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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3887/2023 del 30/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la riforma in appello (giudizio abbreviato) denunciando vizi di motivazione e valutazione delle prove: per Niccoli censurata l'insufficiente prova della responsabilità personale (uso esclusivo dell'auto, riconoscimenti e collegamenti con i coimputati; contestata altresì la qualificazione della condotta ai fini dell'art.56 c.p. e della ricettazione); per Quinto plurime censure su carenza di motivazione rispetto ai vari capi, sul diniego delle attenuanti generiche e sul calcolo della pena/continuazione; per Sgura doglianze sulla apparente motivazione, sull'utilizzo degli elementi di individuazione (occhiali), sulla configurabilità della tentata rapina (desistenza volontaria) e sulla ricettazione dedotta dalla mera utilizzazione dell'autovettura usata per le rapine, nonché sul diniego delle generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha richiamato il principio della "doppia conforme" (concordanza di primo grado e appello sulle stesse valutazioni probatorie) e il limite del sindacato di legittimità rispetto alla riedizione del mero contrasto probatorio. Ha ritenuto che le doglianze mirassero a una diversa valutazione dei fatti, non a profili di violazione di legge suscettibili di sindacato in cassazione. Confermate, dunque, le pronunce di merito nelle parti ritenute e la decisione di appello che aveva rideterminato le pene; i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende (art.616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 192, comma 2, cod. proc. pen.

    Regola i limiti della motivazione e della valutazione delle prove: la Corte ha ritenuto che le censure non superassero il divieto di riesame in sede di legittimità delle valutazioni probatorie di merito

  • art. 606, lett. b), c), e) cod. proc. pen.

    Criteri di cassazione per i vizi di motivazione e di legge: la Corte ha applicato tali lett. per valutare la fondatezza delle censure e ha ritenuto i motivi manifestamente infondati o ricostruzioni alternative non ammissibili

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limite di esposizione dei motivi in cassazione: la Corte ha enunciato i motivi nei limiti strettamente necessari per la motivazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e alla somma a favore della Cassa delle ammende: applicata con condanna dei ricorrenti al pagamento di spese e 3.000 euro

  • art. 110 cod. pen.

    Principio di concorso di persone nel reato: richiamato nei capi di imputazione confermati

  • art. 628 cod. pen.

    Norma sulla rapina: titolo di reato contestato e ritenuto dai giudici di merito

  • art. 614 cod. pen.

    Norma sugli atti persecutori (se pertinente nei capi): citata nei capi di imputazione ritenuti

  • art. 648 cod. pen.

    Norma sulla ricettazione: valutata nella sentenza di merito e oggetto di censura, ma ritenuta fondata in base alla valutazione complessiva

  • art. 81, comma finale (cpv.) cod. pen.

    Rinvio alle norme sulla continuazione e determinazione delle pene: richiamata fra le aggravazioni/causalità di pena

  • art. 61, nn. 2 e 5 cod. pen.

    Circostanze aggravanti specifiche rilevate nei capi di imputazione

  • art. 56, terzo comma, cod. pen.

    Disciplina della tentata partecipazione e cause di esclusione/attenuazione: la sua applicabilità era oggetto di censura ma i giudici di merito le hanno valutate

  • art. 62-bis, 69, 132, 133 cod. pen.

    Norme sul regime delle attenuanti, comparazione e determinazione della pena: richiamate nella discututa valutazione delle generiche e nella determinazione della pena

  • art. 27 Cost.

    Principio di personalità della responsabilità penale: invocato dalla difesa contro la estensione automatica della responsabilità per la ricettazione

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena: la Corte territoriale li ha richiamati nella quantificazione delle sanzioni, resistendo al censore di legittimità

  • art. 125, 192, 533, 546 lett. e) cod. proc. pen.

    Richiamate fra le norme processuali invocate per censurare motivazione e ammissibilità: la Corte ha valutato che non sussistessero vizi tali da inficiare il giudizio di merito

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito per una rivalutazione degli elementi di fatto: le critiche che propongono ricostruzioni alternative dei fatti sono inammissibili in sede di legittimità
  • Se esiste una "doppia conforme" (primo grado e appello) che adotta coerenti criteri probatori, la Corte di Cassazione tende a considerare integrata la motivazione e a negare il sindacato sul merito
  • Per rendere ammissibile e fondata una censura in cassazione è necessario censurare la sussunzione giuridica o mostrare un vizio di diritto nella motivazione, non limitarsi a contestare la valutazione probatoria
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è insindacabile in cassazione se la motivazione di merito, pur non esaurendo ogni punto, indica elementi decisivi che giustificano il rifiuto (es. gravità e reiterazione del reato)
  • La configurazione di reati connessi (es. ricettazione in relazione all'uso di un veicolo) richiede prove specifiche della partecipazione personale: la mera utilizzazione o il collegamento temporale possono essere insufficienti se non adeguatamente provati
  • La quantificazione della pena e le operazioni di continuazione sono sindacabili in cassazione solo se risultano frutto di arbitrio o di ragionamento illogico; semplici divergenze di apprezzamento non bastano

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