Cassazione Penale, Sentenza n. 37086/2022 del 30/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di condanna per atti persecutori e lesioni personali volontarie aggravate, lamentando un vizio di motivazione relativo esclusivamente alla dosimetria della pena. Sostiene che in sede di appello era emersa una riconciliazione con la persona offesa e il ravvedimento, elementi che avrebbero dovuto portare al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e a una riduzione della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze attengono al merito della valorizzazione delle circostanze e della dosimetria, questioni non sindacabili in sede di legittimità. Ha inoltre rilevato che la corte territoriale aveva preso in considerazione gli elementi favorevoli (ammissione di responsabilità, volontà di ravvedersi) ma li aveva giudicati insufficienti rispetto alla gravità e reiterazione delle condotte, ai precedenti specifici e alla recidiva; in tal modo il diniego delle attenuanti generiche è risultato motivato e congruo. L'asserita riconciliazione è stata ritenuta generica e temporanea e, anche se non esaminata testualmente, risultava implicitamente assorbita nella motivazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a versare euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 62 c.p.
La Corte ha ritenuto che le circostanze attenuanti generiche possano essere negate anche sulla sola base della gravità della condotta e della pericolosità sociale del reo: la gravità degli atti e la recidiva hanno escluso il riconoscimento delle attenuanti generiche.
art. 606, co. 1, lett. e) c.p.p.
L'omesso esame di un motivo d'appello non costituisce vizio rilevante se il motivo è implicitamente assorbito e incompatibile con la ratio decidendi della sentenza; quindi la mancata risposta specifica alla pretesa riconciliazione è irrilevante se la decisione la rendeva inidonea a modificare l'apprezzamento complessivo.
art. 616 c.p.p.
Per la manifesta inammissibilità del ricorso la Corte ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla cassa delle ammende, in conformità a quanto previsto da tale norma.
art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
La norma, richiamata nella decisione, limita la trattazione orale in udienza pubblica ai soli ricorsi per i quali sia stata richiesta tale modalità; in base a ciò il Procuratore generale ha depositato una requisitoria scritta chiedendo l'inammissibilità.
Massime di principio
- In Cassazione non sono sindacabili apprezzamenti di merito sulla dosimetria della pena se fondati su valutazioni fattuali e di apprezzamento che richiedono il sindacato di fatto; le censure devono assumere profili di diritto o di motivazione per essere ammissibili.
- Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere escluso anche se vi sono elementi favorevoli (ammissione, ravvedimento) quando la gravità della condotta, la pericolosità sociale e la recidiva prevalgono nella valutazione del giudice.
- La mancata risposta espressa a un motivo d'appello non determina automaticamente vizio di motivazione se il motivo è implicitamente assorbito o incompatibile con le premesse logiche della sentenza.
- Affermare una riconciliazione in via generica e non documentata difficilmente modifica la valutazione sanzionatoria; è necessario fornire elementi concreti e temporali per dimostrare l'efficacia attenuante della riconciliazione.
- Per evitare condanne per inammissibilità e spese aggiuntive, il ricorrente deve formulare motivi ammissibili in cassazione e non limitarsi a doglianze meramente valutative disperse tra i fatti.
- Le questioni processuali introdotte con strumenti normativi emergenziali (es. limiti alle udienze orali) possono influenzare la modalità di svolgimento del procedimento e le scelte difensive; valutarne l'impatto procedurale è utile nella strategia di impugnazione.
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