Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 02286/2024 del 23/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (medici specializzandi)

La controversia

I medici specializzandi avevano convenuto in giudizio Regione Emilia-Romagna, Università di Bologna, Presidenza del Consiglio dei Ministri e vari ministeri chiedendo, in via gradata, il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato con pagamento delle differenze retributive, il risarcimento per il ritardato incremento della borsa di studio, l'adeguamento annuale e triennale previsto dall'art. 6 D.Lgs. n. 257/1991 e, nei confronti dell'università e del Ministero competente, il risarcimento per la dedotta violazione dell'art. 53, comma 1, L. n. 289/2002 e la rettifica delle certificazioni rilasciate. Il Tribunale aveva accolto solo la domanda subordinata di adeguamento triennale nei confronti dell'Università e della Presidenza del Consiglio, con decorrenza limitata dalla prescrizione; la Corte d'appello aveva confermato. In Cassazione i ricorrenti principali hanno denunciato violazione della normativa eurounitaria e nazionale sulla formazione specialistica, erronea esclusione della natura subordinata del rapporto, illegittimità del differimento delle maggiorazioni e dell'asserito blocco dell'adeguamento, errata decorrenza della prescrizione, applicazione retroattiva di norme peggiorative e illegittimità del diniego di condanna al rilascio di diplomi conformi. La Presidenza del Consiglio, con ricorso incidentale, ha invece sostenuto che l'adeguamento triennale non fosse dovuto perché bloccato da norme finanziarie successive e che la Corte d'appello avesse erroneamente confermato la condanna; l'Università ha proposto a sua volta censure processuali e sostanziali, tra cui il difetto di legittimazione, la necessità di un atto normativo secondario e l'impossibilità di condannare la PA a un facere di rettifica delle certificazioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso incidentale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, assorbendo quello dell'Università di Bologna, e ha respinto il ricorso principale dei medici. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha rigettato integralmente la domanda originaria dei ricorrenti. Ha compensato integralmente le spese dei due gradi di merito, compensato le spese di legittimità nei rapporti con l'Università, e ha condannato i ricorrenti principali a rifondere le spese del giudizio di cassazione alla Presidenza del Consiglio e ai ministeri controricorrenti. La Corte ha ritenuto che l'importo della borsa di studio dei medici specializzandi non fosse soggetto a incremento per gli anni accademici dal 1992-1993 al 2004-2005 per effetto del blocco normativo degli adeguamenti, blocco che non può essere aggirato neppure attraverso una domanda risarcitoria; ha inoltre giudicato inammissibile il quinto motivo del ricorso principale sia per genericità del vizio motivazionale dedotto sia perché non investiva la ratio decidendi sulla impossibilità di imporre all'università la rettifica delle certificazioni come facere giudizialmente coercibile.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    È richiamato per inquadrare i motivi di ricorso per violazione di legge, nullità della sentenza e vizio di motivazione; il vizio motivazionale è limitato al minimo costituzionale e all'omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura è inammissibile se non intercetta l'effettiva ratio della decisione impugnata; il motivo deve investire il decisum realmente posto a fondamento della sentenza.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La mancanza o apparenza della motivazione integra nullità della sentenza, ma non sono più ammissibili censure di insufficienza o contraddittorietà fuori dai casi estremi del minimo costituzionale.

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte, cassata la decisione impugnata, può decidere nel merito senza rinvio quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza, salvo compensazione nei casi ritenuti equi dal giudice.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    È dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza del ricorrente.

  • art. 6 D.Lgs. n. 257/1991

    Disciplina la borsa di studio e il meccanismo di adeguamento triennale invocato dagli specializzandi, ma tale adeguamento non è riconosciuto perché bloccato da successive norme finanziarie.

  • art. 7 D.L. n. 384/1992

    È la base del blocco dell'incremento dell'importo della borsa di studio per gli anni accademici considerati.

  • art. 32, comma 12, L. n. 449/1997

    È richiamato come norma che ha contribuito al blocco degli adeguamenti delle borse di studio.

  • art. 36, L. n. 289/2002

    È richiamato come ulteriore norma che ha mantenuto il blocco degli adeguamenti.

  • art. 1, comma 212, L. n. 266/2005

    È richiamato dal ricorso della Presidenza come parte del quadro normativo che avrebbe mantenuto fermo il blocco degli incrementi.

