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Sentenza

Sentenza del 04/10/2023 n. 28030 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva ritenuto illegittimo l'avviso di accertamento Tari notificato al contribuente: la controversia riguarda l'assoggettabilità alla TARI delle superfici adibite a magazzino e vendita presso la società che svolge commercio all'ingrosso, alla luce della produzione prevalente di rifiuti da imballaggio terziari/secondari smaltiti privatamente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Comune in parte. Ha confermato i principi secondo cui i rifiuti da imballaggi terziari (e i secondari se non esiste raccolta differenziata) sono soggetti a un regime speciale e non sono assimilabili per legge ai rifiuti urbani, e che i regolamenti comunali che li assimilino vanno disapplicati in parte qua. Ha altresì ritenuto corretto il convincimento dei giudici di merito circa la prevalenza e la continuità della produzione di imballaggi da parte della società (quindi esclusione della parte variabile della Tari per le superfici interessate). Tuttavia la Cassazione ha cassato in parte la decisione impugnata nella parte in cui aveva escluso integralmente la tassa: ha stabilito che, pur essendo dovuta l'esclusione della parte variabile, resta comunque dovuta la quota fissa della tariffa (D.P.R. n.158/1999) che finanzia componenti generali e costi del servizio indivisibile; pertanto ha rinviato alla CTR d'appello per determinare l'ammontare dovuto della sola quota fissa e per le spese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 22/1997 (Decreto Ronchi)

    Ha introdotto il regime speciale per gli imballaggi attribuendo ai produttori/ utilizzatori la loro gestione e riconoscendo ai Comuni poteri limitati di assimilazione; la giurisprudenza ha ritenuto che per gli imballaggi terziari (e i secondari senza raccolta differenziata) l'assimilazione ai rifiuti urbani sia preclusa ex lege.

  • D.Lgs. n. 152/2006 (Codice dell'Ambiente)

    art. 183, art. 218, art. 221, art. 224, art. 226, art. 195 comma 2 lett. e

    Ridefinisce e riafferma la disciplina degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio (nozione di imballaggio e rifiuto da imballaggio) e conferma il regime speciale: imballaggi terziari esclusi dal normale circuito di raccolta urbana; secondari ammessi alla raccolta differenziata solo se questa è attivata.

  • Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) - disciplina TARI

    art. 1 commi 639, 641, 649, 651, 654, 684

    Istituisce la TARI e il suo presupposto (detenzione/possesso di locali suscettibili di produrre rifiuti urbani). Prevede l'esclusione dalla base imponibile della superficie ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilabili, ma anche la possibilità per il Comune di disciplinare riduzioni per rifiuti assimilati avviati al recupero; conferma la continuità interpretativa con i tributi precedenti.

  • D.P.R. n. 158/1999

    Disciplina il metodo normalizzato di determinazione della tariffa articolata in quota fissa e quota variabile: la quota fissa copre componenti essenziali del costo del servizio (investimenti, ammortamenti e costi dei servizi indivisibili); la quota variabile è rapportata alle quantità effettivamente conferite. La Cassazione ha ritenuto che l'esenzione dalla parte variabile non escluda l'obbligo di pagamento della parte fissa.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Consente al giudice tributario la disapplicazione di norme comunali illegittime; la Cassazione ha richiamato tale strumento per la disapplicazione in parte dei regolamenti comunali che assimilano imballaggi terziari a urbani.

  • Regolamento comunale Tari

    art. 3; art. 9; art. 13; art. 25

    Regolamenti che prevedono assimilazioni generiche possono essere disapplicati in parte quando contrastano con la disciplina statale sugli imballaggi; il regolamento può prevedere riduzioni sulla parte variabile, ma non può imporre la TARI sulla produzione continuativa e prevalente di imballaggi terziari non assimilabili.

  • Codice civile e norme processuali

    art. 2697 c.c.; art. 115 c.p.c.; art. 112 c.p.c.; art. 360 c.p.c. comma 1 nn. 3 e 4

    Richiamate in tema di onere della prova (onere dichiarativo del contribuente per le superfici non tassabili, ma onere probatorio generale dell'amministrazione) e profili di nullità motivazionale e vizi di diritto rimessi ai corretti parametri di impugnazione in Cassazione.

Massime di principio

  • I rifiuti da imballaggio terziari (e i secondari in assenza di raccolta differenziata) seguono un regime speciale: sono gestiti dai produttori/utilizzatori e, per legge, non rientrano nel normale circuito di raccolta urbana; quindi, salvo prova contraria, non sono assimilabili ai rifiuti urbani e la parte variabile della TARI non è dovuta per le superfici di produzione continuativa e prevalente di tali rifiuti.
  • I regolamenti comunali che assimilino per legge gli imballaggi terziari ai rifiuti urbani sono illegittimi in parte e possono essere disapplicati dal giudice tributario in favore del contribuente nella misura in cui confliggano con la normativa statale/ambientale.
  • L'esclusione dall'applicazione della parte variabile della TARI non comporta automaticamente l'esenzione dalla quota fissa: la parte fissa della tariffa, collegata a costi generali e servizi indivisibili, resta dovuta anche se la produzione prevalente è di rifiuti speciali non assimilabili.
  • Il contribuente che intende ottenere l'esclusione di superfici dalla TARI deve assolvere a un onere dichiarativo e probatorio: presentare una denuncia/variazione dettagliata (planimetria, ripartizione superfici, tipologia rifiuti, eventuali codici CER), contratti di smaltimento privato, formulari e perizie idonee a dimostrare la continuità e la prevalenza della produzione di rifiuti speciali non assimilabili.
  • In caso di contestazione comunale, il giudice valuta nel merito la completezza e la sincerità della documentazione: l'onere probatorio non è azzerato dalla sola dichiarazione generica ma può essere soddisfatto anche con contratti, formulari e perizie giurate; tuttavia se il Comune chiede integralmente la conferma dell'atto impositivo è legittimato a ottenere la determinazione della quota fissa in sede di giudizio.
  • Le impugnazioni in Cassazione per presunta contraddittorietà della motivazione devono essere inquadrate correttamente: difetto di corretta applicazione di legge è rimedio più appropriato (art. 360 n.3) rispetto a una genericamente invocata nullità per mancanza di motivazione (art. 360 n.4).

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