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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25853/2026 del 10/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di merito che aveva affermato la sua responsabilità per episodi di cessione di stupefacente. Dal testo emerge che i motivi di ricorso riproponevano sostanzialmente i motivi di appello e miravano a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove, sostenendo implicitamente l'erroneità dell'accertamento circa la configurabilità del reato e, sul piano sanzionatorio, la non corretta determinazione della pena. La Corte rileva che tali censure investivano profili riservati al giudice di merito e che la motivazione delle sentenze precedenti era congrua e immune da manifesta illogicità.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che i motivi fossero reiterativi dell'appello e diretti a ottenere una nuova valutazione del fatto e del compendio probatorio, attività non consentite in sede di legittimità. È stata inoltre ritenuta immune da censure la motivazione sul trattamento sanzionatorio, fondata sui criteri di cui all'art. 133 c.p. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90

    La Corte ritiene adeguatamente motivata la configurabilità del reato in relazione a plurime cessioni di cocaina a soggetti identificati, valorizzando gli elementi probatori già esaminati nei gradi di merito.

  • art. 133 cod. pen.

    Il trattamento sanzionatorio è stato ritenuto correttamente determinato alla luce dei criteri legali di commisurazione della pena.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente alle spese del procedimento e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono deducibili censure che mirano a ottenere una diversa ricostruzione del fatto o una nuova valutazione del materiale probatorio, poiché tali apprezzamenti spettano al giudice di merito.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre motivi di appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La motivazione è immune da vizi di legittimità quando il giudice di merito fonda la propria decisione su criteri di inferenza corretti e su massime di esperienza plausibili, esprimendo un ragionamento non arbitrario e logicamente coerente.
  • La configurabilità del reato di lieve entità in materia di stupefacenti può essere confermata in presenza di plurime cessioni e di un quadro probatorio congruamente valutato dai giudici di merito.
  • La commisurazione della pena è censurabile in cassazione solo se risulta priva di motivazione o manifestamente illogica; se il giudice richiama i criteri di cui all'art. 133 c.p. e li applica in modo congruo, la doglianza non è accoglibile.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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