Sentenza n. 631/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'annullamento del silenzio serbato dal Comune di Castiglione dei Pepoli sull'istanza di accesso ai documenti presentata in data 22 novembre 2025; per l'accertamento e la declaratoria del diritto di accesso mediante estrazione in copia e l'emanazione dell'ordine di esibizione ex art. 116 C.P.A., previo annullamento del silenzio mantenuto dall'Amministrazione resistente, in ordine all'istanza proposta il 22 novembre 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso documentale del 22 novembre 2025 relativa alle concessioni e autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico e agli eventi svolti in via Sant’Anna
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente chiedeva l’accesso documentale alla documentazione relativa alle autorizzazioni e concessioni rilasciate a due operatori economici e, più in generale, agli eventi e alle manifestazioni comportanti l’occupazione del suolo pubblico antistante la propria abitazione. L’istanza era motivata dall’impedimento all’accesso all’abitazione, dall’intralcio all’ingresso e dagli ulteriori disagi derivanti dall’installazione di tavoli e sedie durante le manifestazioni, nonché dall’esigenza di verificare la legittimità delle occupazioni per eventuali finalità difensive. La ricorrente deduceva inoltre l’incompletezza del precedente riscontro ricevuto dal Comune a una domanda di accesso civico generalizzato, dal quale risultava una concessione di soli due metri quadrati a favore di uno degli operatori, apparentemente incompatibile con l’occupazione effettiva, mentre un altro operatore risultava avere occupato il suolo senza che fosse emersa una concessione. Decorso il termine previsto per il riscontro, il Comune non forniva risposta. La questione centrale riguardava la sussistenza dell’interesse diretto, concreto e attuale all’accesso e la sufficiente delimitazione dei documenti richiesti, senza trasformare l’istanza in un controllo generalizzato sull’attività amministrativa.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato al Comune, ai sensi dell’art. 116 c.p.a., di rilasciare i documenti richiesti entro trenta giorni. Ha riconosciuto la legittimazione della ricorrente perché l’occupazione riguardava porzioni di suolo pubblico direttamente antistanti la sua abitazione e incideva concretamente sulla sua posizione di proprietaria, impedendo o rendendo difficoltoso l’accesso. L’interesse è stato ritenuto diretto e concreto in ragione dei disagi allegati e attuale, poiché le manifestazioni si svolgevano con regolarità negli anni e le concessioni potevano essere ancora vigenti o essere rilasciate periodicamente. Il Collegio ha ritenuto sufficientemente specifica la richiesta, circoscritta alle autorizzazioni e concessioni relative ai due operatori e alla documentazione concernente manifestazioni ed eventi con occupazione di suolo pubblico in via Sant’Anna. Tale delimitazione collegava i documenti alla posizione giuridica della richiedente ed escludeva un controllo generalizzato sull’operato del Comune. Il Comune è stato condannato alle spese, liquidate in euro 2.000, oltre accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 22 l. 241/1990
interesse diretto, concreto ed attuale
Il diritto di accesso documentale presuppone un interesse diretto, concreto e attuale, collegato a una situazione giuridicamente tutelata; tale requisito sussiste quando il richiedente deduce una concreta incidenza dell’attività amministrativa sulla propria posizione.
art. 25 l. 241/1990
silenzio rigetto in tema di accesso agli atti amministrativi
Il mancato riscontro all’istanza di accesso entro il termine previsto determina la formazione del silenzio-rigetto impugnabile.
art. 116 c.p.a.
In caso di accoglimento del ricorso in materia di accesso, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione il rilascio dei documenti richiesti entro un termine determinato.
Massime di principio
- L’interesse diretto, concreto e attuale all’accesso documentale sussiste quando il richiedente dimostri che l’attività amministrativa incide concretamente sulla propria posizione giuridica, anche mediante disagi materiali derivanti dall’occupazione di spazi pubblici antistanti la propria abitazione.
- L’attualità dell’interesse all’accesso può essere riconosciuta anche dopo la conclusione degli eventi cui i documenti si riferiscono, quando le manifestazioni si svolgano con regolarità e non sia conoscibile, proprio a causa del mancato accesso, la durata o l’eventuale perdurante efficacia delle concessioni.
- Una richiesta di accesso è sufficientemente specifica quando individua le autorizzazioni, i concessionari e la tipologia di eventi e di occupazioni cui i documenti si riferiscono, collegandoli alla posizione giuridica del richiedente; non costituisce controllo generalizzato sull’amministrazione se resta delimitata a una vicenda concreta.
- Il giudice amministrativo, accertato il diritto di accesso, può ordinare all’amministrazione il rilascio dei documenti entro un termine determinato ai sensi dell’art. 116 c.p.a.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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