Sentenza n. 772/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza - della sentenza n. 67/2024, emessa dal Tribunale di Varese, Sezione Lavoro, in data 5 marzo 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Varese, Sezione Lavoro, che aveva disposto l'attribuzione della Carta docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza della sentenza n. 67/2024 del Tribunale di Varese, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato a mettere a sua disposizione la Carta docente del valore di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi € 1.500,00. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione il 6 marzo 2024 e, al momento della proposizione del ricorso per ottemperanza, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il ricorrente ha dedotto l'inerzia dell'Amministrazione e ha chiesto anche la nomina di un Commissario ad acta e l'applicazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del Tribunale di Varese era passata in giudicato ai sensi dell'art. 324 c.p.c., che era stata notificata all'Amministrazione in copia conforme e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche. In assenza di prova dell'integrale adempimento, il Ministero è stato ordinato di erogare entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici indicati, per complessivi € 1.500,00. È stato nominato, per l'eventuale perdurante inottemperanza, il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Varese quale Commissario ad acta, da attivare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all'Amministrazione; il Commissario dovrà provvedere entro i successivi 120 giorni, senza compenso aggiuntivo. La domanda di penalità di mora è stata respinta perché, in relazione all'esiguità del debito, sarebbe stata eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, alla rifusione del contributo unificato e al pagamento diretto delle somme al difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Carta elettronica (o Carta docente), di importo nominale di € 500,00 per ciascun anno scolastico
Costituisce il fondamento normativo del beneficio economico riconosciuto al docente nel giudizio presupposto.
art. 324 c.p.c.
Il giudicato della sentenza del Tribunale di Varese è stato ritenuto comprovato dalla dichiarazione della cancelleria.
art. 474 c.p.c.
La sentenza munita di attestazione di conformità è stata considerata titolo esecutivo notificabile ai fini dell'esecuzione.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
termine dilatorio di 120 giorni
Il termine minimo deve decorrere dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede dell'amministrazione debitrice prima dell'esecuzione giudiziale.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente la penalità di mora, ma nel caso concreto la richiesta è stata esclusa perché manifestamente iniqua ed eccessivamente afflittiva in rapporto all'esiguità del debito.
Massime di principio
- L'ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all'amministrazione debitrice in copia conforme e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 prima dell'esecuzione giudiziale.
- In assenza di prova dell'integrale adempimento di un obbligo pecuniario risultante da una sentenza passata in giudicato, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'amministrazione di eseguire la prestazione entro un termine determinato.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un Commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione per adempiere.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata quando, avuto riguardo all'entità del debito, risulti eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua.
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