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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15106/2024 del 12/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Tribunale di Siracusa aveva dichiarato "non doversi procedere" per mancata querela relativamente al reato di furto di energia elettrica (artt. 624 e 625 n.2 c.p.), ritenendo tardiva la richiesta del Pubblico Ministero di contestare in dibattimento l'aggravante di cui al n.7 dell'art. 625 c.p. (qualificazione dell'energia come bene destinato a pubblico servizio) e, perciò, la causa di improcedibilità impediva la prosecuzione dell'azione penale. Il Procuratore impugna in Cassazione sostenendo che il giudice ha illegittimamente fissato un termine di decadenza alla sua facoltà di formulare contestazioni suppletive: ai sensi degli artt. 516-517 c.p.p. la contestazione suppletiva può essere formulata fino alla chiusura dell'istruzione dibattimentale e non richiede autorizzazione del giudice; la tardività non poteva dunque essere rilevata dal Tribunale e la modifica dell'imputazione avrebbe potuto rendere il reato procedibile d'ufficio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha rilevato che il Tribunale ha illegittimamente impedito al Pubblico Ministero di esercitare il potere-dovere di contestazione suppletiva (art. 517 c.p.p.) e ha pronunciato anticipatamente la declaratoria di improcedibilità ai sensi dell'art. 129 c.p.p., limitando il contraddittorio e alterando la regolarità dell'esercizio dell'azione penale. La Corte ha qualificato l'errore come nullità di ordine generale (richiamando artt. 178 e 179 c.p.p.) e ha affermato che, una volta valida la contestazione suppletiva, il giudice doveva pronunciarsi sulla imputazione così come modificata, previa riapertura del contraddittorio e applicazione delle garanzie previste dall'art. 519 c.p.p. (termine per le difese). Conseguentemente la decisione impugnata è stata annullata per violazione di legge e per nullità con rinvio degli atti al giudice di merito affinché provveda conformemente ai principi indicati (ossia valuta la contestazione suppletiva, renda la decisione sulla imputazione aggiornata e garantisca il contraddittorio).

Norme richiamate

  • art. 129 cod. proc. pen.

    citata nella sentenza come disciplina della immediata declaratoria di cause di non punibilità

    Non autorizza il giudice a pronunciarsi de plano senza coinvolgere le parti quando il proscioglimento si fonda su questioni che possono essere rimesse in discussione da contestazioni suppletive; non legittima il giudice a decidere su un'imputazione superata senza prima consentire il contraddittorio

  • art. 516 cod. proc. pen.

    Regola le "nuove contestazioni" nel dibattimento: permette al Pubblico Ministero di modificare l'imputazione nel corso del dibattimento per adeguarla alle risultanze probatorie

  • art. 517 cod. proc. pen.

    la Corte richiama che "il pubblico ministero 'contesta all'imputato' il reato connesso o la circostanza aggravante"

    Attribuisce al PM il potere di contestare in dibattimento circostanze aggravanti o reati concorrenti senza consenso dell'imputato e senza autorizzazione del giudice; tale potere non è soggetto a limiti temporali rigidi fintanto che il dibattimento non sia chiuso

  • art. 518 cod. proc. pen.

    Disciplina la contestazione di un fatto nuovo e prevede l'intervento del presidente per autorizzare la contestazione quando il fatto è nuovo rispetto al decreto che dispone il giudizio; distinto dall'ipotesi di cui all'art. 517

  • art. 519 cod. proc. pen.

    la sentenza riporta che "il tempo concesso dal giudice non può essere 'inferiore al termine per comparire previsto dall'art. 429 ... cioè non inferiore a venti giorni'"

    Garantisce all'imputato, in caso di contestazione suppletiva diversa dalla recidiva, il diritto a un termine per preparare la difesa e a esercitare le prerogative difensive (produzione di mezzi di prova, richiesta di riti alternativi, ecc.)

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Impone la correlazione tra l'imputazione come modificata e la sentenza: il giudice deve decidere sulla base della imputazione effettivamente contestata

  • art. 625 c.p. (n.7)

    La circostanza aggravante relativa alla destinazione del bene (energia elettrica) a pubblico servizio, se riconosciuta, trasforma la procedibilità del reato (potenzialmente rendendolo procedibile d'ufficio)

  • art. 624 c.p.

    Norma del furto; nel caso di specie contestato in relazione all'impossessamento di energia elettrica

  • art. 112 Cost.

    Principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, richiamato per sostenere il dovere del PM di esercitare e integrare l'azione penale nel dibattimento

  • artt. 178 e 179 cod. proc. pen.

    La Corte ha qualificato gli errori del giudice come nullità di ordine generale attinenti ai limiti dell'esercizio dell'azione penale e alla formulazione dell'imputazione, rilevabili d'ufficio e idonee a viziare la decisione

  • art. 569 cod. proc. pen.

    Richiamato a sostegno della natura dell'impugnazione e del rimedio esperibile (si riferisce alle norme sul ricorso per cassazione per questioni di legittimità e nullità)

  • art. 85 D.Lgs. 150/2022

    Richiamato dal Tribunale come disciplina della procedibilità con riferimento ai termini per la querela; la Corte ha comunque stabilito che questi termini non precludono la facoltà del PM di contestare in dibattimento ai sensi degli artt. 516-517

Massime di principio

  • Il Pubblico Ministero ha il potere (e il dovere costituzionale) di formulare contestazioni suppletive in dibattimento (artt. 516-517 c.p.p.) anche sulla base di elementi già acquisiti nelle indagini preliminari e fino alla chiusura dell'istruzione dibattimentale; il giudice non può preventivamente precludere tale potere fissando termini di decadenza non previsti dalle norme processuali
  • Se il PM valida in dibattimento una contestazione suppletiva che modifica la natura o la procedibilità del reato (es. aggravante che rende il reato procedibile d'ufficio), il giudice deve pronunciarsi sulla imputazione così aggiornata, previa assicurazione del contraddittorio e dei termini difensivi (art. 519 c.p.p.)
  • L'art. 129 c.p.p. non autorizza il giudice a pronunciarsi "de plano" prima che siano esaurite le possibilità di integrazione o modifica dell'imputazione in dibattimento; il proscioglimento immediato richiede che la causa di estinzione o di improcedibilità emerga dagli atti in modo incontestabile
  • Il mancato rispetto da parte del giudice delle garanzie procedurali relative alla modifica dell'imputazione (preclusione del potere del PM, negazione del termine di difesa) configura nullità di ordine generale rilevabile in Cassazione e comporta in genere annullamento con rinvio
  • Nelle situazioni pratiche: se nel dibattimento il PM propone una nuova contestazione o aggravante già riscontrabile dagli atti, la difesa può chiedere il termine previsto dall'art. 519 per organizzare la propria strategia (chiedere prove, riti alternativi, ecc.); il giudice deve consentire tale fase prima di decidere sulla imputazione modificata

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