Sentenza n. 6169/2026 - Roma, Sezione 4B
per l’annullamento -del verbale di esclusione dal 12 dicembre 2022 e della relativa scheda di valutazione del candidato, con i quali l’Amministrazione ha dichiarato l’odierna ricorrente non idonea alla "prova 3 - valutazione dell'acquaticità” al Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 300 posti di Vigile del fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, indetto con il Decreto Dipartimentale n. 34 del 21/02/2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale Concorsi ed Esami - del 25 febbraio 2022, nonché ogni altro atto preparatorio, preordinato, presupposto e consequenziale, comunque connesso, anche se ignoto, che incida sui diritti e/o interessi legittimi della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto della dichiarazione della ricorrente circa il venir meno dell'interesse alla decisione e dell'assenza di opposizione dell'Amministrazione. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.
Atto impugnato: verbale di esclusione e scheda di valutazione recanti la non idoneità alla prova di valutazione dell'acquaticità del concorso per 300 posti di vigile del fuoco
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva impugnato il verbale del 12 dicembre 2022 e la relativa scheda di valutazione, con i quali era stata dichiarata non idonea alla prova 3, relativa alla valutazione dell'acquaticità, del concorso pubblico per titoli ed esami a 300 posti di vigile del fuoco. Nel corso del giudizio, con memoria depositata il 18 marzo 2026, ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione perché risultata vincitrice di altro concorso, chiedendo la compensazione delle spese. L'Amministrazione non si è opposta.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Consente di definire il giudizio quando è sopravvenuto il difetto di interesse alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato quale disposizione applicabile alla definizione del giudizio.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato da remoto.
Massime di principio
- Il ricorso amministrativo è improcedibile quando, nel corso del giudizio, sopravviene il difetto di interesse alla decisione e tale situazione è dichiarata dalla parte interessata senza opposizione dell'amministrazione resistente.
- La sopravvenuta carenza di interesse può essere determinata dal conseguimento, da parte del ricorrente, di una diversa utilità incompatibile con la prosecuzione dell'azione impugnatoria, come la vittoria in altro concorso pubblico.
- In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, le spese possono essere compensate quando tale regolazione sia richiesta dalla parte e non vi sia opposizione dell'amministrazione.
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