Cassazione Penale, Sentenza n. 3887/2023 del 30/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la riforma in appello (giudizio abbreviato) denunciando vizi di motivazione e valutazione delle prove: per Niccoli censurata l'insufficiente prova della responsabilità personale (uso esclusivo dell'auto, riconoscimenti e collegamenti con i coimputati; contestata altresì la qualificazione della condotta ai fini dell'art.56 c.p. e della ricettazione); per Quinto plurime censure su carenza di motivazione rispetto ai vari capi, sul diniego delle attenuanti generiche e sul calcolo della pena/continuazione; per Sgura doglianze sulla apparente motivazione, sull'utilizzo degli elementi di individuazione (occhiali), sulla configurabilità della tentata rapina (desistenza volontaria) e sulla ricettazione dedotta dalla mera utilizzazione dell'autovettura usata per le rapine, nonché sul diniego delle generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha richiamato il principio della "doppia conforme" (concordanza di primo grado e appello sulle stesse valutazioni probatorie) e il limite del sindacato di legittimità rispetto alla riedizione del mero contrasto probatorio. Ha ritenuto che le doglianze mirassero a una diversa valutazione dei fatti, non a profili di violazione di legge suscettibili di sindacato in cassazione. Confermate, dunque, le pronunce di merito nelle parti ritenute e la decisione di appello che aveva rideterminato le pene; i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende (art.616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
Regola i limiti della motivazione e della valutazione delle prove: la Corte ha ritenuto che le censure non superassero il divieto di riesame in sede di legittimità delle valutazioni probatorie di merito
art. 606, lett. b), c), e) cod. proc. pen.
Criteri di cassazione per i vizi di motivazione e di legge: la Corte ha applicato tali lett. per valutare la fondatezza delle censure e ha ritenuto i motivi manifestamente infondati o ricostruzioni alternative non ammissibili
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limite di esposizione dei motivi in cassazione: la Corte ha enunciato i motivi nei limiti strettamente necessari per la motivazione
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese e alla somma a favore della Cassa delle ammende: applicata con condanna dei ricorrenti al pagamento di spese e 3.000 euro
art. 110 cod. pen.
Principio di concorso di persone nel reato: richiamato nei capi di imputazione confermati
art. 628 cod. pen.
Norma sulla rapina: titolo di reato contestato e ritenuto dai giudici di merito
art. 614 cod. pen.
Norma sugli atti persecutori (se pertinente nei capi): citata nei capi di imputazione ritenuti
art. 648 cod. pen.
Norma sulla ricettazione: valutata nella sentenza di merito e oggetto di censura, ma ritenuta fondata in base alla valutazione complessiva
art. 81, comma finale (cpv.) cod. pen.
Rinvio alle norme sulla continuazione e determinazione delle pene: richiamata fra le aggravazioni/causalità di pena
art. 61, nn. 2 e 5 cod. pen.
Circostanze aggravanti specifiche rilevate nei capi di imputazione
art. 56, terzo comma, cod. pen.
Disciplina della tentata partecipazione e cause di esclusione/attenuazione: la sua applicabilità era oggetto di censura ma i giudici di merito le hanno valutate
art. 62-bis, 69, 132, 133 cod. pen.
Norme sul regime delle attenuanti, comparazione e determinazione della pena: richiamate nella discututa valutazione delle generiche e nella determinazione della pena
art. 27 Cost.
Principio di personalità della responsabilità penale: invocato dalla difesa contro la estensione automatica della responsabilità per la ricettazione
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena: la Corte territoriale li ha richiamati nella quantificazione delle sanzioni, resistendo al censore di legittimità
art. 125, 192, 533, 546 lett. e) cod. proc. pen.
Richiamate fra le norme processuali invocate per censurare motivazione e ammissibilità: la Corte ha valutato che non sussistessero vizi tali da inficiare il giudizio di merito
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito per una rivalutazione degli elementi di fatto: le critiche che propongono ricostruzioni alternative dei fatti sono inammissibili in sede di legittimità
- Se esiste una "doppia conforme" (primo grado e appello) che adotta coerenti criteri probatori, la Corte di Cassazione tende a considerare integrata la motivazione e a negare il sindacato sul merito
- Per rendere ammissibile e fondata una censura in cassazione è necessario censurare la sussunzione giuridica o mostrare un vizio di diritto nella motivazione, non limitarsi a contestare la valutazione probatoria
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è insindacabile in cassazione se la motivazione di merito, pur non esaurendo ogni punto, indica elementi decisivi che giustificano il rifiuto (es. gravità e reiterazione del reato)
- La configurazione di reati connessi (es. ricettazione in relazione all'uso di un veicolo) richiede prove specifiche della partecipazione personale: la mera utilizzazione o il collegamento temporale possono essere insufficienti se non adeguatamente provati
- La quantificazione della pena e le operazioni di continuazione sono sindacabili in cassazione solo se risultano frutto di arbitrio o di ragionamento illogico; semplici divergenze di apprezzamento non bastano
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 30 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3689/2023 del 30/01/2023
- Sentenza penale · 30 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3690/2023 del 30/01/2023
- Sentenza penale · 30 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3691/2023 del 30/01/2023
- Sentenza penale · 30 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3693/2023 del 30/01/2023
- Sentenza penale · 30 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3696/2023 del 30/01/2023
- Sentenza penale · 30 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3697/2023 del 30/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →