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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7867/2024 del 22/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Istanza di ricusazione proposta dalla difesa di Giuseppe Patania nei confronti della Presidente del collegio, dott.ssa Anna Maria Saullo, per avere quest'ultima, in una precedente sentenza di condanna per usura aggravata, riferito a Patania come "riconosciuto esponente di spicco" del clan Patania; la difesa sosteneva che tale affermazione costituisse una manifestazione di giudizio di merito sull'appartenenza mafiosa (reato di cui all'art. 416-bis c.p.) e dunque motivo di parziale pregiudizio e di incompatibilità per il prosieguo del nuovo processo

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la Corte di appello di Catanzaro ha correttamente valutato che la dichiarazione contenuta nella precedente sentenza non costituiva una autonoma valutazione di merito del giudice ricusato, bensì una ricognizione incidentale di fatti già accertati in precedenti pronunce (anche irrevocabili). Alla luce di tale ricognizione incidentale, non è stata ravvisata una indebita anticipazione del convincimento tale da giustificare la ricusazione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato infondato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma sostanziale che disciplina il reato di associazione di tipo mafioso; la questione centrale era se la precedente sentenza avesse anticipato un giudizio di merito circa l'appartenenza dell'imputato alla consorteria mafiosa disciplinata da questa norma

  • art. 7, I. 12 luglio 1991, n. 309

    Riferimento normativo citato nella sentenza di primo grado relativa all'aggravante richiamata; la Corte ha ritenuto che il richiamo a tale normativa e ai fatti accertati fosse inserito come ricognizione di precedenti pronunce e non come autonoma valutazione di colpevolezza

  • art. 127 cod. proc. pen.

    Norma di rito richiamata nel motivo di impugnazione; riguarda le cause di ricusazione e i relativi presupposti, che la Corte ha ritenuto non configurati nel caso di specie

  • art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    Prevede la ricusazione per indebita manifestazione di convinzione del giudice; la Corte ha applicato tale principio chiarendo che è rilevante solo l'anticipazione di valutazioni di merito non giustificate o non funzionali all'atto che il giudice deve compiere, mentre non integra ricusazione la mera ricostituzione di fatti già accertati in precedenti sentenze

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese nel processo penale; è stata applicata per condannare il ricorrente alle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso

Massime di principio

  • La ricusazione è fondata quando il giudice ha espresso una vera e propria valutazione di merito, anticipando la decisione finale in modo non giustificato e senza nesso funzionale con l'atto da compiere
  • Non costituisce di per sé motivo di ricusazione la menzione o la ricostruzione di fatti già accertati in precedenti pronunce, specie se la formulazione del giudizio richiama espressamente tali accertamenti preesistenti (ricognizione incidentale)
  • Occorre valutare caso per caso se il passaggio di una sentenza rappresenta un'autonoma manifestazione di convinzione o una riproposizione di accertamenti altrui: la presenza di un richiamo esplicito a pronunce irrevocabili o a valutazioni incidentali tende a deporre per la legittimità dell'uso
  • La circostanza che il giudice resistente sia stato poi trasferito non sopperisce automaticamente alla necessità di valutare la fondatezza della ricusazione; eventuali reiterate decisioni interlocutorie possono essere sindacate dalla Cassazione se la motivazione è insufficiente o incongruente
  • Chi propone ricorso infondato può essere condannato alle spese processuali (art. 616 c.p.p.); dunque le richieste di ricusazione devono essere supportate da elementi chiari e specifici di pregiudizio

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