  • art. 37 D.Lgs. n. 368/1999

    È evocato dai ricorrenti principali quale disciplina comunitariamente orientata della formazione specialistica, ma non è ritenuto idoneo a fondare la pretesa al pagamento richiesto.

  • artt. 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 46 D.Lgs. n. 368/1999

    Sono citati come norme attuative della direttiva 93/16/CEE invocate per sostenere la pretesa economica e l'inquadramento del rapporto, ma il ricorso è respinto.

  • art. 53, comma 1, L. n. 289/2002

    È richiamato nella domanda di danno e rettifica certificazioni; la Corte d'appello aveva escluso la prova di uno specifico inadempimento e la possibilità di condanna a un facere della PA.

  • artt. 1218 e 2043 c.c.

    Sono evocati nel ricorso incidentale dell'Università per contestare la responsabilità e il titolo risarcitorio; la Corte di cassazione non accoglie tali censure, assorbite o respinte.

  • artt. 1224 e 1282 c.c.

    Sono richiamati per gli accessori del credito; il motivo è assorbito dall'accoglimento del ricorso incidentale della Presidenza.

  • art. 2395 c.c.

    È richiamato dal ricorso principale in relazione alla decorrenza della prescrizione, ma la censura non viene accolta.

  • art. 11 Preleggi

    È invocato contro l'asserita retroattività di norme peggiorative; la censura è respinta insieme alle altre doglianze principali.

  • art. 6 CEDU

    È richiamato dal ricorso principale a sostegno della critica alla retroattività normativa in materia processuale; la doglianza non viene accolta.

  • art. 53 CEDU

    È citato insieme all'art. 6 CEDU nella censura sulla retroattività e sull'incidenza sul processo.

  • Direttiva 93/16/CEE

    È richiamata come fonte eurounitaria della disciplina della formazione medica specialistica, ma la Corte esclude che imponga il riconoscimento delle somme richieste nei termini prospettati.

  • D.Lgs. n. 368/1999

    È citato come attuazione della direttiva 93/16/CEE e come parametro della richiesta di adeguamento e di equiparazione economica.

  • Direttiva 2005/36/CEE

    È evocata nel quinto motivo in relazione ai diplomi di specializzazione e alla libera circolazione dei titoli.

  • L. n. 13/2007

    È richiamata dal quinto motivo insieme alla disciplina sui diplomi di specializzazione.

  • D.Lgs. n. 206/2007

    È richiamato dal quinto motivo in tema di riconoscimento e conformità dei diplomi di specializzazione.

Massime di principio

  • L'attività svolta dai medici iscritti alle scuole di specializzazione universitarie non è qualificabile, di regola, come rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato; la tutela economica va ricercata nella disciplina speciale della borsa di studio e nei limiti fissati dal legislatore.
  • Il meccanismo di adeguamento della borsa di studio previsto dall'art. 6 D.Lgs. n. 257/1991 non può essere riconosciuto quando successivi interventi normativi abbiano disposto il blocco degli incrementi per esigenze di politica economica generale; tale blocco vale anche contro pretese formulate in chiave risarcitoria, se l'effetto pratico sarebbe quello di eludere il divieto legislativo.
  • Nel ricorso per cassazione il motivo è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata oppure deduce un vizio motivazionale oltre i limiti del "minimo costituzionale".
  • La domanda nei confronti della pubblica amministrazione volta a ottenere la rettifica di certificazioni, se implica un facere non coercibile in sede ordinaria, non può essere accolta ove il giudice di merito abbia escluso la possibilità di imporre siffatta condanna.
  • La prescrizione del credito rivendicato dagli specializzandi va valutata secondo il momento in cui il diritto è esigibile secondo la disciplina applicabile; tuttavia, nel caso concreto, ogni ulteriore doglianza sul dies a quo resta assorbita o comunque respinta per l'infondatezza della pretesa sostanziale.
  • Le norme eurounitarie sulla formazione specialistica e la direttiva 93/16/CEE non sono di per sé fonte di un diritto immediatamente azionabile all'incremento economico richiesto, quando il legislatore interno abbia predisposto una disciplina di recepimento e, al contempo, successivi blocchi legislativi degli adeguamenti.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniResponsabilità professionale
RamiLavoroProcesso civileResponsabilità civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.