Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 03826/2026 del 29/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato in Cassazione la sentenza di appello su più profili principali: (i) Pirino e De Propris hanno contestato la qualificazione del loro concorso nell'omicidio di Luca Sacchi come concorso ordinario con dolo eventuale (anziché concorso anomalo ex art.116 c.p.), lamentando travisamento dell'elemento soggettivo e omissione di valutazione degli indici di dolo eventuale; Pirino ha altresì censurato il trattamento sanzionatorio e il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche; (ii) De Propris ha poi dedotto, oltre alla stessa questione sul dolo eventuale, l'erronea esclusione della possibilità di chiedere il giudizio abbreviato solo per taluni capi (B, C, F) non connessi al delitto punito con ergastolo e ha impugnato la determinazione della pena; (iii) Kylemnyk ha dedotto travisamento della prova e mancata verificazione del momento di partecipazione all'accordo di compravendita di stupefacente (contestando la qualificazione come delitto ex art.73 DPR 309/1990), sostenendo che la sua condotta fosse al più favoreggiamento. In sostanza i ricorrenti hanno chiesto l'annullamento delle condanne per assenza del dolo omicidiario comune, una diversa valutazione delle prove e un diverso trattamento sanzionatorio/reattuale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato tutti i ricorsi. Ha ritenuto corretta la ricostruzione di fatto e l'applicazione del diritto da parte della Corte d'assise d'appello di Roma: in particolare ha confermato che, alla luce degli indizi e delle modalità esecutive, Pirino e De Propris avevano avuto contezza della presenza e della disponibilità all'uso della pistola e avevano accettato il rischio del suo impiego (configurando così concorso ordinario e dolo eventuale, non il concorso anomalo). Ha inoltre respinto le censure sulla determinazione della pena (ritenute discrezionali e adeguatamente motivate), ha dichiarato infondato il motivo di De Propris relativo al rito abbreviato (richiesta parziale inammissibile secondo art.438 c.p.p. quando tra i reati vi è uno escluso dall'abbreviato), e ha confermato la valutazione probatoria sulla partecipazione di Kylemnyk alla trattativa per l'acquisto di stupefacente (escludendo la sola ricostruzione difensiva di mera casuale presenza o favoreggiamento). Conseguentemente i provvedimenti impugnati sono stati confermati nei punti rilevanti e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato come quadro del concorso ordinario: responsabilità per il reato altrui quando l'agente contribuisce materialmente/psicologicamente all'evento ed accetta il rischio della sua verificazione.

  • art. 116 cod. pen.

    Richiami sui limiti del concorso anomalo: ricorre quando l'evento più grave non è preveduto né voluto neppure come conseguenza possibile della condotta concordata; la Corte ha applicato i requisiti indicati dalla giurisprudenza per escludere il concorso anomalo nel caso concreto.

  • art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990

    Norma contestata a carico di Kylemnyk per la partecipazione alla trattativa di acquisto di stupefacente; la Corte ha ritenuto sussistente la partecipazione sulla base di elementi indiziari e di contatti telefonici e materiali probatori.

  • art. 438, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    "non è ammesso il giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo"

    Interpretata dalla Corte nel senso che la richiesta di rito abbreviato non può essere proposta solo per alcuni capi quando nel cumulo vi è un reato preclusivo (ergastolo); in un processo oggettivamente cumulativo l'imputato deve chiedere l'abbreviato per l'interezza delle imputazioni a pena di inammissibilità.

  • Sentenza delle Sezioni Unite "Espenhahn" (Sez. U., n. 38343/2014)

    "fa i conti con tale eventualità e ciononostante agisce a costo di provocarlo, ritenendolo un prezzo che vale la pena di pagare pur di conseguire un risultato vantaggioso sul piano personale"

    Principio richiamato per definire il dolo eventuale: non basta la mera prevedibilità dell'evento, è necessario che l'agente lo abbia concretamente 'messo in conto' e accettato come prezzo per il risultato voluto; la Corte ha applicato questo parametro mediante ragionamento indiziario sulle modalità di condotta.

  • art. 627 e art. 628 cod. proc. pen.

    Richiamati in relazione ai principi del giudizio di rinvio e ai limiti del sindacato sulla sentenza rescindente: indicano l'ambito del nuovo esame da parte del giudice del rinvio e le devoluzioni cui attenersi.

  • art. 132 e art. 133 cod. pen.

    Citate implicitamente con riferimento alla discrezionalità nella determinazione della pena e nel bilanciamento delle circostanze attenuanti/agggravanti; la Cassazione ha ritenuto che la Corte di merito abbia esercitato correttamente tale discrezionalità fornendo adeguata motivazione.

Massime di principio

  • Nel caso di rapina pianificata con l'impiego di un'arma, la partecipazione all'accordo per l'uso dell'arma rende probabile la configurazione del concorso ordinario e del dolo eventuale per i partecipanti: la previsione e l'accettazione del rischio di un evento più grave (omicidio) possono essere desunte dagli elementi concreti della vicenda (conoscenza dell'arma, ruolo esecutivo, contributo materiale, comportamento successivo).
  • Per accertare il dolo eventuale in 'illeciti di sangue' è necessario valutare indizi concreti tramite il ragionamento indiziario: modalità esecutive, consapevolezza della presenza dell'arma, grado di coinvolgimento, probabilità dell'evento, e l'esito del giudizio ipotetico su come l'agente si sarebbe comportato se avesse avuto certezza dell'evento omicidiario.
  • Il concorso anomalo ex art.116 c.p. è eccezionale: si applica solo se l'evento più grave non è stato considerato come possibile conseguenza dell'azione concordata né voluto né accettato sotto alcuna forma di dolo (compreso il dolo eventuale).
  • La valutazione probatoria di merito (riconoscimento di persone, rilevanza di messaggi, agganci di celle telefoniche, ruoli materiali) è riservata ai giudici di merito; la Cassazione interviene solo per vizi di motivazione macroscopici o per violazioni di legge, non per una semplice diversa rilettura degli elementi di fatto.
  • La richiesta di giudizio abbreviato non può essere proposta solo per taluni reati quando, nel cumulo, sia presente un reato escluso dall'abbreviato (es. delitto punito con ergastolo): in processi oggettivamente cumulativi l'abbreviato va richiesto per l'interezza delle imputazioni.
  • La determinazione della pena e il bilanciamento tra attenuanti e aggravanti sono materie di discrezionalità del giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo se emergono vizi di illogicità o di insufficiente motivazione macroscopica.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.