nuova disciplina riguarda i prodotti alimentari indicati nell’allegato, cioè:
- frutta e ortaggi, con sottolimiti specifici per Cucurbitaceae e cavoli ricci, nonché per ortaggi a foglia ed erbe;
- tè essiccato (Camellia sinensis) e infusioni a base di erbe e frutta essiccate;
- formule per lattanti, formule di proseguimento, alimenti a fini medici speciali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, formule per la prima infanzia;
- alimenti per l’infanzia;
- alimenti trasformati a base di cereali.
L’applicazione è generale per gli operatori del settore alimentare che immettono tali prodotti sul mercato dell’Unione.
Tenori massimi fissati dall’allegato
L’allegato inserisce nella parte 9 del regolamento (CE) n. 1881/2006 i seguenti tenori massimi di perclorato, espressi in mg/kg:
- frutta e ortaggi: 0,05;
- Cucurbitaceae e cavoli ricci: 0,10;
- ortaggi a foglia ed erbe: 0,50;
- tè essiccato e infusioni a base di erbe e frutta essiccate: 0,75;
- formule per lattanti, formule di proseguimento, alimenti a fini medici speciali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia e formule per la prima infanzia: 0,01;
- alimenti per l’infanzia: 0,02;
- alimenti trasformati a base di cereali: 0,01.
Il testo chiarisce inoltre, mediante nota, che le "formule per la prima infanzia" sono bevande a base di latte e prodotti simili a base di proteine destinati ai bambini nella prima infanzia e che tali prodotti non rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 609/2013.
Regime transitorio
Per evitare discontinuità commerciali, l’articolo 2 prevede che i prodotti alimentari elencati nell’allegato, se legalmente immessi sul mercato prima del 1o luglio 2020, possano continuare a essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza. Si tratta di una clausola di salvaguardia tipica delle modifiche ai limiti massimi di contaminanti.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo a decorrere dal 1o luglio 2020. È inoltre espressamente indicato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica del regolamento (CE) n. 1881/2006
L’articolo 1 dispone l’inserimento, nell’allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006, della nuova parte 9 dedicata al perclorato, con fissazione di tenori massimi per specifiche categorie di alimenti.
Tenori massimi di perclorato per le diverse categorie di alimenti
L’allegato stabilisce i seguenti limiti massimi (mg/kg): frutta e ortaggi 0,05; per Cucurbitaceae e cavoli ricci 0,10; per ortaggi a foglia ed erbe 0,50; tè (Camellia sinensis) essiccato e infusioni a base di erbe e frutta essiccate 0,75; formule per lattanti, formule di proseguimento, alimenti a fini medici speciali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia e formule per la prima infanzia 0,01; alimenti per l’infanzia 0,02; alimenti trasformati a base di cereali 0,01.
Regime transitorio per i prodotti già immessi sul mercato
L’articolo 2 prevede che i prodotti alimentari elencati nell’allegato, se legalmente immessi sul mercato prima del 1o luglio 2020, possano continuare a essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza.
Entrata in vigore e applicazione differita
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 1o luglio 2020.
Base scientifica e motivazione della misura
I considerando richiamano il parere EFSA/CONTAM del 30 settembre 2014 e la successiva relazione scientifica EFSA del 2017, dai quali emerge che l’esposizione cronica e a breve termine al perclorato può costituire un motivo di preoccupazione per la salute umana, in particolare per i consumatori più giovani e per i soggetti vulnerabili con ridotta assunzione di iodio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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